24.06.03 free
CORTE di GIUSTIZIA - ( direttiva 93/16/CEE ; libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; sulla presa in considerazione dei periodi di formazione ricevuti in un Paese terzo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 giugno 2003
Nel procedimento C-110/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'Etat (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Malika Tennah-Durez
e
Conseil national de l'ordre des médecins,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, n. 5, e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Tennah-Durez, dagli avv.ti Y. Richard e S. Mandelkern, avocats;
- per il Conseil national de l'ordre des médecins, dagli avv.ti C.-L. Vier e J. Barthelemy, avocats;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;
- per il governo belga, dal sig. F. van De Craen, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato,
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Tennah-Durez, rappresentata dall'avv. S. Mandelkern, del Conseil national de l'ordre des médecins, rappresentato dall'avv. J. Barthélemy, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, del governo belga, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. C. Lewis, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, all'udienza del 5 marzo 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con decisione 29 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 9 marzo seguente, il Conseil d'État ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 9, n. 5, e 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).
2.
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la sig.ra Tennah-Durez al Conseil national de l'ordre des médecins di Francia in merito alla sua domanda d'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici di Francia.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3.
Al fine di istituire un sistema di reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico, la direttiva 93/16 stabilisce i requisiti cui la formazione medica deve rispondere perché possa essere rilasciato dagli Stati membri un diploma di medico che fruisce del reciproco riconoscimento negli Stati membri e, inoltre, elenca detti diplomi, certificati, ed altri titoli di medico.
4.
Così, l'art. 2 della direttiva 93/16 dispone:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'art. 23 ed elencati nell'art. 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività del medico ed al loro esercizio».
5.
L'art. 3 della direttiva 93/16, che elenca i diplomi di medicina (formazione di base) che fruiscono del reciproco riconoscimento, precisa:
«I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono:
a) in Belgio:
diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel-en verloskunde rilasciato (...) dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle Commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;
(...)».
6.
L'art. 4 della direttiva 93/16, che disciplina il riconoscimento dei titoli di medico specialista, dispone:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente agli artt. 24, 25, 26 e 29 ed elencati nell'art. 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati».
7.
L'art. 5 della direttiva 93/16 enuncia:
«1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'art. 4 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 2, corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni in vigore nei vari Stati membri, di cui al paragrafo 3.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 1 sono:
in Belgio:
le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist (titolo di abilitazione come medico specialista) rilasciato dal ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica;
(...)».
8.
L'art. 7 della direttiva 93/16 stabilisce l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista propri di due o più Stati membri.
9.
L'art. 9 della direttiva 93/16, che disciplina il rilascio di certificati attestanti la conformità con detta direttiva della formazione sancita da titoli nazionali non figuranti nella stessa direttiva, prevede, al suo paragrafo 5:
«Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista non corrispondono alle denominazioni che figurano per tale Stato membro agli articoli 3, 5 o 7, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni del titolo III previste, secondo il caso, agli articoli 2, 4 o 6 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3, 5 o 7».
10.
L'art. 22 della direttiva 93/16 dispone:
«In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli da I a IV del titolo II, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti al titolo III».
11.
Ai termini dell'art. 23, che figura nel titolo III della direttiva 93/16 ed enuncia i requisiti ai quali dove rispondere la formazione medica di base:
«1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.
2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.
3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.
(...)
5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà per gli Stati membri di consentire, sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro».
12.
Le direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16), e del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48 (GU L 209, pag. 25), definiscono, ai fini di ciascuna di esse, ciò che si deve intendere per «diploma».
13.
L'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 prescrive, al riguardo, fra l'altro, che la «formazione sancita da tale diploma, certificato od altro titolo [sia] stata acquisita in misura preponderante nella Comunità, o (...) il titolare del diploma [abbia] un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un Paese terzo».
14.
L'art. 1, lett. a), della direttiva 92/51 prescrive al riguardo che «la formazione sancita da tale titolo [sia] stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o fuori della Comunità in istituti di istruzione che impartiscono una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, o (...) il titolare del diploma [abbia] un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo».
15.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1), ha modificato il sistema del reciproco riconoscimento, fra l'altro per semplificare l'aggiornamento degli elenchi dei diplomi che possono fruire del riconoscimento automatico.
La normativa francese
16.
L'art. L. 356 del code de la santé publique, in vigore al momento dei fatti della causa principale, dispone:
«Nessuno può esercitare in Francia la professione di medico (...) senza essere: 1° titolare di un diploma, certificato o altro titolo menzionato all'art. L. 356-2 (...), 2° cittadino francese o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea (...)».
