29/12/2022 free
Le differenze tra amministratore di sostegno e interdizione
Tribunale Messina sez. I, 21/11/2022, (ud. 19/11/2022, dep. 21/11/2022), n.1947
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
composto dai Sigg.:
dott. Caterina Mangano Presidente
dott. Corrado Bonanzinga Giudice est.
dott. Viviana Cusolito Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3672 del Registro Generale Contenzioso
2022
avente per OGGETTO ricorso per interdizione, proposto da:
T. C., nata a Messina l'.., residente ad Alì Terme (ME), Via M.,
C.F. ..; T. M., nato a Messina il .. ed ivi residente in C., C.F.
..; T. S., nato a Messina il .. ed ivi residente Via M., C.F. ..,
tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. G. T. sito in Messina,
C., ( cod. fisc: .., PEC: a..it ) che li rappresenta e difende per
mandato in atti; RICORRENTE
Nell'interesse di
T. G nato a Messina il .., C.F. .., ed ivi residente in Via M.
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2022 T. C., nata a Messina l'.., T. M., nato a Messina il .. e T. S., nato a Messina il .., chiedevano l'interdizione di T. G nato a Messina il .., padre degli istanti, il quale era affetto da "Encefalopatia ischemica cronica con decadimento cognitivo e sindrome dell'allettamento, cardiopatia ischemica ipertensiva complicata da fabrillazione atriale in TAO. Insufficienza renale cronica in soggetto diabetico. Lesione da decubito tallone destro. Nodulo polmonare di ndd", patologia che lo rendeva totalmente incapace di provvedere ai suoi interessi, tanto che la competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, nella seduta del 10.08.2021, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'indennità d'accompagnamento. Rilevavano che la ricorrente figlia T. C. era colei che si occupava costantemente del padre e che, pertanto, a quest'ultima avrebbe potuto conferirsi l'incarico di tutore.
All'udienza del 17.11.2022, celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza dalla Casa di Riposo San Raffaele di Messina via X., utilizzando l'applicativo TEAMS, alla presenza del Pubblico ministero, venivano sentiti la ricorrente T. C. e l'interdicendo.
Alla medesima udienza, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda di interdizione vada disattesa, poiché la tutela offerta dalla nomina di un amministratore di sostegno appare adeguata alle esigenze dell'interessato.
Si deve premettere che ai sensi dell'art. 404 c.c. "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio"; l'art. 414 c.c. prevede, viceversa, che "il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione". Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto, e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi e non appaia adeguato lo strumento di tutela offerto dall'amministratore di sostegno. Infatti, nel sistema normativo, l'infermità mentale non ha rilievo di per se stessa, ma è reputata causa giustificativa di provvedimenti restrittivi della capacità in quanto elemento di una valutazione complessiva delle condizioni personali del soggetto, la quale trova il suo fulcro nell'accertamento relativo all'idoneità alla cura dei propri interessi. Quest'ultima va, poi, valutata con riguardo non solo agli affari di indole patrimoniale ma anche a tutti gli atti della vita civile, sempre che si tratti di interessi suscettibili di essere pregiudicati attraverso atti giuridici e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (Cass. civ. Sez. I 21.10.1991 n. 11131). Inoltre, avendo l'ordinamento apprestato più forme di tutela, primo fra tutti l'istituto dell'amministratore di sostegno, applicabile anche con riferimento a soggetti in condizione di abituale infermità, l'istituto della interdizione ha finito con l'assumere un carattere residuale
In particolare, la Corte Costituzionale nella pronuncia 9.12.2005 n. 440 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando ciò sia necessario ad assicurare all'incapace adeguata protezione. Da ciò consegue che le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, vanno tutelate di regola attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere alla interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Solo nel caso in cui la nomina di un amministratore di sostegno si riveli, in relazione alla situazione concreta del soggetto ed alle specifiche esigenze di rappresentanza, insufficiente ad offrire protezione all'incapace, in quanto esposto alle possibili conseguenze pregiudizievoli di atti negoziali compiuti senza la necessaria capacità di agire, è consentito ricorrere all'istituto della interdizione.
Tale conclusione è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che con la sentenza 12.06.2006 n. .. ha chiarito che la differenza tra amministratore di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell'handicap della persona interessata, che potrebbe anche essere totale e permanente, ma in un criterio funzionale e cioè nella natura e nel tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata col suo minor sacrificio. L'amministrazione di sostegno è, pertanto, l'istituto di elezione e di primo impiego per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo ove tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, per la complessità dell'attività da gestire o per impedire al soggetto di compiere atti pregiudizievoli per sé anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione o in ogni altra ipotesi in cui si pone un'analoga esigenza, potrebbe farsi luogo alla misura più radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza dell'amministrazione di sostegno, uno status di incapacità. La Suprema Corte ha, poi, specificato che può essere dichiarata l'interdizione di un soggetto e non va applicata la disciplina dell'amministrazione di sostegno quando sia esclusa la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (Cass. civ. 26.07.2013 n. 18171). Infatti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione va individuato con riguardo alle residue capacità ed all'esperienza di vita maturate dall'interessato (Cass. civ. 11.09.2015 n. 17962).
