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CONSIGLIO di STATO - ( differenze retributive per l’intero periodo di sostituzione)

12.04.2010
In sintesi:
§ - il trattamento retributivo corrispondente a mansioni superiori spetta al medico anche quando l'incarico di sostituzione del primario si protragga oltre il termine massimo di sei mesi, posto che con diverse disposizioni il legislatore ha inteso vietare il rinnovo della sostituzione alla scadenza del periodo massimo di sei mesi, senza precludere il riconoscimento della spettanza delle differenze retributive quando l'amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi l'incarico o permetta la prosecuzione dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto. Di conseguenza, ferma restando la non computabilità dei primi sessanta giorni, spettano al sostituto le differenze retributive per l’intero periodo di svolgimento delle superiori mansioni primariali. [Avv....

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