13/05/2022 free
Gli accertamenti medici svolti in sede concorsuale sono irripetibili
In sede di arruolamento del personale l’accertamento sulla idoneità psico-fisica dei canditati è irripetibile, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di un successivo giudizio non ha di per sé alcun rilievo dirimente a meno che con lo stesso non venga dimostrato che il primo sia stati frutto di travisamento o sia, comunque, inattendibile.
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Pubblicato il 26/04/2022
N. 05067/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03447/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Sottocommissione Medica per la Visita Medica di Primo Accertamento;
- Sottocommissione Medica per la Visita Medica di Revisione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione
1) della comunicazione di non idoneità del 01.03.2022 con la quale la Sottocommissione per la visita medica di revisione “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021” ha giudicato collegialmente il ricorrente non idoneo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
2) del relativo verbale redatto dalla Sottocommissione medica concernente le operazioni di accertamento della visita medica di riesame, non conosciuto;
3) della comunicazione di non idoneità del 20.01.2022 con la quale la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento ha comunicato il giudizio di non idoneità al servizio della Guardia di Finanza e l’esclusione dal concorso, con postilla di ammissione con riserva previa presentazione della richiesta di visita medica di revisione;
4) del relativo verbale redatto dalla Sottocommissione medica concernente le operazioni per la visita medica di primo accertamento, non conosciuto;
5) di tutti gli altri presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compresi gli atti riguardanti l’utilizzo della strumentazione medica per la misurazione della massa grassa e della massa corporea; le graduatorie concorsuali medio tempore eventualmente approvate allo stato non conosciute; del verbale previsto dall’art. 8 del bando disciplinante i criteri di valutazione, ove esistente; degli atti di nomina dei membri della Sottocommissione medica di primo accertamento e di revisione;
nonché per la revisione dei risultati della visita medica in ordine alla misurazione della massa corporea e di quella grassa e conseguente ammissione del ricorrente – perché idoneo – alle successive fasi concorsuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Giuseppe Grauso;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con la quale, all’esito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, la Sottocommissione per la visita medica di revisione al “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri – anno 2021” ha giudicato collegialmente il ricorrente non idoneo, chiedendone l’annullamento il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 97 Cost. art. 1, 2, 3 e segg., l. 241/92; decreto del comandante generale della guardia di finanza nr. 61772 del 25.02.2016; bando di concorso indetto con determinazione del comandante generale della guardia di finanza n. 245926/2021 del 10.09.2021, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri anno 2021) - eccesso di potere (carenza dei presupposti e di istruttoria; erroneità; difetto di motivazione; illogicità; irragionevolezza; disparità di trattamento).
3. Resiste in giudizio il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia Finanza chiedendo, con memorie del 12 aprile 2022, l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza del 20 aprile 2022, ritenuti sussistenti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926/2021, pubblicata sulla G.U. – 4° serie speciale n. 72, il 10.09.2021, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri.
Dopo aver sostenuto, in data 24 gennaio 2022, le relative prove, superava i test attitudinali e di personalità nonché i questionari biografici e motivazionali.
Veniva tuttavia giudicato non idoneo in occasione della visita medica di primo accertamento, essendo stati misurati, in tale sede, un indice di massa corporea pari a 31,5 ed una percentuale di massa grassa pari al 32,8%, entrambi superiori al limite consentito dalla normativa di riferimento.
Chiedeva pertanto di essere sottoposto a visita medica di revisione all’esito della quale l’adita Sottocommissione reiterava il giudizio di non idoneità del ricorrente, essendo stati rilevati un indice di massa corporea pari a 30,2 ed una percentuale di massa grassa pari al 31,2%, sempre superiori ai limiti consentiti.
5.1. Il ricorrente ha, pertanto, contestato l’esito del suddetto accertamento, sostenendo che lo scostamento tra le diverse misurazioni effettuate sarebbe sintomatico della inattendibilità dei giudizi impugnati.
Ha sostenuto, inoltre, l’erroneità del provvedimento gravato in ragione della diversità delle misurazioni effettuate dalla Sottocommissione rispetto all’indice di 29,9 risultante dalla visita specialistica effettuata pochi giorni prima dal ricorrente.
Ha, inoltre, lamentato di non aver ricevuto “il supporto cartaceo stampabile” attraverso il quale poter accertare la correttezza dei dati inseriti e delle misurazioni.
5.2. I motivi non sono suscettibili di favorevole considerazione sotto il profilo assorbente della irripetibilità degli accertamenti sanitari compiuti in sede di arruolamento, sancito dalla normativa tecnica di settore (cfr. ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3601/2012 e 1491/2015).
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, invero, gli accertamenti medici svolti in sede concorsuale sono irripetibili e non possono essere sostituti con la valutazione di un consulente nominato dal Giudice se non nel caso di travisamento o di manifesta inattendibilità delle valutazioni: “in sede di arruolamento del personale l’accertamento sulla idoneità psico-fisica dei canditati è irripetibile, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di un successivo giudizio non ha di per sé alcun rilievo dirimente a meno che con lo stesso non venga dimostrato che il primo sia stati frutto di travisamento o sia, comunque, inattendibile” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 2020, n. 1900; Sez. II, 1° agosto 2019, n. 5461).
Osserva al riguardo il Collegio che secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato “gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche in sede di reclutamento e in generale nelle procedure concorsuali, di natura squisitamente tecnico-discrezionale, hanno natura meramente dichiarativa e trovano consacrazione in verbali che rivestono efficacia di fede privilegiata, non essendo ripetibili, né potendo a essi sostituirsi accertamenti successivi disposti dal parte del giudice amministrativo (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1767 e 17 ottobre 2012, n. 5311) … Ciò senza tralasciare di considerare che le condizioni psico-fisiche rilevanti sono quelle, e solo quelle, verificate al momento della visita psico-fisio-attitudinale, e dagli organi tecnici competenti, e non anche in momenti antecedenti o successivi, secondo orientamento ormai granitico della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5039)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 4434/2013).
La giurisprudenza amministrativa sul punto è pertanto consolidata nel senso di ritenere il provvedimento di esclusione dal reclutamento congruamente motivato quando la Commissione indica il requisito mancante sulla base della normativa di riferimento (cfr. C.d.S., Sez. IV, sentenza n.5617/2012).
Orbene, considerato che nel caso di specie la Commissione ha correttamente specificato i requisiti mancanti sulla base della normativa di riferimento e che non è stato dedotto dal ricorrente alcun elemento o alcuna circostanza dal quale si possa dedurre la sussistenza di una manifesta abnormità o di un errore dell’accertamento medico compiuto in sede concorsuale, il ricorso deve essere rigettato.
6. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Marianna Scali, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Roberto Politi