03/08/2018 free
Natura degli accertamenti svolti dalla Commissione Medica Ospedaliera
gli accertamenti svolti dalla Commissione Medica Ospedaliera rientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 13-06-2018) 04-07-2018, n. 7421
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11259 del 2002, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Venanzio e Antonella Ticconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonella Ticconi in Roma, via Ugo De Carolis, 70;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del processo verbale n. 32/02 del giorno 8 gennaio 2002, emesso dall'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, Commissione Medica di II istanza, di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità diagnosticata (ernia del disco con sofferenza radicolare prevalente a destra);
nonché, di ogni altro atto fungente da presupposto, o legato da rapporto di consequenzialità rispetto al predetto processo verbale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS-ha rappresentato quanto segue.
1.1 Espone di aver prestato servizio nella Marina Militare in qualità di militare di leva con la categoria di "Nocchiere di Porto" dal 13/03/1998 al 25/11/1998. Durante il periodo di arruolamento, veniva sottoposto a diverse visite mediche ambulatoriali presso il Servizio Sanitario del Distaccamento M.M. di Napoli, che dichiaravano il predetto militare "Temporaneamente non idoneo al servizio M.M".
Al termine del periodo di temporanea inidoneità, in data 24/11/1998 l'odierno esponente veniva ricoverato presso l'ex Infermeria Autonoma della Marina Militare (Marinferm) di Roma, la quale diagnosticava la patologia di "-OMISSIS-" con conseguente Provvedimento Medico Legale di "Idoneo al servizio M.M. per i soli servizi vari con coefficiente L4". Pertanto, il -OMISSIS- veniva assegnato alla categoria di "Furiere Logistico - Servizi di Caserma" dal 26/11/1998 al 10/01/1999, data in cui veniva posto in congedo per gli ultimati obblighi di leva.
1.2 In data 11/01/1999 l'interessato presentava istanza al Comando della Capitaneria di Porto di Napoli per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-" e la concessione dell'equo indennizzo. A seguito di tale istanza, egli era sottoposto a visita dalla C.M.O. di Marinferm di Roma che, in data 11/01/2000, verbalizzava l'infermità "-OMISSIS-" non dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Ottava categoria della misura massima.
Successivamente, la Commissione Medica di II Istanza, con P.V. n. 32/02 del 08/01/2002, confermava la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente "-OMISSIS-" e riteneva la patologia ascrivibile alla Ottava categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 834 del 1981.
2. Avverso tale atto si gravava il ricorrente con il ricorso in epigrafe, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
Eccesso di potere. Illogicità manifesta ed inesatta rappresentazione della realtà. Irragionevolezza e difetto di consequenzialità tra i presupposti e le conclusioni.Ingiustizia manifesta. Insufficienza, incongruità, illogicità, irragionevolezza della motivazione dell'atto impugnato. Manifesta ingiustizia. Violazione di legge.
Sarebbe del tutto incongrua la conclusione cui è pervenuta la Commissione Medica di II istanza circa l'ininfluenza del servizio svolto come "Nocchiere di Porto", non essendo stata diagnosticata all'odierno esponente alcuna patologia né alcuna discopatia prima della visita effettuata presso Marinferm di Roma in data 24/11/1998: dunque, la Commissione avrebbe esercitato il potere con una eccessiva discrezionalità tecnica comportante una evidente ingiustizia. Il provvedimento non conterrebbe, inoltre, elementi idonei a far ritenere la preesistenza della patologia rispetto alla data di arruolamento né ad escludere che le operazioni svolte abbiano rivestito un ruolo di concausa efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità suddetta. Il fatto che la Sanità Militare non abbia diagnosticato tale patologia all'epoca dell'arruolamento renderebbe altresì irragionevole l'esclusione dell'efficienza del servizio svolto: difatti, se il ricorrente non fosse stato adibito allo svolgimento di attività comportanti elevate pressioni interdiscali, non avrebbe sviluppato tale patologia, o comunque non in forma di siffatta gravità.
3. Il ricorso veniva dichiarato perento con D.P. n. 158 del 2015 del 21 gennaio 2015; in relazione all'opposizione formulata dal ricorrente, il riportato decreto veniva poi revocato con decreto n. 426/2016 dell'8 marzo 2016.
4. Nel presente giudizio si costituiva il Ministero della Difesa con atto meramente formale.
5. All'esito della camera di consiglio del 12 aprile 2017, il Collegio emetteva ordinanza n. 5546 del 9 maggio 2017 con la quale richiedeva all'Amministrazione una dettagliata e documentata relazione, a cui quest'ultima non ottemperava.
6. Il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 29 novembre 2017, con ulteriore ordinanza n. 12225 del 11 dicembre 2017, reiterava l'ordine istruttorio, cui l'Amministrazione ottemperava in data 3 aprile 2018 con il deposito della propria relazione documentata sulla vicenda, fornendo controdeduzioni in merito alle censure formulate dalla parte ricorrente. L'odierna intimata rilevava che il complesso delle anomalie anatomiche era di natura squisitamente congenita e non dipendente da alcun fattore esterno. Difatti il giovane -OMISSIS-, durante i regolari accertamenti sanitari, non era stato indagato approfonditamente in quanto non dimostrava o lamentava alcun disturbo né, in epoca successiva, aveva segnalato disturbo di tipo lombosciatalgico. Inoltre, non risultavano elementi e fattori di natura traumatica - stress fisici, lavori straordinari, eventi lesivi - idonei a far considerare tale lesione concausata dal servizio, il quale, per la sua ridotta durata, non appariva responsabile della patologia ma solo occasione del suo spontaneo disvelamento.
