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Sostanze stupefacenti: anche un episodio isolato legittima il giudizio di non idoneita' al rinnovo della licenza di pilota
È evidente che l'uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla dipendenza e, quindi, dalla abitualità e dalla tossicodipendenza è - sulla base di una previsione specifica - causa di non idoneità al rinnovo della licenza. E tanto, a prescindere, dalla difficoltà dell'accertamento del carattere effettivamente isolato dell'episodio.
Ad una diversa interpretazione non può giungersi neanche assumendo come parametro la normativa medica denominata JAR-FCL, che distinguerebbe l'abuso dall'uso accidentale ai fini di una riconferma, in tale ultimo caso condizionata a controlli ravvicinati.
Infatti, la normativa dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionali (ICAO) stabilisce il livello minimo non derogabile da parte degli Stati contraenti, con la conseguenza che ogni Paese può adottare requisiti di idoneità psicofisici più restrittivi rispetto agli standards raccomandati.
Ulteriore conseguenza della corretta interpretazione della normativa applicabile è l'irrilevanza della circostanza che l'interessato abbia sempre dichiarato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e che sia stato negativo il risultato di alcuni controlli, effettuati prima e dopo di quello rilevante nella causa.
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Consiglio di Stato sez. IV, 30/03/2020, n.2172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6942 del 2014, proposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero della
difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora De
Caro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle
Milizie, n. 96;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio - Roma - Sez. I-bis n.
-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato rinnovo della
licenza di prima classe (pilota civile).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020, il
consigliere Giuseppa Carluccio e uditi per le parti l'avvocato Flora
De Caro e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni.
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. La controversia ha per oggetto l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto, da un pilota di una compagnia aerea, per l'annullamento del verbale della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare Italiana (d'ora in poi CSA), e degli atti presupposti, con i quali era stato giudicato permanentemente non idoneo al rinnovo della licenza di pilota civile di prima classe, richiesta per lo svolgimento di attività professionali.
2. Il pilota, al rientro di un'interruzione dell'attività lavorativa per malattia articolare, era stato sottoposto il -OMISSIS-, presso l'Istituto Medico Legale Aeronautica Militare (d'ora in poi IML) a visita medica straordinaria di controllo (ex art. 32 del d.P.R. n. 566 del 1988) e il drug-test eseguito su matrice biologica (urina) era risultato positivo ai cannabinoidi. La verifica effettuata con gas-cromatografia aveva dato esito positivo. Il pilota veniva poi sottoposto a visita psichiatrica, con la diagnosi di "-OMISSIS-", e con la proposta di non idoneità al pilotaggio.
2.1. La CSA, con processo verbale del 2 agosto 2002, ha confermato, anche alla stregua degli accertamenti medico legali delegati all'Istituto di Medicina legale dell'Università cattolica del Sacro Cuore - policlinico Gemelli - di Roma (in prosieguo Università cattolica), il giudizio di non idoneità espresso dall'IML il 20 giugno 2002 (ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. cit.e del d.m. 15 settembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione (Requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC - MED), in quanto ha ritenuto l'interessato "-OMISSIS-".
3. Il ricorrente ha articolato dinanzi al T.a.r. quattro motivi, così essenzialmente sintetizzabili:
a) negli accertamenti svolti dall'IML è stata violata la direttiva emanata dall'Ispettorato dell'Aeronautica Militare, che ha standardizzato le procedure per gli accertamenti diagnostici volti ad individuare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti, con la finalità di garantire la certezza dell'attribuzione del campione ad un determinato soggetto, anche a distanza di tempo; come sarebbe confermato dalle dichiarazioni di altri colleghi, rispetto alle circostanze della identificazione dei campioni solo con numero progressivo, della mancata separazione delle provette, della mancanza di sigillatura (primo motivo);
b) al momento della visita il -OMISSIS-non è stato informato che sarebbe stato effettuato il drug-test sul campione di urine e, quindi, non è stato richiesto il suo consenso (secondo motivo);
c) il giudizio della CSA è viziato di eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione, perché la Commissione non ha sottoposto l'interessato al c.d. "esame del capello", cui si era dichiarato disponibile, ed ha fondato il proprio giudizio su una consulenza psichiatrica (dott. -OMISSIS-), contenente numerosi errori - come dimostrato dal consulente di parte (dott. -OMISSIS-) - senza neanche effettuare un nuovo drug-test (terzo motivo);
d) l'Amministrazione è incorsa in una falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 27, n. 4 del d.P.R. in argomento e del d.m. del giugno 1995, in esso richiamato, perché non ha tenuto conto dei requisiti psicofisici previsti, a livello internazionale, dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionali (ICAO) mediante la normativa medica denominata JAR-FCL, la quale, nell'art. 14, distingue l'abuso di droghe dall'uso accidentale, prevedendo in tale ultimo caso che la licenza possa essere riconfermata pur con l'obbligo di competenti ravvicinati controlli (quarto motivo).
4. Il T.a.r., con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, ha disposto l'effettuazione da parte dell'Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" del "test tricologico ai fini della verifica di pregressa assunzione di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) ascritta a carico del ricorrente". La relazione, depositata il 9 dicembre del 2002, ha attestato l'esito negativo del suddetto test ed ha escluso stati di tossicofilia o tossicodipendenza che possano incidere sul corretto esercizio dell'attività lavorativa.
4.1. Con ordinanza cautelare del -OMISSIS-, il primo giudice ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
5. Con la sentenza ora gravata di appello, il T.a.r. ha accolto il ricorso, annullando il verbale conclusivo della CSA, ed ha dichiarato il diritto del ricorrente al rinnovo della licenza per lo svolgimento delle mansioni previste nella prima classe di visita (pilota civile).
5.1. Si riporta testualmente l'intera motivazione:
<<7. L'esito dell'istruttoria svolta, che ha escluso l'esistenza di stati di pregressa tossicodipendenza del ricorrente, dimostra la bontà dell'impianto del ricorso e, oltre a confermare nei fatti le ragioni del comandante Sonnino, da sempre dichiaratosi estraneo alle censure mossegli in quanto mai consumatore di sostanze stupefacenti, le conferma anche sotto il profilo delle censure mosse all'operato dell'Amministrazione, che non solo ha errato nell'effettuare il test all'insaputa del dipendente e omettendo di seguire i protocolli imposti dalla normativa vigente, ma ha altresì errato nel non consentire l'effettuazione del test tricologico in sede di riesame in appello (ndr da parte della CSA) della decisione di primo grado, laddove pur l'aveva inizialmente proposto, avendo ottenuto dal Sonnino piena disponibilità all'effettuazione.
8. Il ricorso va dunque accolto in via definitiva, con declaratoria del diritto del ricorrente al rinnovo della licenza per lo svolgimento delle mansioni previste nella prima classe di visita (pilota civile).>>.
6. Avverso la suddetta sentenza, l'Amministrazione ha proposto appello affidato a tre motivi.
6.1. L'intimato si è costituito ed ha depositato la copia in proprio possesso, conforme all'originale, della relazione redatta dall'Istituto di medicina legale dell'Università "La Sapienza" di Roma nel corso del giudizio di primo grado.
7. Questo Consiglio, con l'ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto verificazione <<al fine di accertare se l'esame tricologico effettuato sulla persona del [ricorrente], alla data e nelle condizioni desumibili dalla documentazione versata in giudizio dal medesimo [ricorrente] in allegato alla comparsa di costituzione, fosse scientificamente idoneo ad accertare l'eventuale uso daparte del predetto di sostanze cannabinoidi in epoca pregressa e, in particolare, nelle settimane precedenti il -OMISSIS->>.
7.1. All'esito del rituale deposito della verificazione, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta dal Collegio in decisione all'udienza pubblica del 5 marzo 2020.
8. Logicamente preliminare è l'esame del primo motivo dell'appello, con il quale l'Amministrazione - rilevata la mancanza negli atti del processo di primo grado della relazione redatta dall'Istituto di medicina legale di Roma su incarico del giudice - ha dedotto la lesione del diritto di difesa ed ha chiesto la rimessione della causa al T.a.r. ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
8. Il motivo è infondato e va rigettato perché l'assenza della relazione tra gli atti del processo di primo grado, riscontrata dall'Amministrazione dopo la decisione ed il deposito della relativa sentenza, non ha avuto alcuna negativa incidenza sul diritto di difesa, atteso che, come risulta dalla piattaforma digitale della G.A.:
a) l'Amministrazione ha avuto modo di conoscere la suddetta relazione avendo provveduto a depositare alcuni atti in data 11 dicembre 2002 e, quindi, dopo il deposito della relazione avvenuto il precedente 9 dicembre;
b) non ha rilevato la mancanza della relazione nel corso del processo di primo grado;
c) non ha impugnato l'ordinanza cautelare del -OMISSIS-, con la quale il primo giudice ha sospeso il provvedimento impugnato proprio sulla base dell'esito dell'accertamento disposto;
d) ha partecipato all'udienza pubblica di discussione della causa, senza rilevare né per iscritto, né oralmente, l'assenza della relazione dagli atti.