17.
L'art. L. 356-2 dello stesso codice recita:
«I diplomi, certificati e titoli richiesti in applicazione dell'art. L.356, 1°, sono: 1° Per l'esercizio della professione medica: o il diploma francese di Stato di laurea in medicina (...); oppure, se l'interessato è cittadino di un Stato membro della Comunità economica europea (...)» un diploma, certificato o altro titolo di medico rilasciato da uno di tali Stati e figurante su un elenco compilato in conformità agli obblighi comunitari o a quelli derivanti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, con decreto congiunto del Ministro della Sanità e del Ministro competente per le università (...).
18.
L'art. 2 del decreto 18 giugno 1981 (JORF del 28 giugno 1981, pag. 5986), come modificato, dispone che il diploma che dà diritto all'esercizio della professione medica in Francia ai cittadini belgi è il «diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia (...) rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato d'insegnamento universitario successivamente alla data 20 maggio 1929».
19.
L'art. 3-1 del decreto 18 giugno 1981, come modificato, che recepisce l'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, dispone:
«Nel caso in cui un medico presenti diplomi, certificati o altri titoli di medico rilasciati da uno Stato membro della Comunità europea, che non rispondano alle denominazioni figuranti per tale Stato membro agli artt. 2 e 3 di questo decreto, lo stesso deve produrre un certificato rilasciato dalle autorità competenti che attesti che tali diplomi, certificati o altri titoli di medico sanciscono una formazione conforme agli obblighi comunitari e sono equiparati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 2 e 3 del presente decreto».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20.
La sig.ra Tennah-Durez, cittadina algerina, otteneva nel 1989 il diploma di dottore in medicina della facoltà di medicina di Algeri. Dopo aver acquisito la cittadinanza belga, essa riprendeva gli studi di medicina presso l'Università di Gand in Belgio. L'Università di Gand riconosceva la sua formazione di sei anni presso la facoltà di medicina di Algeri e di conseguenza l'autorizzava a iscriversi al settimo ed ultimo anno di medicina, trascorso il quale le veniva rilasciato il 28 settembre 1995 il diploma di base di medicina denominato grado accademico «arts» (in prosieguo: il «diplôme belge de arts»).
21.
La sig.ra Tennah-Durez iniziava del pari una formazione specifica in medicina generale, vale a dire un ottavo e un nono anno di medicina presso l'Università di Gand al termine dei quali otteneva il diploma di medicina denominato grado accademico «huisarts» (in prosieguo: il «diploma belga di huisarts») il 29 settembre 1997. Il titolo di medico generico abilitato le veniva rilasciato con decreto ministeriale il 10 febbraio 1998.
22.
Desiderando stabilirsi in Francia, la sig.ra Tennah-Durez presentava al conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord (in prosieguo: il «Conseil départemental») una domanda di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici di Francia e produceva i suoi diplomi belgi «arts» e «huisarts». Considerando che detti titoli non rispondevano alla denominazione figurante, per il Regno del Belgio, agli artt. 3, 5 o 7 della direttiva 93/16, il Conseil national de l'ordre des médecins (in prosieguo: il «conseil national»), consultato dal conseil départemental, interrogava i servizi del ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement belge (in prosieguo: il «Ministero belga»).
23.
Il Ministero belga, il 23 luglio 1998, rilasciava un primo attestato certificando che la sig.ra Tennah-Durez, «titolare del diploma legale belga di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia, rilasciato il 28 settembre 1995 dall'Università di Gand (UG) e autorizzata ad esercitare la professione di medico in Belgio a partire da detta data, era stata riconosciuta come medico generico abilitato con decreto ministeriale 10 febbraio 1998 dopo aver seguito una formazione specifica in medicina generale di due anni almeno, conformemente al disposto dell'art. 30 della direttiva 93/16/CEE».
24.
Tuttavia, in una seconda lettera 6 ottobre 1998, il Ministero belga dichiarava:
«A complemento dell'attestato che avete già ricevuto (...) il quale è del tutto corretto e conferma la conformità della formazione del [dottore Malika Tennah-Durez] in medicina generale ai requisiti minimi di formazione previsti dagli artt. 31 e 32 della direttiva 93/16/CEE, Vi devo informare che la formazione della predetta in medicina (formazione di base che consente il rilascio del diploma di medico arts) non è conforme ai requisiti minimi di formazione di cui all'art. 23 di detta direttiva. Infatti, l'Università di Gand ha convalidato la formazione che essa ha ricevuto all'estero per un totale di 6 anni di formazione completa che dura 7 anni in Belgio. Essa non ha dovuto ripetere che il settimo ed ultimo anno degli studi in medicina, il che comporta che la stessa non ha seguito una parte preponderante degli studi in medicina in Belgio, né in un altro Stato membro dell'Unione europea».