Normalmente, l'esame dell'interdicendo è il mezzo di prova determinante nella formazione del convincimento del giudice, tanto che è possibile trarre anche solo da esso gli elementi utili per la decisione (Cass. civ. 03.07.1971 n. 2078).
Nella fattispecie in esame la documentazione medica prodotta ha consentito di accertare che T. G nato a Messina il .. è affetto dalle gravi patologie indicate in ricorso per le quali lo stesso è stato riconosciuto dalla competente Commissione medica dell'INPS "invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Tale patologia lo rende, pertanto, incapace di gestirsi autonomamente, tanto che è stato necessario procedere al ricovero in idonea struttura.
Nondimeno, l'interessato in sede di audizione è apparso sufficientemente lucido, ha mostrato consapevolezza della propria situazione sia personale che patrimoniale e non risulta che debba compiere atti di gestione complessi per i quali la figura dell'amministratore di sostegno non sia adeguata. Di conseguenza, non sembra necessario l'istituto della interdizione, che è finalizzato in primo luogo a proteggere la persona rispetto al compimento di attività negoziale a sé pregiudizievole, mentre può essere nominato un amministratore di sostegno. D'altronde, non sono state dedotte ragioni che impongano di assicurare tutela mediante l'interdizione, che costituisce un istituto diretto a proteggere l'interessato soprattutto sotto il profilo patrimoniale. Inoltre, dal momento dell'insorgere della malattia, non si sono verificati episodi che abbiano fatto emergere una esigenza di protezione della sfera personale o patrimoniale dell'interessato mediante misure privative di qualsiasi capacità negoziale, anziché mediante l'istituto meno invasivo dell'amministrazione di sostegno.
Va, infine, nominato in via provvisoria un amministratore di sostegno, nella persona di che già si occupa di lui, affinché compia l'attività meglio specificata in dispositivo.
Appare opportuno, in considerazione delle ragioni della decisione, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
PQMP.Q.M.
Il Tribunale, sentiti il ricorrente, l'interdicendo ed il Pubblico Ministero, rigetta la domanda di interdizione di T. G nato a Messina il ...
Nomina in via provvisoria T. C., nata a Messina l'.., quale amministratore di sostegno di T. G nato a Messina il ...
L'amministratore di sostegno è tenuto a depositare con cadenza annuale nella cancelleria del Giudice Tutelare una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del predetto beneficiario.
L'incarico ha durata a tempo indeterminato ed ha per oggetto la cura della persona con soddisfazione dei primari interessi di mantenimento, abitazione e cure mediche nonché dei suoi interessi patrimoniali ed a tal fine così si precisano i compiti dell'amministratore:
L'amministratore di sostegno è autorizzato a prestare il consenso informato a trattamenti sanitari e terapeutici dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti che hanno in cura la persona, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse del beneficiario e dopo avere verificato la volontà dello stesso al riguardo. Ove il beneficiario manifesti dissenso o resistenza al trattamento terapeutico consigliato dai medici l'amministratore di sostegno curerà l'esecuzione del trattamento ritenuto utile o indispensabile anche in assenza del consenso del beneficiario. L'amministratore di sostegno dovrà tempestivamente informare il beneficiaria circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L'amministratore di sostegno intratterrà in nome e per conto del beneficiario rapporti con l'amministrazione finanziaria o altri enti pubblici ed in particolare con le strutture sanitarie ed è autorizzato a richiedere le prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie cui abbia diritto.
L'amministratore ha il compito di riscuotere, in nome e per conto del beneficiaria, la pensione ed ogni altra forma di reddito spettante allo stesso, impiegandola per la soddisfazione dei bisogni personali del beneficiario nei limiti dell'importo della pensione mensile e delle eventuali indennità accessorie.
A tale fine l'amministratore aprirà un libretto/conto corrente postale o bancario a nome del beneficiario, con facoltà di esso amministratore nella qualità di operare prelievi e versamenti su detto libretto/conto, ove farà canalizzare la pensione e depositerà tutto il denaro del beneficiario chiudendo eventuali altri conti.
L'amministratore di sostegno potrà compiere nell'interesse del beneficiario eventuali atti di amministrazione straordinaria, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il beneficiario non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione, che saranno compiuti dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario e previa autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 411 c.c.
Il beneficiario potrà compiere da sola tutti gli altri atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e in ogni caso quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per quanto di sua competenza; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 19/11/2022.
Il Giudice est.
dott. Corrado Bonanzinga
Il Presidente
dott. Caterina Mangano