08/07/2021 free
Esistenza del rischio pandemico e trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione
Il giudice investito, ai sensi del d.lg. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 , della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato alla identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o, ancora, di organizzazione del viaggio di rimpatrio giustificando, o meno, la concessione della proroga al trattenimento.
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Cassazione civile sez. I, 25/06/2021, , n.18320
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10453/2020 proposto da:
B.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90 presso
lo studio dell'Avvocato Luciano Natale Vinci e rappresentato e
difeso dall'Avvocato Giuseppe Mariani per procura speciale in calce
al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTO DELLA
PROVINCIA DI POTENZA, QUESTURA DI POTENZA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Melfi n. 418/2020,
depositata il 14/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2021 dal Cons. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Melfi con l'ordinanza in epigrafe indicata ha convalidato la richiesta della Questura di Potenza di proroga, per il periodo ulteriore di sei giorni, del trattenimento presso il C.P.R. di (OMISSIS) di B.Y., cittadino dello Stato del (OMISSIS), per lo svolgimento di ulteriori accertamenti finalizzati al riconoscimento dello straniero e già autorizzati con precedente provvedimento.
2. B.Y. ricorre per la cassazione dell'indicato provvedimento con unico motivo. Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 32Cost., dell'art. 3 del Regolamento C.P.R., Centro di Permanenza per il Rimpatrio, degli 2" 3 e 5 della CEDU e dell'art. 15 paragrafo 4 della direttiva 2008/115/CE.
Le condizioni esistenti all'interno del C.P.R. di (OMISSIS) in cui era trattenuto il ricorrente non erano idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti, privi dei d.p.i. (dispositivi protezione individuale), dal contagio da Covid 19 per una incompatibilità - dettata anche dalle modalità di trasmissione per via aerea del virus causa della patologia pandemica che pone, pertanto, in ambienti chiusi e superaffollati un rischio per la salute elevato per coloro che si trovano all'interno di dette strutture - e su cui era intervenuto anche l'invito del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 26 marzo 2020 a rilasciare prima possibile i migranti irregolari trattenuti presso gli appositi centri di detenzione.
La legittimità del trattenimento doveva essere esclusa non essendovi alcuna prospettiva di rimpatrio a causa dei voli interrotti dallo Stato del Gambia in ingresso ed uscita con tutti gli altri Stati per il contenimento del contagio da pandemia COVID 19 ed incombendo, secondo previsioni convenzionali, sullo Stato italiano la responsabilità di proteggere la vita e l'integrità delle persone private della libertà (art. 3 CEDU).
La Direttiva Rimpatri, all'art. 15 par. 4, prevede che: "Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento (..) il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata".
2. Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni: a) l'una dettata dalle "gravi difficoltà" nell'accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima "qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; b) l'altra dalla necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio".
La norma è diretta a regolare l'attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato, ed in siffatto ambito il diritto alla salute dello straniero - da declinarsi peraltro in applicazione del principio di precauzione, paventandosi dal ricorrente, all'interno di un conclamato contesto pandemico, l'insulto al diritto che verrebbe dal rischio di contrarre il virus Covid-19 - non viene in bilanciamento con il contrapposto diritto dello Stato di espellere dal proprio territorio chi vi si trattenga senza titolo a tutela delle ragioni pubbliche.
Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, dettato in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione dello straniero che si trattenga senza titolo nel territorio nazionale, il rischio da contagio da Covid-19" declinato per il principio di precauzione come esigenza di suo contenimento, non rileva quale causa di lesione del diritto alla salute dello straniero e non entra come tale in un giudizio di bilanciamento con la contrapposta esigenza di sicurezza delle frontiere dello Stato e di disciplina dei flussi migratori alla cui tutela presiede il provvedimento di espulsione.
In un contesto di pandemia, il rischio di contrarre il virus da Covid-19 rileva rispetto alle necessità, strumentali e di natura amministrativa, di identificazione dello straniero e di organizzazione delle operazioni di rimpatrio, finalizzate all'esecuzione del provvedimento di espulsione e come tale esso comporta la concessione o il diniego della proroga al trattenimento.
3. Diversamente, per la fase di attuazione del provvedimento di espulsione posta in essere attraverso l'attività di trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione e rimpatrio, il diritto alla salute dello straniero, leso dal rischio di contrarre l'infezione da virus Convid-19, rileva rispetto all'adozione da parte dell'Amministrazione preposta alla tenuta delle indicate strutture di misure destinate a contenere l'indicato rischio, sostenendo del primo le richieste e le eventuali azioni risarcitorie.
4. Il giudice investito, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato alla identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o, ancora, di organizzazione del viaggio di rimpatrio giustificando, o meno, la concessione della proroga al trattenimento.
5. Nel provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Melfi si è attenuto agli indicati principi concedendo la proroga al trattenimento, peraltro per un termine ben più contenuto di quello richiesto (sei giorni su trenta), nella rilevata "assoluta incertezza in ordine alle effettive restrizioni e ai divieti di rimpatrio da parte del Paese di origine del cittadino extracomunitario, quale conseguenza dell'emergenza da COVID 19, non essendo aggiornato il sito ufficiale del Ministero degli Esteri" e quindi, correttamente, per scrutinare l'incidenza del rischio pandemico sull'organizzazione del viaggio di rimpatrio.
6. Il ricorso, conclusivamente infondato, va pertanto rigettato. Nulla sulle spese essendo l'Amministrazione rimasta intimata.
Il procedimento è esente e non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Essendo il procedimento esente, rion si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021