25.
In una terza lettera, datata 14 ottobre 1998, il Ministero belga confermava che «il grado accademico di Arts (medico) rilasciato il 28.9.1995 (...) è sicuramente il diploma rilasciato attualmente dalle università fiamminghe conformemente all'art. 3 della direttiva 93/16/CEE (...)».
26.
Nel frattempo, basandosi sulla lettera 6 ottobre 1998 del Ministero belga, il conseil départemental, l'8 ottobre 1998, revocava l'iscrizione della sig.ra Tennah-Durez all'albo dell'ordine dei medici di Francia. Interpellato da quest'ultimo, il conseil régional de l'ordre des médecins del Nord-Pas-de-Calais (in prosieguo: il «conseil régional») riteneva che il conseil départemental non fosse competente a procedere alla revoca della propria decisione di iscrizione. Inoltre, basandosi su un certificato del ministero belga 26 ottobre 1988 che attestava il compimento da parte dalla sig.ra Tennah-Durez di «almeno 5 600 ore (teoriche e pratiche) di formazione medica, il che equivale a più delle 5 500 ore di cui all'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16», il conseil régional considerava che la sig.ra Tennah-Durez era autorizzata ad essere iscritta all'albo dell'ordine dei medici di Francia. Esso annullava quindi la decisione del conseil départemental e confermava l'iscrizione della sig.ra Tennah-Durez.
27.
Il conseil national proponeva ricorso contro la decisione del conseil régional dinanzi alla sezione disciplinare del Conseil national, il quale procedeva nuovamente alla revoca dell'iscrizione della sig.ra Tennah-Durez all'albo dell'ordine dei medici di Francia. Quest'ultima adiva quindi il Conseil d'État con un ricorso per eccesso di potere.
28.
Provando dubbi sulla corretta interpretazione del diritto comunitario in materia, il Conseil d'État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il disposto dell'art. 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, relativo all'intero ciclo di formazione medica che deve avere acquisito un medico, cittadino di uno Stato membro, ciclo che deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università, si intenda riferito a formazioni seguite, nel loro complesso, in una università o sotto il controllo di una università dei soli Stati membri o permetta di prendere in considerazione, in tutto o in parte, la formazione ricevuta in uno Stato terzo.
2) Se le autorità nazionali siano vincolate dal certificato prodotto dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stato rilasciato il diploma prodotto dall'interessato, in applicazione dell'art. 9, n. 5, della stessa direttiva, e attestante che questo diploma è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della direttiva e sancisce una formazione conforme alle disposizioni del titolo III di quest'ultima, oppure se tali autorità possano basare la loro valutazione sul detto certificato alla luce, in particolare, dei requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva e imposti dalla normativa nazionale per decidere, se del caso, nonostante la formulazione del certificato così rilasciato, che la formazione ricevuta dalla persona interessata risponda ai requisiti della direttiva».
Osservazioni preliminari
29.
L'art. 2 della direttiva 93/16 prevede l'obbligo per ogni Stato membro di riconoscere i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'art. 23 ed elencati nell'art. 3 di detta direttiva, attribuendo loro sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di medico ed al loro esercizio.
30.
Tale riconoscimento è automatico e incondizionato nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad ammettere l'equipollenza di taluni diplomi, senza facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalle direttive applicabili in materia (v. sentenza 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punto 33). Essa si basa sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto al carattere sufficiente dei diplomi di medico rilasciati dagli altri Stati membri, e tale fiducia si basa su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo.
31.
Il diritto comunitario subordina pertanto a taluni obblighi precisi la facoltà per gli Stati membri di rilasciare diplomi di medico, di modo che tali diplomi possono essere riconosciuti automaticamente è incondizionatamente in tutti gli Stati membri. Tali obblighi consistono in una certa armonizzazione e nel coordinamento a livello comunitario della formazione medica tanto di base quanto di specialista (aspetto armonizzazione) e, inoltre, delle norme per l'accesso alle attività di medico negli Stati membri e per l'esercizio di queste (aspetto coordinamento).
32.
Il sistema di riconoscimento dei diplomi di medico, quale stabilito dalla direttiva 93/16, si presenta quindi come un sistema di riconoscimento settoriale che si applica ad una professione la cui formazione è stata armonizzata a livello comunitario.
33.
Tale sistema deve essere distinto dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali, stabilito, in particolare, dalla direttiva 89/48, menzionata da vari intervenienti. Il sistema creato da tale direttiva attua un altro sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi e delle qualifiche professionali, che consiste, come emerge dal terzo considerando della direttiva 89/48, nell'agevolare ai cittadini dell'Unione l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in uno Stato membro ospitante al possesso di una formazione universitaria, purché essi possiedano tali diplomi che li preparano a dette attività, sanciscono un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro.
34.
Tale sistema non porta ad un riconoscimento automatico e incondizionato dei diplomi e delle qualifiche professionali considerati. Esso si basa sull'idea dell'equivalenza nelle loro grandi linee delle condizioni alle quali è subordinato l'esercizio delle professioni di cui è oggetto e consente agli Stati membri di imporre all'interessato, a taluni condizioni, di soddisfare obblighi supplementari, ivi compreso quello di compiere un tirocinio di adattamento.
35.
Si devono risolvere le questioni pregiudiziali alla luce delle considerazioni di cui sopra.
Sulla prima questione
36.
Con la prima questione il giudice a quo mira a stabilire in quale misura la formazione medica prescritta dall'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 possa essere costituita da una formazione ricevuta in un paese terzo.
Osservazioni presentate alla Corte
37.
La sig.ra Tennah-Durez afferma che la formazione medica oggetto della direttiva 93/16 dovrebbe potere includere, in tutto o in parte, la formazione ricevuta in un paese terzo, purché quest'ultima sia sancita dal diploma di uno Stato membro.
38.
In effetti, a causa della mancanza di potere di controllo di uno Stato membro sulla formazione acquisita in un paese terzo il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un diploma rilasciato da un paese terzo non potrebbe avere effetto in un altro Stato membro. Orbene, nel suo caso, le autorità belghe avrebbero disposto di un potere di controllo sulla sua formazione poiché essa ha superato con successo le prove del settimo anno del diploma di dottore in medicina, prove che miravano a sancire una formazione conforme ai requisiti minimi previsti dall'art. 23 della direttiva 93/16.
39.
Il conseil national sostiene che la situazione della sig.ra Tennah-Durez è del tutto analoga a quella esaminata nella precitata sentenza Hocsman, e che, di conseguenza, l'omologazione di un diploma comunitario che sancisce una formazione ricevuta in parte in un paese terzo non è subordinata al rispetto del principio del reciproco riconoscimento più dell'omologazione di un diploma non comunitario successivamente riconosciuto da uno Stato membro.
40.
Poiché la direttiva 93/16 non disciplinerebbe l'omologazione di un diploma comunitario che sancisce una formazione ricevuta in parte in un paese terzo, ne conseguirebbe che la valutazione della conformità di tale formazione a quanto prescritto della detta direttiva vincolerebbe soltanto lo Stato membro che l'ha effettuata e non costituirebbe che uno degli elementi da prendere in considerazione da parte degli altri Stati membri, a norma dell'art. 43 CE. Il Consiglio nazionale ammette tuttavia che, in forza di detto articolo, soltanto nel caso in cui un secondo Stato membro ritenga insufficiente il livello di formazione e di esperienza acquisito dalla persona interessata, al di fuori come all'interno della Comunità, esso può, con decisione motivata, rifiutare a tale persona l'autorizzazione ad esercitare la professione di medico sul suo territorio.
41.
Anche se i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte convengono, in genere, nell'affermare che il fatto che una parte della formazione sia stata acquisita in un paese terzo non impedisce agli Stati membri di rilasciare diplomi che fruiscono del reciproco riconoscimento in forza della direttiva 93/16, alcuni di loro sottolineano tuttavia che è necessario che una parte preponderante di tale formazione, vale a dire più della metà, sia stata ottenuta all'interno della Comunità.
42.
I governi francesi e austriaco ricordano che tale condizione è stata inserita nella direttiva 89/48. Il rispetto di tale condizione consentirebbe di affiancare a garanzie adeguate e necessarie il riconoscimento reciproco dei diplomi di medicina.
43.
La Commissione aggiunge che nella parte preponderante seguita all'interno della Comunità deve figurare la fine del corso degli studi; altrimenti il riconoscimento automatico sarebbe impossibile.
44.
Precisa di non ritenere necessario creare un tipo di diploma completamente nuovo. Sarebbe sufficiente menzionare sul diploma considerato che esso sancisce una formazione ottenuta prevalentemente al di fuori della Comunità e che, pertanto, il suo titolare non può beneficiare del sistema di riconoscimento automatico stabilito dalla direttiva 93/16.
45.
La Commissione rileva inoltre che i diplomi rilasciati da uno Stato membro che sanciscono una formazione acquisita prevalentemente in un paese terzo devono essere equiparati, ai fini dell'applicazione della direttiva 93/16, ai diplomi ottenuti in un paese terzo. Sarebbe logico quindi applicare a siffatti diplomi il criterio formulato dalla precitata sentenza Hocsman, concernente i diplomi ottenuti in un paese terzo. Ne conseguirebbe che, nella causa principale, gli altri Stati membri sarebbero tenuti a confrontare le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altri titoli dalla sig.ra Tennah-Durez nonché la sua esperienza con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla loro normativa nazionale.
46.
All'udienza, la Commissione ha osservato che aveva elaborato, di concerto con i rappresentati degli Stati membri presenti nel comitato della salute pubblica, il requisito della formazione preponderante in risposta a quesiti parlamentari concernenti varie direttive settoriali di riconoscimento dei diplomi.
47.
Il governo belga condivide in sostanza l'argomentazione addotta dalla Commissione. All'udienza, ha inoltre precisato che, quando uno Stato membro rilascia un diploma che sancisce una formazione acquisita prevalentemente in un Paese terzo, dovrebbe vigere una presunzione secondo cui tale diploma è equivalente al diploma corrispondente che sancisce una formazione acquisita prevalentemente in detto Stato membro. Trattandosi di una presunzione di equivalenza, e non di un riconoscimento automatico, tale presunzione ammetterebbe la prova contraria in caso di dubbi.
Pronuncia della Corte
48.
L'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 prevede che la formazione medica descritta al n. 1 dello stesso articolo deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.
49.
Tale disposizione, così come è redatta, non richiede che detta formazione sia impartita esclusivamente o in una proporzione qualsiasi in un'università di uno Stato membro o sotto il controllo di tale università.
50.
Per quanto riguarda le altre disposizioni della direttiva 93/16, è vero che varie di esse presuppongono l'esistenza di elementi che collegano la situazione dell'interessato a uno Stato membro. Così, la direttiva 93/16 prevede, all'art. 2, che soltanto i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri da uno degli Stati membri possono costituire oggetto del riconoscimento automatico da essa stabilito. Essa prevede inoltre, all'art. 23, n. 3, che l'ammissione alla formazione che porta all'ottenimento di tale diploma, certificato o altro titolo di medico presuppone il possesso di un diploma o di un certificato che dia accesso, per gli studi di cui trattasi, agli istituti universitari di uno Stato membro. Per contro, nessuna di tali disposizioni tratta la questione relativa a quale misura la formazione medica prescritta dall'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 debba essere ricevuta in un'università di uno Stato membro o sotto il controllo di tale università.
51.
Il sistema della direttiva 93/16 non si oppone neanche a che una parte della formazione medica che porta l'ottenimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico che fruisce del riconoscimento automatico sia stata ricevuta al di fuori della Comunità, ad esempio nell'ambito di un programma di scambio con un'università situata in un paese terzo. Del resto, l'obiettivo di promozione degli scambi di studenti richiede tale possibilità.
52.
La direttiva 93/16 non specifica quindi né espressamente né implicitamente in quale misura la formazione medica prescritta dall'art. 23, n. 2, possa comportare una formazione impartita in un paese terzo.
53.
Ciò è dovuto al fatto che, nel sistema di riconoscimento dei diplomi stabilito dalla direttiva 93/16, ciò che rileva, quando si tratta di determinare se si debba o meno rilasciare un diploma di medico, non è stabilire il luogo in cui tale formazione è stata impartita, ma se essa risponda ai criteri di formazione tanto qualitativi quanto quantitativi stabiliti dalla direttiva 93/16.
54.
A questo proposito, si deve sottolineare che il sistema comunitario di riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico, quale stabilito dalla direttiva 93/16, impedisce agli Stati membri di rilasciare diplomi di medico che non rispondano ai requisiti della direttiva 93/16. Dall'armonizzazione della formazione dei medici effettuata da detta direttiva emerge che non spetta agli Stati membri creare una categoria di diplomi di medico che non corrisponda ad alcuna categoria prevista della direttiva 93/16 e che non benefici quindi del riconoscimento reciproco negli altri Stati membri (v., in tal senso, per quanto concerne i diplomi di dentista, sentenza 1° giugno 1995, causa C-40/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1319, punto 24).
55.
Contrariamente a quanto lasciano intendere talune osservazioni presentate alla Corte, in particolare da parte della Commissione (v. punto 44 della presente sentenza), è quindi escluso che un istituto di uno Stato membro inserisca in un diploma di medico da esso emesso una dicitura secondo la quale tale diploma non consente al suo titolare di fruire del sistema di riconoscimento automatico stabilito dalla direttiva 93/16, in quanto esso sancisce una formazione medica ricevuta principalmente al di fuori della Comunità e, secondo l'istituto emittente, tale formazione non risponde quindi ai requisiti della direttiva 93/16.
56.
Di conseguenza, la responsabilità di provvedere a che i requisiti di formazione, tanto qualitativi quanto quantitativi, stabiliti dalla direttiva 93/16 siano pienamente osservati ricade integralmente sull'autorità competente dello Stato membro che rilascia il diploma. Questa deve esercitare le sue competenze tenendo conto del fatto che i diplomi di medico consentiranno ai loro titolari di circolare e di praticare la professione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in forza del loro riconoscimento automatico e incondizionato.
57.
Infatti, il diploma così rilasciato costituisce per il suo titolare un «passaporto di medicina» che gli consente di circolare come medico nell'ambito dell'Unione europea senza che la qualifica professionale attestata dal diploma possa essere messa in discussione dello Stato membro ospitante, salvo in circostanze specifiche previste dal diritto comunitario.
58.
E' vero che maggiore è la parte della formazione medica ricevuta o controllata da un istituto diverso da quello che rilascia il diploma di medico più è difficile provvedere a che siano soddisfatti i requisiti di formazione medica stabiliti dalla direttiva 93/16. Tuttavia, le difficoltà pratiche che possono esistere al riguardo possono incontrarsi non soltanto nell'ambito di formazioni ricevute al di fuori della Comunità, ma anche nel corso di formazioni ricevute in uno Stato membro diverso da quello in cui è rilasciato il diploma di medico o in un istituto dello stesso Stato membro diverso da quello che rilascia detto diploma.
59.
Infatti, anche se prevede una certa armonizzazione tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo della formazione medica in tutti gli istituti degli Stati membri che impartiscono tale formazione, la direttiva 93/16 non mira per questo ad un'«armonizzazione così completa che non sia necessaria alcuna verifica della formazione ricevuta in caso di passaggio da un istituto ad un altro nel corso della formazione.
60.
Di conseguenza, purché l'autorità competente dello Stato membro che emette il diploma sia in grado di convalidare una formazione medica ricevuta in un paese terzo e di considerare che, per tale motivo, tale formazione risponde validamente ai criteri di formazione stabiliti dalla direttiva 93/16, detta formazione può essere presa in considerazione quando si esamina la questione del se si debba rilasciare un diploma di medico.
61.
Ciò implica che non è escluso a priori che la parte della formazione medica ricevuta in un paese terzo possa raggiungere, come nella causa principale, circa l'85% della durata totale della formazione richiesta se è soddisfatto il requisito menzionato al punto precedente.
62.
Vari governi nonché la Commissione sostengono tuttavia che il reciproco riconoscimento in forza della direttiva 93/16 presuppone che una parte preponderante della formazione sia stata ricevuta in un'università di uno Stato membro o sotto il controllo di tale università.
63.
Tale argomentazione non può essere accolta.
64.
Infatti, anzitutto, la direttiva 93/16, che contiene disposizioni dettagliate sul sistema di riconoscimento dei diplomi da essa stabilito, non fa alcun riferimento, e neanche alcuna allusione, ad un requisito di preponderanza come quello addotto da detti intervenienti.
65.
Inoltre, quanto agli argomenti relativi alla presenza di siffatta condizione nelle direttive 89/48 e 92/51, occorre constatare che i sistemi di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali previsti da dette direttive, relative al sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali e, inoltre, la direttiva 93/16 si basano, come è stato osservato ai punti 30-34 della presente sentenza, su principi diversi. Il mero fatto che le direttive 89/48 e 92/51 si riferiscano a tale condizione non può essere sufficiente per trasporla ed applicarla per analogia nell'ambito del riconoscimento dei diplomi di medici disciplinato da una direttiva settoriale quale la direttiva 93/16.
66.
Oltre a ciò, anche se il requisito di preponderanza è utilizzato nell'ambito delle direttive 89/48 e 92/51 per stabilire quali siano i diplomi che rientrano nell'ambito di applicazione di dette direttive, queste non escludono che diplomi che non rispondono a tale requisito siano considerati come diplomi ai fini della loro applicazione. Infatti, conformemente all'art. 1, lett. a), la nozione di diploma ai sensi della direttiva 89/48 comprende diplomi rilasciati in un paese terzo, a condizione che il titolare del diploma giustifichi un'esperienza professionale di tre anni certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto detto diploma. La direttiva 92/51 va oltre e comprende nella nozione di diploma, conformemente all'art. 1, lett. a), i diplomi che sanciscono una formazione acquisita in misura preponderante al di fuori della Comunità, purché tale formazione sia stata acquisita in un centro d'insegnamento che impartisce una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro.
67.
Infine, nell'ambito di una direttiva, quale la direttiva 93/16, che mira appunto a garantire il riconoscimento automatico e incondizionato di diplomi, l'esigenza di una formazione acquisita prevalentemente all'interno della Comunità non contribuirebbe affatto alla certezza del diritto, poiché tale nozione può ricevere varie interpretazioni molto diverse, come del resto hanno dimostrato le discussioni svoltesi dinanzi alla Corte. Così, il carattere preponderante o meno della formazione acquisita all'interno della Comunità potrebbe essere valutato unicamente tenuto conto del tempo di formazione trascorso rispettivamente nella Comunità e al di fuori della stessa. E' del pari possibile prendere in considerazione la rispettiva importanza delle materie insegnate nella Comunità e di quelle insegnate al di fuori della stessa. E' anche possibile esigere che fra i periodi di formazione compiuti in uno Stato membro figurino periodi che siano più o meno vicini alla fine della formazione. Il fatto che l'interpretazione della nozione di formazione acquisita prevalentemente all'interno della Comunità possa variare a seconda della prospettiva adottata dalle competenti autorità degli Stati membri sottolinea l'importanza di non applicare per analogia tale criterio nell'ambito della direttiva 93/16.
68.
La situazione della ricorrente nella causa principale è diversa dalla fattispecie di cui all'art. 23, n. 5, della direttiva 93/16, che prevede che tale direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di accordare, nel loro territorio e secondo le loro regolamentazioni, l'equipollenza di un diploma ottenuto in un paese terzo.
69.
Infatti, il diploma di cui trattasi nella causa principale non è un diploma ottenuto in un paese terzo, ma un diploma rilasciato da un'università di uno Stato membro in base alle regolamentazioni da essa applicate. Il fatto che tale diploma sia di origine comunitaria autorizza gli altri Stati membri a concludere che l'autorità competente dello Stato membro che l'ha emesso ha rispettato gli obblighi di controllo previsti dalla direttiva 93/16, di modo che non sia compromessa la reciproca fiducia che è alla base del sistema di reciproco riconoscimento stabilito dalla direttiva 93/16.
70.
Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la prima questione come segue: la formazione medica richiesta dall'art. 23, n. 2, della direttiva 93/16 può essere costituita, anche prevalentemente, da una formazione ricevuta in un paese terzo, a condizione che la competente autorità dello Stato membro che emette il diploma sia in grado di convalidare tale formazione e di considerare, per tale motivo, che essa contribuisce validamente a soddisfare i criteri di formazione dei medici stabiliti da detta direttiva.
Sulla seconda questione
71.
Con la seconda questione il giudice a quo mira a stabilire in quale misura le autorità dello Stato membro ospitante siano vincolate da un certificato, emesso conformemente all'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, che attesta che il diploma di cui trattasi è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della stessa direttiva e sancisce una formazione conforme alle disposizioni del suo titolo III.
Osservazioni presentate alla Corte
72.
Secondo la sig.ra Tennah-Durez, quando le autorità di uno Stato membro attestano, mediante un certificato, l'equipollenza della formazione ricevuta in un paese terzo con quella impartita sul loro territorio, tale certificato sancisce una formazione conforme a quanto prescritto dal titolo III della direttiva 93/16.
73.
Il governo italiano fa valere che ciascuno degli Stati membri conserva un potere di controllo dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva 93/16. Tuttavia, in forza del punto 21 della precitata sentenza Hocsman, toccherebbe ad uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione d'accesso ad una professione regolamentata procedere a un confronto fra le competenze attestate, ivi compresa la formazione ricevuta in un Paese terzo, e le qualifiche richieste dal diritto nazionale.
74.
Il governo francese e la Commissione considerano che le autorità belghe non hanno emesso un certificato di conformità, ai sensi dell'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16. La Commissione aggiunge che, se le autorità di uno Stato membro emettono tale certificato, le autorità degli altri Stati membri sono tenute, in via di principio, ad accettare le affermazioni contenute nel detto certificato, senza ulteriore esame.
Pronuncia della Corte
75.
Poiché il sistema comunitario di riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico, quale descritto ai punti 30-34 della presente sentenza, mira all'automatico e incondizionato riconoscimento di diplomi, tale sistema sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione del competente istituto di un altro Stato membro di rilasciare il diploma.
76.
Tuttavia, considerando che vi possono essere situazioni in cui gravi dubbi appaiono circa la conformità di un diploma di medico con la normativa comunitaria vigente o quanto all'autenticità di detto diploma, la direttiva 93/16 ha istituito due sistemi per consentire allo Stato membro ospitante di accertare se il diploma presentatogli risponda ai requisiti per fruire del riconoscimento automatico e incondizionato.
77.
Da un lato, se il diploma di cui trattasi non corrisponde alle denominazioni figuranti, per lo Stato membro d'origine, agli artt. 3, 5 o 7 della direttiva 93/16, tale Stato può emettere un certificato in cui si attesta che il diploma di cui trattasi sancisce comunque una formazione conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/16. In forza dell'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, lo Stato membro ospitante riconosce tale certificato come prova sufficiente del fatto che il diploma presentatogli è equiparato dallo Stato membro di origine a uno di quelli le cui denominazioni figurano, per questo ultimo Stato, a seconda dei casi, agli artt. 3, 5 o 7 della direttiva 93/16.
78.
D'altro lato, l'art. 22 della direttiva 93/16 consente allo Stato membro ospitante, in caso di dubbio giustificato, di esigere dall'istituto competente dello Stato membro che ha emesso il diploma una conferma dell'autenticità del diploma stesso, nonché la conferma del fatto che il beneficiario ha soddisfatto tutti i requisiti di formazione prescritti.
79.
In entrambi i casi di cui sopra, le autorità dello Stato membro ospitante sono in via di principio vincolate da tale certificato o da tale conferma.
80.
Questi due sistemi non sono del resto che l'espressione specifica di un principio più generale che è stato accolto anche in altri settori del diritto comunitario. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando l'autorità competente di uno Stato membro prova gravi dubbi, che vadano al di là di semplici sospetti, quanto all'autenticità o alla veridicità di un documento, l'autorità o l'istituto che l'ha emesso è tenuto, su domanda della prima autorità, a riseminare la fondatezza del documento considerato e, se del caso, a revocarlo (v., per quanto concerne i certificati attestanti l'esercizio di taluni attività professionali da parte del lavoratore migrante nello Stato membro di provenienza, sentenza 29 ottobre 1998, cause riunite C-193/97 e C-194/97, De Castro Freitas e Escallier, Racc. pag. I-6747, punti 29-31, e, per quanto attiene ai certificati di previdenza sociale, sentenza 10 febbraio 2000, causa C-202/97, FTS, Racc. pag. I-883, punto 59).
81.
Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la seconda questione come segue: le autorità dello Stato membro ospitante sono vincolate da un certificato, emesso conformemente all'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, che attesti che il diploma di cui trattasi è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della stessa direttiva e sancisce una formazione conforme alle disposizioni del suo titolo III. Qualora emergano elementi nuovi che facciano sorgere gravi dubbi circa l'autenticità del diploma loro presentato o la sua conformità con la normativa vigente, è loro lecito presentare nuovamente una domanda di verifica alle autorità dello Stato membro che ha emesso il diploma di cui trattasi.
Sulle spese
82.
Le spese sostenute dai governi francese, belga, italiano, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d'Etat, con decisione 29 gennaio 2001, dichiara:
1) La formazione medica richiesta dall'art. 23, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, può essere constituita, anche prevalentemente, da una formazione ricevuta in un Paese terzo, a condizione che la competente autorità dello Stato membro che emette il diploma sia in grado di convalidare tale formazione e di considerare, per tale motivo, che essa contribuisce validamente a soddisfare i criteri di formazione dei medici stabiliti da detta direttiva.
2) Le autorità dello Stato membro ospitante sono vincolate da un certificato, emesso conformemente all'art. 9, n. 5, della direttiva 93/16, che attesta che il diploma di cui trattasi è equiparato a quelli le cui denominazioni figurano agli artt. 3, 5 o 7 della stessa direttiva e sancisce una formazione conforme alle disposizioni del suo titolo III. Qualora emergano elementi nuovi che facciano sorgere gravi dubbi circa l'autenticità del diploma loro presentato o la sua conformità con la normativa applicabile, è loro lecito presentare nuovamente una domanda di verifica alle autorità dello Stato membro che ha emesso il diploma di cui trattasi.
Timmermans
Edward
Jann
von Bahr
Rosas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2003.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
M. Wathelet