30.06.03 free
TAR CAMPANIA - (sul conferimento di borse di studio; sull'ambito di applicazione del Dlgs 257/91, disciplinante esclusivamente la formazione dei medici specialisti e sulla illegittimita' di una possibile estensione a soggetti privi della laurea in medicina, per i quali si applica la legge 398/89)
REPUBBLICA ITALIANA N. 7877/03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Sentenze
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
composto dai magistrati:
dott. Andrea Pannone Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11138/2002 registro generale promosso da:
Catania Maria Rosaria
rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con la quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 10;
contro
La Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro tempore;
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in persona del Ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Napoli, via Armando Diaz, n. 11 domiciliano ex lege;
per l'annullamento:
della nota n. prot. 2053/A/1 del 23 luglio 2002, successivamente pervenuta, resa dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, con la quale è stata prestata ottemperanza alla sentenza n. 3003/2002 del Tar Campania;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dei diritti degli interessi della ricorrente;
nonché
per la declaratoria: del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della borsa di studio.
Visto il ricorso, notificato in data 31 ottobre/ 2 novembre 2002 e depositato il successivo 19 novembre, con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe.
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Udita, all'udienza del giorno 8 maggio 2003, la relazione del. dott. Leonardo Pasanisi.
Uditi altresì di avvocati di cui al verbale di udienza;
Visto l'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso in esame ha ad oggetto l'impugnazione della nota n. prot. 2053/A/1 del 23 luglio 2002 della Seconda Università degli Studi di Napoli, con la quale l'amministrazione universitaria ha ritenuto di aver prestato ottemperanza alla precedente sentenza n. 3003/2002 del Tar Campania, emanata inter partes.
Tale circostanza, invece, è contestata dalla ricorrente, la quale assume l'esistenza di un suo diritto (quale prima classificata nella graduatoria di merito della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia- Tecnica Micr. e Vir. della prima facoltà di Medicina e Chirurgia dell'anno accademico 1994/95), ad ottenere la corresponsione della relativa borsa di studio, diritto che sarebbe stato disatteso dalla resistente amministrazione con il provvedimento in questa sede avversato.
Con il ricorso in trattazione l'interessata deduce tre diverse censure, essenzialmente incentrate sui seguenti vizi: Violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 398/1989, L. n. 241/90, articoli 3 e 97 della Costituzione); violazione della sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 3003/02; eccesso di potere; sviamento; contraddittorietà.
Si sono costituite in giudizio entrambe le amministrazioni intimate, contestando la fondatezza delle ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione,
Successivamente, entrambe le parti in causa hanno depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'udienza del giorno 8 maggio 2003 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la propria sentenza del 16 maggio 2002, n. 2787 in fattispecie del tutto analoga con la quale è stato affermato che: <>.
Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 disciplina esclusivamente la formazione dei medici specialisti senza che da esso possa ricavarsi una sua possibile estensione a soggetti privi della laurea in medicina. Né, in termini più generali, è ravvisabile l'ingiustizia manifesta in quanto la diversità del titolo (conseguito al termine di un corso di studi di maggiore durata) è requisito sufficiente per giustificare un trattamento differenziato.
Né fondato appare il primo motivo di ricorso con il quale si deduce tra l'altro la violazione della legge 30 novembre 1989, n. 398, dalla quale non si ricava un principio di automatica attribuzione delle borse di studio a tutti i vincitori dei concorsi banditi per la partecipazione ai relativi corsi.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, <>.
Pertanto, come ancora affermato nel suindicato precedente giurisprudenziale, deve ritenersi che <>.
In conclusione, il ricorso va respinto, dal momento che l'amministrazione universitaria ha puntualmente prestato precisa e puntuale osservanza a quanto le era stato imposto nella ottemperanda sentenza.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso n. 11138/02 R.G., in epigrafe indicato.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2003.
dott. Andrea Pannone Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere Estensore