05/09/2018 free
Le rette per il ricovero di anziani vanno rimborsate
L'art. 59, comma 1, legge. reg. Sicilia 33/96, stabilisce che "l'integrazione della retta giornaliera corrisposta (…) dai Comuni (…) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale". Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo anticiparle. Il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale.
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Cassazione civile, sez. I, 03/08/2018, n. 20518
omissis
Fatto
Con decreto n. 437/2000 del 19.5.2000 il Presidente del Tribunale di Messina ingiungeva all'Usl n. (OMISSIS) il pagamento della somma di L. 83.938,600 oltre accessori in favore del Comune di Rodi Milici quale rimborso delle rette anticipate per il ricovero di adulti inabili e non autosufficienti con riferimento agli anni 1992-1999.
La Usl n. (OMISSIS) proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla parte di credito relativa al periodo precedente al 31.12.1995 per essere legittimata la Gestione Liquidatoria delle soppresse USL nonchè deducendo, per il restante periodo, l'infondatezza della richiesta per il mancato espletamento della procedura richiesta. Il Tribunale di Barcellona P.G., accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo negando la legittimazione passiva dell'azienda per il periodo precedente il 31.12.1995 e che successivamente l'onere di integrazione delle rette per il ricovero degli anziani potesse gravare automaticamente sul Fondo sanitario.
Interposto appello da parte del Comune di Rodi Milici, la Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 468 del 17 giugno 2013 rigettava l'appello.
A fondamento della propria decisione deduceva che il costo dell'assistenza agli anziani nella Regione Sicilia è a carico dei Comuni; tuttavia la Azienda Sanitaria vi concorre pro quota, per le c.d. ‘quote integrative", ed entro i limiti delle disponibilità di un plafond definito dalla legge "Fondo sanitario regionale"; che prima dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, non sorge il diritto del comune al rimborso, che la definizione di tale procedimento è dunque fatto costitutivo della pretesa, che deve essere allegato e dimostrato dal comune che chiede il rimborso.
Avverso detta pronuncia il Comune di Rodi Milici proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso la USL (OMISSIS).
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo motivo di ricorso rubricato "violazione di legge sotto il profilo di errata e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 33 del 1996, art. 59; violazione di legge sotto il profilo di errata e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 87 del 1981, art. 17, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", parte ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 59 L.R. Sicilia escludendo il diritto del Comune al rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che dall'annullamento del primo motivo comporta l'annullamento della sentenza anche per il capo relativo alle spese.
Esaminando la prima doglianza, va premesso il ricorso ha ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione al caso di specie della L.R. Sicilia n. 33 del 1996, art. 59. La Corte di merito ha ritenuto che la norma in questione non legittima alcun diritto al rimborso da parte del Comune statuendo a riguardo che "in assenza della definizione del procedimento volto ad operare la necessaria ripartizione del fondo (alle ASP e quindi ai comuni) non può ritenersi sorto alcun diritto di credito in capo ai comuni che pure hanno inoltrato rituale richiesta di pagamento delle somme previste dall'art. 59" citando a sostegno della propria tesi la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della questione.
Ritiene questa Corte che l'interpretazione sopra riassunta non possa essere condivisa, conformemente all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cass. Sez.3, n. 21068/2016). Ed invero, l'art. 59, comma 1, L. reg. Sicilia 33/96, cit., stabilisce che "l'integrazione della retta giornaliera corrisposta (.) dai Comuni (.) agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale". Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo anticiparle. Il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale. Inoltre, una volta stabilito che il Comune ha un diritto nascente dalla legge, e che tale diritto cessa con l'esaurimento dei fondi destinati dall'amministrazione regionale alla sovvenzione del fondo sanitario regionale, l'eventuale insufficienza di tali fondi costituisce un fatto estintivo della pretesa, non un fatto costitutivo del diritto. In quanto tale, l'eventuale insufficienza di quei fondi deve essere provata da chi la invoca, ovvero dalla Asl.
Nella controversia in esame, pertanto, unica condizione per la nascita del diritto al rimborso in capo al Comune di Rodi Milici era il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla L.R. n. 33 del 1996, art. 59, comma 2, ovvero la tempestiva notifica del provvedimento di autorizzazione al ricovero dell'anziano, circostanza non contestata e che non ha formato oggetto di alcuna statuizione della Corte di merito. Ne consegue il diritto del Comune al rimborso.
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione affinchè si pronunci alla luce del principio dianzi enunciato. Al giudice del rinvio viene demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2018