7. Alla pubblica udienza del 13 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. L'odierno esponente lamenta una inesatta rappresentazione della realtà ed una mancanza di congruità tra i presupposti e le conclusioni del provvedimento impugnato, deducendo che la patologia in questione sarebbe stata a lui diagnosticata soltanto al momento della visita effettuata presso Marinferm di Roma. La motivazione dell'atto sarebbe insufficiente, avendo la Commissione Medica di II istanza tralasciato di indicare elementi concreti, idonei ad escludere il ruolo causale delle operazioni svolte durante il servizio; la mancata diagnosi della patologia al momento delle reiterate visite mediche effettuate durante l'arruolamento renderebbe altresì irragionevole l'esclusione.
2.1 Le censure dedotte dal ricorrente non sono condivisibili.
2.2 Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli accertamenti svolti dalla Commissione Medica Ospedalierarientrano sempre nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683). Il sindacato giurisdizionale esercitabile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio è limitato ai soli profili di irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, oltre alla generale verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 11454; 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n.1435; 27 giugno 2017, n. 5357). Pertanto al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, rappresentando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo a ciò preposto dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619). Il sindacato del giudice, in altri termini, deve arrestarsi qualora l'operato dell'Amministrazione non presenti indizi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, e non siano criticabili i criteri tecnici impiegati, non essendo ammesso che il giudice sostituisca con proprie valutazioni le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 23 febbraio 2016, n. 2520).
2.3 Nel caso di specie, la Commissione Medica di II istanza ha ritenuto l'infermità "-OMISSIS-" non dipendente da causa di servizio in quanto "detto quadro patologico non appare correlabile con il tipo di servizio svolto dall'interessato che avrebbe avuto un ruolo rivelatore piuttosto che causale o concausale, in forza dell'anomalo substrato anatomico preesistente". A parere del Collegio, detto giudizio non è illogico o irragionevole atteso che non risultano fattori di natura traumatica, anomali surmenage, stress fisici ovvero operazioni comportanti elevate pressioni tali da far ritenere la patologia dipendente dal servizio svolto: il complesso delle anomalie documentate dal Sig. -OMISSIS- appare di natura congenita e, come tale, non dipendente da alcun fattore lesivo esterno. A ciò si aggiunga che, durante il servizio svolto come Nocchiere di Porto, il giovane marinaio non aveva lamentato né documentato alcun disturbo di tipo lombosciatalgico, tale da richiedere una visita approfondita. Pertanto la conclusione a cui perviene la Commissione Medica di II istanza, circa l'ininfluenza eziologica del servizio, risulta congrua alla luce della natura congenita della patologia: quest'ultima è sorta in epoca successiva all'attività lavorativa, per cui i precedenti di servizio invocati non possono assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti.
Peraltro il ricorrente non ha allegato fatti o episodi specifici che possano, anche astrattamente, ritenersi idonei a spiegare efficacia concausale nell'insorgenza della patologia: al di là di mere affermazioni, non è presente documentazione da cui risultino situazioni lavorative sintomatiche dell'infermità in questione.
Osserva il Collegio che, per sconfessare la valutazione medica resa dalla Commissione Medica di II istanza e considerare il servizio svolto fattore generativo della malattia, l'odierno esponente avrebbe dovuto addurre fatti e accadimenti specifici occorsi in servizio che, per intensità e durata, fossero tali da comportare l'insorgenza di un possibile nesso eziologico tra i fatti suddetti e la patologia sofferta. Il -OMISSIS-, tuttavia, non ha ricondotto detta patologia ad eventi specifici bensì all'intera attività svolta come Nocchiere di Porto dal 13 marzo 1998 al 25 novembre 1998 che, per la sua ridotta durata, non è causale dell'infermità ma solo rivelatore del suo disvelamento. Pertanto, in mancanza di una adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, la tesi del ricorrente in ordine alla possibilità di presupporre l'eziogenesi della "-OMISSIS-" come ascrivibile al servizio prestato, non è idonea a smentire il contenuto del parere reso dalla Commissione Medica di II istanza.
Il riconoscimento dell'equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio sia causa o concausa della patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba essere eziologicamente collegata al servizio svolto: nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova dal ricorrente in ordine alla sussistenza di fatti di servizio tali da provocare l'infermità suddetta. Di talché il Collegio non rinviene sussistenti i dedotti vizi di difetto di motivazione e illogicità, risultando i provvedimenti impugnati adeguatamente sufficienti sul piano argomentativo e congrui sul piano logico, in quanto supportati da una precisa analisi della patologia rilevata e delle cause della sua insorgenza.
3. Per le suesposte ragioni il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato.
4. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lgs. n.196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere