25/01/2022 free
Concorso per dirigente psicologo: non è escluso lo specialista in Psicoterapia ex art. 35 L. n. 56/89
E’ evidente che il Legislatore, in un’ottica di favor partecipationis, abbia voluto, come chiaramente si evince dal disposto del citato art. 24-sexies comma 1, D.L. n. 248/2007 cit., garantire la più ampia partecipazione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale di coloro che, in forza del vigente Ordinamento della professione di psicologo, sono già autorizzati a svolgere la professione di psicoterapeuta in quanto risultano laureati entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, e hanno comunque acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, debitamente documentata, oltre ad aver svolto preminentemente e con continuità l'esercizio della professione psicoterapeutica, come accertato dal competente Ordine (cfr. art. 35 della l. 56/89).
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Pubblicato il 11/01/2022
N. 00195/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02292/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2021, proposto da
..... rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cozzolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via San Pasquale a Chiaia, 48;
nei confronti
Maria Abriola;
per l'annullamento,
a) della Deliberazione del Direttore Generale n. 661 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto “Scioglimento della riserva, ammissione e non ammissione dopo integrazione documentazione dei candidati al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posto di Dirigente Psicologo, a tempo indeterminato, Dirigenza Sanitaria Non Medica” nella parte in cui, escludendo il nominativo del ricorrente nell'elenco degli aventi titolo, si stabilisce che “la documentazione prodotta non consente di ritenere provato l'avvenuto possesso, da parte del candidato della specializzazione in psicoterapia o in disciplina equipollente/affine secondo la normativa vigente come richiesto al punto 2/b del Bando” e, dunque, della graduatoria allegata alla stessa laddove illegittimamente non ricomprende il nominativo del ricorrente;
b) della Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 3 gennaio 2021 recante “Ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di Dirigente Psicologo, a tempo indeterminato Dirigenza Sanitaria non Medica” nella parte in cui stabilisce che il ricorrente dovesse integrare “l'attestato di cui al punto 2 lett. B del Bando”;
c) del Bando di Concorso pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n. 51 del 26/08/2019 e del provvedimento n. 936 del 17/07/2019 dell'A.S.L. Napoli 2 Nord ove il requisito di cui all'art. 2 lett. b) “Specializzazione in Psicoterapia o in disciplina equipollente/affine secondo la normativa vigente” debba essere interpretato nel senso di escludere coloro i quali siano in possesso di specializzazione in psicoterapia ex art. 35 L. 56/89 e non già della specializzazione ex art. 3 L. cit, quale il ricorrente;
d) di qualunque altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo, ivi inclusi quelli richiamati nella epigrafe della impugnata delibera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di dieci posti di Dirigente Psicologo a tempo indeterminato per la Dirigenza Sanitaria non medica” pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 51/2019.
Con il ricorso all’esame impugna l’esclusione decretata dall’ASL Na2 Nord sul presupposto – in tesi erroneo - dell’asserita carenza dello specifico requisito richiesto al punto 2 lettera B) del bando di concorso, ovvero “specializzazione in psicoterapia o in disciplina equipollente secondo la normativa vigente”.
2. Asserendo di essere in possesso di tutti e tre i requisiti specifici cumulativamente richiesti dal bando di concorso – ovvero Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ A.A. 1991/1992, Specializzazione in Psicoterapia ex art. 35 L. n. 56/89 e iscrizione presso l’Albo dell’Ordine degli Psicologi dall’11 ottobre 1995 – il ricorrente ha dedotto, a sostegno dell’impugnativa proposta, un unico articolato motivo di ricorso, così rubricato:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 L. 56/89 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, L. 401/2000 – art. 24-sexies comma 1 del d.l. n. 248/2007 come conv. dalla L. n. 31/2008 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90- violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell‘azione amministrativa (art. 97 Cost.) – violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis - eccesso di potere - difetto di istruttoria - difetto di motivazione: secondo la prospettazione attorea, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, non avendo l’Amministrazione riconosciuto al ricorrente il possesso del titolo di specializzazione in Psicoterapia, benché conseguito dallo stesso ex art. 35 L. n. 56/89, come risulta dal certificato dell’Ordine degli Psicologi in forza del quale il ricorrente “è autorizzato all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art. 35 L. 56/89 dal 16/12/1999 a tutt’oggi”.
3. Si è costituita per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del gravame.
4. Accolta l’istanza cautelare al fine della partecipazione del ricorrente alle prove concorsuali, all’udienza del 16 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Come già rilevato in sede cautelare, è fondata la pretesa del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale all’esame, in relazione all’invocata applicazione dell’art. 24-sexies comma 1°, del D.L. n. 248/2007 come convertito dalla L. n. 31/2008, a mente del quale “i titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti”.
Invero, l’art. 3 della L. n. 56/89, disciplinante “l’Ordinamento della professione di psicologo”, prevede che “1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.”.
In deroga alla previsione appena richiamata, l’art. 35 della medesima legge prevede espressamente che “1…l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. 2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione”.
E’ evidente che il Legislatore, in un’ottica di favor partecipationis, abbia voluto, come chiaramente si evince dal disposto del citato art. 24-sexies comma 1, D.L. n. 248/2007 cit., garantire la più ampia partecipazione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale di coloro che, in forza del vigente Ordinamento della professione di psicologo, sono già autorizzati a svolgere la professione di psicoterapeuta in quanto risultano laureati entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, e hanno comunque acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, debitamente documentata, oltre ad aver svolto preminentemente e con continuità l'esercizio della professione psicoterapeutica, come accertato dal competente Ordine (cfr. art. 35 della l. 56/89).
Dunque, la vigente normativa pone su un piano di parità - non solo in vista dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica nel settore privato, ma anche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici presso il SSN - i titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso.
Pertanto, alla stregua delle superiori premesse, nel caso all’esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa resistente, dalla motivazione del gravato provvedimento non è dato intravedere alcuna ragione idonea a determinare l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, avendo egli documentato il possesso dello specifico requisito di cui all’art. 2 lett. b) del Bando, che, come rimarcato dalla difesa ricorrente, va interpretato in conformità alla disciplina normativa su richiamata e alla sua ratio, volta a favorire la più ampia partecipazione di coloro che hanno maturato una specifica specializzazione sul campo ai sensi dell’art. 35 più volte citato, grazie alla documentata attività di formazione e all’esperienza acquisita attraverso l’esercizio della professione psicoterapeutica.
Di contro, non può seguirsi la diversa soluzione propugnata dall’amministrazione, se non determinando un’inaccettabile disparità di trattamento tra coloro i quali abbiano ottenuto la specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 3 cit. e coloro che abbiano conseguito il riconoscimento, in relazione alla medesima disciplina e medesimo campo di attività psicoterapeutica, da parte dell’Ordine professionale ai sensi dell’art. 35 cit.; riconoscimento che, si ribadisce, in forza della speciale disposizione normativa di cui all’art. 24-sexies, comma 1, del D.L. n. 248/2007 come conv. dalla L. n. 31/2008, abilita alla partecipazione ai concorsi pubblici, su un piano di piena parità con la specializzazione universitaria, di talché è anche fuori centro il richiamo operato dalla resistente alla disciplina normativa per il riconoscimento di equipollenze/affinità che afferisce ad altre discipline.
6. Ne consegue, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso, stante l’illegittimità dell’avversata esclusione, con conseguente annullamento dell’atto gravato.
7. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. e dell’art. 93 cod. proc. civ..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio Maria Abbruzzese