8.1. Deve aggiungersi che l'assenza della relazione originale tra gli atti del processo di primo grado non ha avuto alcuna incidenza sullo svolgimento del processo di appello, poiché:
a) l'interessato ha provveduto a depositarne copia conforme con la memoria di costituzione in appello; - il verificatore ha avuto modo di prenderla in esame;
b) l'Amministrazione non ha sollevato alcuna obiezione.
9. Preliminare all'esame del secondo motivo di appello, articolato in più profili, è lo scrutinio dell'eccezione sollevata dall'appellato (memoria del gennaio 2020).
Si deduce che l'Amministrazione avrebbe omesso di impugnare il capo della sentenza contenente le argomentazioni del giudice relative alla legittimità della procedura seguita per l'accertamento, quanto al mancato rispetto del protocollo di istruzioni, al consenso, al mancato rinnovo del test tricologico, essendosi limitata ad una "generica doglianza".
9.1. Ritiene il Collegio che l'eccezione non ha pregio.
9.1.1. Il secondo motivo di appello investe l'intera motivazione della sentenza gravata, infatti:
a) si chiede la nomina di un consulente tecnico per verificare se un esame tricologico effettuato a distanza di sei mesi dagli accertamenti dell'Amministrazione dell'aprile del 2002 possa avere validità scientifica rispetto al periodo antecedente;
b) si sostiene che:
b1) il primo giudice ha apoditticamente affermato la violazione delle procedure, ma non ha chiarito quali norme l'Amministrazione non avrebbe rispettato, mentre gli atti dimostrerebbero la legittimità della procedura seguita;
b2) la sottoposizione al drug-test è ordinariamente effettuata in sede di visiti mediche, alle quali lo stesso ricorrente si era più volte sottoposto per molti anni;
b3) l'interessato era stato informato il 23 aprile 2002 dell'esito positivo del drug-test e dell'invio del campione per le analisi di conferma gas-cromatografica.
9.1.2. Inoltre, l'appellante richiama gli artt. 15 comma 3 e 81 del d.P.R. n. 566 del 1988 per sostenere che è prevista la revoca della licenza, quando il titolare non sia più permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici e che, comunque, l'assunzione di sostanze stupefacenti è indice di condotta censurabile, ben lontana dal comportamento richiesto a coloro cui è affidata la guida dei aeromobili civili.
9.1.3. Il Collegio non può esimersi dal rilevare che a fronte di una motivazione apodittica del primo giudice (riportata integralmente sub § 5.1.) non possa essere esigibile un motivo di appello più specifico di quello articolato dall'Amministrazione.
10. Infine, con il terzo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui - senza alcuna motivazione - riconosce il diritto del ricorrente al rinnovo della licenza.
11. In definitiva, l'appello ha investito l'intera motivazione della sentenza gravata.
12. Con la prima censura (contenuta nel secondo motivo) l'appellante ha messo in dubbio l'attendibilità scientifica dell'esame tricologico svolto presso l'Istituto di medicina legale dell'Università degli studi di Roma "la Sapienza", per essere stato effettuato al fine di verificare la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, ma oltre sei mesi dopo l'accertamento dell'Amministrazione.
12.1. L'esito della verificazione disposta da questa sezione è stato univoco: l'accertamento sui capelli eseguito sei mesi dopo non è scientificamente idoneo ad accertare l'eventuale uso nel periodo antecedente al primo accertamento, stanti la mancanza dei dati sul campione usato e la mancata indicazione della procedura seguita nello svolgimento dell'esame. Dati e procedura ritenuti dal verificatore, con approfondite argomentazioni, necessari per apprezzare la qualità del risultato negativo ottenuto. In tale direzione rileva, con carattere assorbente ai fini della causa, la mancata indicazione della lunghezza del campione dei capelli sottoposti ad analisi, posto che, stante la media pari ad 1 cm al mese della crescita del capello, per risalire al periodo di assunzione sarebbe stato necessario l'utilizzo di un campione non inferiore a 6/7 cm, misurati dalla punta verso la radice; con la conseguenza, che qualunque taglio di capelli effettuato negli oltre 6 mesi di intervallo avrebbe distrutto la prova dell'uso precedente. Quindi, seppure l'esame tricologico è strumento astrattamente idoneo sul piano scientifico, nella fattispecie, la mancata specificazione della lunghezza del campione di capelli utilizzato, non consente di convalidarlo come idoneo ad escludere l'uso di sostanze stupefacenti nel periodo precedente alla data del primo accertamento positivo.
12.2. Né si ravvisano osservazioni apprezzabili da parte del consulente della parte interessata, posto che lo stesso concorda nel ritenere che, in mancanza delle risultanze delle procedure seguite, non sia possibile stabilire l'attendibilità del campione biologico; anche se poi ne trae l'erronea conseguenza che non sia possibile rispondere ai quesiti posti dal Consiglio di Stato perché la notoria competenza del laboratorio e del professionista che ha effettuato il test farebbero presumere l'utilizzo di un campione idoneo ad un accertamento risalente a sei mesi prima.
12.3. Sulla base delle considerazioni che precedono la censura è, pertanto, fondata.
13. Assodato che l'accertamento medico legale eseguito in origine dall'Amministrazione non può essere smentito e posto nel nulla dalla successiva verificazione effettuata nel corso del giudizio di primo grado, riemerge il thema decidendum delimitato dai motivi di impugnazione sottoposti al T.a.r., sicché, per semplicità espositiva, il Collegio prenderà direttamente in esame tali motivi.
14. L'originario ricorrente ha sostenuto che sarebbero state violate, sotto diversi profili, le modalità procedurali prescritte dalla normativa tecnica contenuta nella direttiva, emanata dall'Ispettorato dell'Aeronautica Militare, che ha standardizzato le procedure per gli accertamenti diagnostici volti ad individuare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti, scandendo la catena di custodia, con la finalità di garantire la certezza dell'attribuzione del campione ad un determinato soggetto, anche a distanza di tempo .
14.1. Le censure non sono fondate.
14.2. In primo luogo bisogna ribadire due principi guida, affermati costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo, tra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 1581 del 2020 e n. 2114 del 2016, in fattispecie analoghe) secondo i quali:
a) non assumono rilievo le discrepanze - fra le concrete modalità operative dei test di accertamento di sostanze stupefacenti, riscontrate nei singoli casi di specie, ed i parametri legali di riferimento che dettagliano gli adempimenti a carico degli organi sanitari incaricati dello svolgimento dei medesimi test - che si fermano alla soglia della mera irregolarità;
b) i verbali degli accertamenti delle Commissioni sanitarie incaricate delle verifiche di idoneità e, più in generale, quelli redatti dagli organi sanitari pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso.
Alla luce dei suddetti principi saranno scrutinate, nel prosieguo, le censure avanzate dal ricorrente in raffronto alla documentazione emergente dagli atti di causa.
14.3. Non ha alcun fondamento la doglianza del ricorrente relativa alla mancanza di informazione circa l'effettuazione del drug-test nel corso della visita e, quindi, della mancanza del suo consenso.
Lo stesso ricorrente ha prodotto (doc. 10 al T.a.r.) la convocazione per visita straordinaria (regolata dall'art. 32 del d.P.R. n. 566 del 1988) con il preannuncio di analisi e di visita neurologica e la richiesta di trattenersi presso l'istituto sino ad una data ora per le comunicazioni perché la visita si sarebbe articolata in molti accertamenti.
Inoltre, il drug test costituisce controllo ordinario, come riferisce lo stesso ricorrente.
14.4. Non ha alcun fondamento il lamentato mancato rispetto delle procedure volte a garantire la certezza dell'attribuzione del campione ed, in generale, la catena di custodia (primo motivo al T.a.r.).
