08/05/2019 free
Respinta la richiesta di danni collegati al tentativo di spostare la sedia da visita (pesante circa 60 kg.) per consentire l’ingresso nell’ambulatorio di un paziente su sedia a rotelle.
L’infortunato ha inteso addebitare alla ASL l’inadeguatezza delle dimensioni, particolarmente ridotte, dell’ambulatorio posto a sua disposizione per l’attività lavorativa, tale da non consentire la presenza contemporanea di una sedia a rotelle e della sedia da visita.
Senonché, l’incidente in questione è stato provocato dalla potenzialità lesiva di quest’ultima sedia, in ragione del suo peso particolarmente elevato, senza che abbia assunto invece portata diretta la mera natura angusta del locale di servizio: la condotta della A.S.L., quand’anche negligente sotto quest’ultimo profilo, rimarrebbe comunque priva di valenza causale giuridicamente influente.
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Tribunale Imperia, 25/03/2019, n.12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Imperia quale Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Roberto De Martino, ha emesso, all’udienza di discussione del 22
gennaio 2019, la seguente
SENTENZA
a definizione del procedimento iscritto al n. 179/2017 R. Gen., vertente
T R A
PE. An., rappresentato e difeso dall’avv. Pio Guido Felici,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Ventimiglia (IM) –Via
(omissis)
-RICORRENTEE
AZIENDA U.S.L. n.1 IMPERIESE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Mario Spotorno, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Pi. Ligure (SV) –Via (omissis)
RESISTENTEN O N C H E’
GENERALI ITALIA S.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Riccardo Caracciolo, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Im. –Via (omissis)
CHIAMATA IN CAUSAavente ad oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente: “condannare l’ASL nr. 1, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patiti dal dott.
An. Pe. in conseguenza dell’infortunio di cui in premessa, ed in
particolare quanto al danno biologico permanente ed al danno
biologico temporaneo nella misura indicata in normativa o nella
diversa misura che emergerà in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per la resistente: “respingere le domande del ricorrente perché
infondate in fatto ed in diritto per le considerazioni tutte esposte nelle
depositate difese;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande di parte ricorrente contenere le
medesime nei limiti dello stretto diritto, di quanto allegato e provato,
tenuto conto del comportamento posto in essere dal dott. An. PE.
che ha attivamente concorso nella causazione del danno di
cui chiede il risarcimento;
ancora in via subordinata, ed in caso di accoglimento, anche
parziale, delle domande delle ricorrente, dichiarare tenuta e
conseguentemente condannare GENERALI ITALIA S.p.A. a manlevare
e tenere indenne l’Azienda U.S.L. 1 – Imperiese da ogni e qualsiasi
pregiudizio economico da esse derivanti alla conchiudente in
esecuzione e nei limiti della polizza n. (omissis) con validità
31/03/2015 – 31/03/2018;
in ogni caso, vinti i compensi e le spese del giudizio, anche nei
confronti della terza chiamata, oltre agli oneri previdenziali e fiscali di
legge”.
Per la chiamata in causa: “respingere tutte le domande proposte
nel presente giudizio contro Generali Italia spa. Vinte le spese”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24 marzo 2017, il dott. An. Pe., medico specialista convenzionato presso l’Azienda U.S.L. n.1 Imperiese, ha agito in giudizio formulando le domande riportate in epigrafe.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva che, nel corso della giornata lavorativa del 2/10/2015, aveva riportato un danno fisico alla regione dorso-lombare nel tentativo di spostare la sedia da visita (pesante circa 60 kg.), al fine di consentire l’ingresso nell’ambulatorio di un paziente posto su una sedia a rotelle.
L’Azienda convenuta si è ritualmente costituita ed ha contestato la pretesa risarcitoria vantata dal lavoratore, proponendo comunque, in subordine, domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice –parimenti costituitasi dopo essere stata chiamata in causa.
Ritiene il Giudicante che il ricorso in esame non sia fondato e debba quindi essere disatteso.
Invero, l’evento lesivo dedotto, come concretamente verificatosi, non è riconducibile, sul piano eziologico, ad un’eventuale condotta colposa della Azienda datrice di lavoro.
L’infortunato ha infatti inteso addebitare alla controparte l’inadeguatezza delle dimensioni, particolarmente ridotte, dell’ambulatorio posto a sua disposizione per l’attività lavorativa, tale da non consentire la presenza contemporanea di una sedia a rotelle e della sedia da visita.
Senonché, l’incidente in questione è stato provocato dalla potenzialità lesiva di quest’ultima sedia, in ragione del suo peso particolarmente elevato, senza che abbia assunto invece portata diretta la mera natura angusta del locale di servizio: la condotta della A.S.L., quand’anche negligente sotto quest’ultimo profilo, rimarrebbe comunque priva di valenza causale giuridicamente influente.
La dinamica dell’infortunio induce poi ad escludere la sussistenza del nesso causale anche sotto un altro aspetto, cioè in relazione all’iniziativa assunta dallo stesso ricorrente per spostare dalla sua sede abituale la cd. sedia di visita, eccezionalmente ponderosa. Un’attività del genere è chiaramente del tutto estranea alle mansioni tipicamente espletate da un medico.
La giurisprudenza di legittimità, anche penale, ha avuto modo di chiarire come la condotta del lavoratore che assuma il carattere della esorbitanza rispetto all’ordinario procedimento lavorativo sia idonea ad elidere ogni responsabilità del datore, ponendosi come causa esclusiva dell’evento dannoso. Nel caso di specie, non pare appunto dubitabile che l’azione posta in essere nel frangente dal professionista non solo abbia esulato decisamente dal perimetro delle sue mansioni istituzionali, ma sia stata anche connotata di una sua intrinseca pericolosità –trattandosi di trasportare, senza avvalersi dell’ausilio di alcuno, un mobile molto pesante.
L’accertata carenza del necessario nesso eziologico comporta, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente, nei confronti della sua controparte.
Per quanto concerne infine il rapporto processuale tra la U.S.L. n.1 e la soc. chiamata in causa, si impone, ad avviso del Tribunale, un provvedimento di compensazione integrale delle dette spese, poiché il rigetto della domanda principale non ha consentito di individuare il soggetto rimasto soccombente inter partes.
P. Q. M.
Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente a rifondere alla A.S.L. n.1 Imperiese le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.500,00 più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di legge;
c) compensa le spese tra la A.S.L. n.1 Imperiese e la soc. chiamata in causa;
d) fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Imperia, li 22 gennaio 2019.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Roberto De Martino)