14.4.1. L'Amministrazione ha prodotto dinanzi al T.a.r. un modulo compilato (n. 2031577) dall'operatore e sottoscritto dal ricorrente, nel quale si dà atto della raccolta, del frazionamento, della etichettatura e sigillatura, quali operazioni tutte svolte alla presenza del soggetto esaminato. A fronte di tale evidenza, nessun pregio possono avere le dichiarazioni in senso contrario dei colleghi del ricorrente.
14.4.2. In atti è presente (produzione del ricorrente dinanzi al T.a.r., doc. 12), il verbale dell'IML, sottoscritto in fine dal Capo centro - con doppia datazione -OMISSIS-/20 giugno 2002 (prima visita e conclusione degli accertamenti di primo livello), che si spiega con il carattere progressivo delle annotazioni - dal quale, ai fini di interesse, risulta:
a) in data 23 aprile, la comunicazione all'interessato dell'esito positivo del drug test, la proposta della verifica da effettuare con gas-cromatografia, la negazione dell'interessato dell'assunzione di cannabinoidi;
b) la riconvocazione dell'interessato, in data 27 maggio, per la comunicazione dell'esito positivo della verifica con gas-cromatografia, effettuata presso l'istituto di medicina legale dell'Università cattolica, la negazione dell'uso di cannabinoidi da parte dell'interessato;
b1) sul punto è opportuno aggiungere che la relazione redatta dalla Prof.ssa -OMISSIS- (dell'Università cattolica su incarico della CSA, sulla quale si tornerà nel prosieguo) attesta - tra la documentazione in suo possesso per esserle stata fornita dalla CSA - la presenza dell'"informativa all'interessato" del 23 aprile 2002 dell'analisi per l'esame gas cromatografico presso l'Università cattolica, dalla quale emerge che l'interessato poteva presenziare all'apertura del campione di urina, contattando entro sette giorni il laboratorio suddetto.
15. Priva di fondamento è anche la censura con la quale si lamenta eccesso di potere, illogicità e carenza di motivazione, soprattutto in riferimento all'operato della CSA, per non aver sottoposto l'interessato al cd. "esame del capello", e neanche ad un nuovo drug test, finendo con il fondare la conferma del giudizio finale sulla consulenza psichiatrica (terzo motivo al T.a.r.).
15.1. In generale, deve rilevarsi che gli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti si collocano nell'ambito degli accertamenti dei requisiti psicofisici, tra i quali rientrano i requisiti psichiatrici (cfr. d.m. 15 settembre 1995 e appendice 10 al DGAC-MED). Tanto spiega la visita psichiatrica sostenuta su disposizione dell'IML (effettuata dal dott. -OMISSIS-, il 7 giugno 2002) e, poi, ripetuta dalla CSA (a cura del dott. -OMISSIS-, l'8 luglio 2002). Tuttavia, nel caso di accertamento positivo dell'assunzione di droghe, le visite psichiatriche assumono un ruolo per così dire di contorno; così è stato nella fattispecie, dove il giudizio negativo al rinnovo della licenza si fonda su tali esiti piuttosto che su quelli delle visite psichiatriche (in ogni caso le stesse visite psichiatriche danno atto di disturbi collegati all'assunzione di stupefacenti). Non hanno, pertanto, alcun rilievo gli errori rilevati dal consulente di parte nei test cui il dott. -OMISSIS- ha sottoposto l'interessato, perché l'esito di quella consulenza specialistica non ha svolto un ruolo decisivo nel giudizio finale della CSA.
15.2. In particolare, va dato atto che sia la valutazione del primo livello che quella effettuata dalla CSA, rispetto alla possibile interferenza di un medicinale, assunto precedentemente dall'interessato, sull'esito positivo dei test effettuati, sono state approfondite. Infatti, poiché il prof. -OMISSIS- - compulsato dall'IML- il 18 giugno aveva affermato di non poter eseguire la ricerca richiesta, la CSA ha conferito nuovo incarico alla prof.ssa -OMISSIS- dell'Università cattolica per approfondire tale aspetto. Così, con relazione del 21 luglio 2002, è stata esclusa ogni interferenza del medicinale, ritenendola scientificamente possibile solo in presa di assunzioni in quantità abnormi.
15.3. Ne può rimproverarsi alla CSA di non aver effettuato, nel luglio del 2002, un nuovo accertamento per mezzo dei capelli al fine di verificare l'assunzione di droga nel mese di aprile, dati gli esiti della verificazione disposta in appello in riferimento alla necessità di una lunghezza idonea degli stessi per poter ottenere un risultato attendibile; tanto meno, si può rimproverare il mancato rinnovo di un semplice esame quale il drug test, che è un esame di primo livello già sottoposto a verifica.
16. Con il quarto motivo del ricorso al T.a.r. viene in rilievo la questione se, ai fini del diniego del rinnovo della licenza di volo di prima classe, sia sufficiente l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti (come sostiene l'Amministrazione), ovvero sia necessario l'accertamento di un abuso di droghe, quindi della tossicodipendenza da distinguersi rispetto ad un "uso accidentale".
16.1. Ritiene il Collegio che la tesi dell'Amministrazione sia condivisibile perché rispettosa della normativa applicabile al caso di specie.
Infatti, l'art. 15, comma 3 del d.P.R. n. 566 del 1988 il quale, testualmente, si riferisce a coloro che risultino "tossicodipendenti" (richiamato per la revoca della licenza dall'art. 81 dello stesso d.P.R.) deve necessariamente essere interpretato alla luce della ulteriore normativa secondaria.
L'art. 27 del d.P.R. in argomento, al comma 4 prevede che <<Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione CivileInternazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della Difesa>>.
Il d.m. 15 settembre 1995 ha approvato i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici (DGAC-MED). Nell'ambito dei requisiti psicofisici per la classe 1, la lett. B16 Requisiti psichiatrici prevede che (lett.b) <<particolare attenzione dovrà essere posta....tra l'altro (n. 5) "all'uso o abuso di sostanze stupefacenti con o senza dipendenza>>; la stessa disposizione rinvia all'Appendice 10, part. B, dove (al n. 4) si prescrive testualmente <<l'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti, con o senza dipendenza sono causa di non idoneità>>.
Nella stessa appendice, si aggiunge che, nel caso di <<dimostrato occasionale uso di droghe leggere>> gli organi competenti per le visite mediche straordinarie <<possono prendere in considerazione un giudizio di idoneità per la classe 2 (veicoli privati), con limitazione ad operare con pilota di supporto, solo dopo un periodo di almeno 2 anni di libertà dall'uso di qualsiasi sostanza stupefacente documentata da una struttura sanitaria pubblica>> (lett. a dello stesso punto 4).
16.1.1. È evidente che l'uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla dipendenza e, quindi, dalla abitualità e dalla tossicodipendenza è - sulla base di una previsione specifica - causa di non idoneità al rinnovo della licenza. E tanto, a prescindere, dalla difficoltà dell'accertamento del carattere effettivamente isolato dell'episodio.
16.2. Ad una diversa interpretazione non può giungersi neanche assumendo come parametro la normativa medica denominata JAR-FCL, invocata dall'interessato, che distinguerebbe l'abuso dall'uso accidentale ai fini di una riconferma, in tale ultimo caso condizionata a controlli ravvicinati.
Infatti, la normativa dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionali (ICAO) stabilisce il livello minimo non derogabile da parte degli Stati contraenti, con la conseguenza che ogni Paese può adottare requisiti di idoneità psicofisici più restrittivi rispetto agli standards raccomandati.
16.3. Ulteriore conseguenza della corretta interpretazione della normativa applicabile è l'irrilevanza della circostanza che l'interessato abbia sempre dichiarato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e che sia stato negativo il risultato di alcuni controlli, effettuati prima e dopo di quello rilevante nella causa.
17. L'accoglimento del secondo motivo di appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza gravata e il rigetto dell'originario ricorso proposto dinanzi al T.a.r., comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello, volto a contestare il riconoscimento del diritto del ricorrente al rinnovo della licenza.
18. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio.
19. Le spese della verificazione (che saranno eventualmente liquidate con separato decreto ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., se proposta rituale e tempestiva istanza ai sensi dell'art. 71 t.u. n. 115 del 2002), sono poste, per la metà, a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 6942 del 2014, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado;
b) compensa tra le parti le spese processuali e gli onorari di difesa relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
c) pone a carico di entrambe le parti le spese della verificazione nei termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 MAR. 2020.