Accesso Rapido

Accertamento del carattere discriminatorio dell' avviso pubblico per reclutamento personale esterno

04/07/2018



l'art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro ?qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ... ad una cittadinanza ...?, va precisato che l'attrice chiede la modifica dell'avviso al fine di consentire la partecipazione ?a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare


Va pertanto ordinato all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.

**********************



Tribunale Torino, sez. I, 12/06/2018    (dep.12/06/2018)


                R E P U B B L I C A   I T A L I A N A                

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     

                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO                    

                         PRIMA SEZIONE CIVILE                        

Nrg 8022/2018                                                        

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,                                    

sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,          

ha pronunciato la presente                                           

                              ORDINANZA                              

Le     domande     proposte    dall'Associazione    Studi   Giuridici

sull'Immigrazione ai  sensi degli art. 44 D. L.vo 286/1998, 4 D. L.vo

215/2003  e  28  D. L.vo 150/2011  hanno a oggetto l'accertamento del

carattere  discriminatorio  dell'?Avviso  pubblico   per reclutamento

personale  esterno?  emesso  dall'Azienda  Sanitaria Locale Napoli  2

Nord  in  data  19/07/2017, nella parte in cui indica tra i requisiti

per  l'ammissione  la   ?cittadinanza  italiana,  ovvero di uno degli

Stati  membri  dell'Unione  Europea?,  con   adozione dei conseguenti

provvedimenti  idonei  a  rimuoverne  gli  effetti  e, in  subordine,

condanna al risarcimento del danno (ric. p. 14 - 15).                

L'Azienda   Sanitaria   Locale  Napoli  2  Nord  ha  chiesto  che sia

dichiarata   cessata  la  materia  del  contendere,  in ragione della

rettifica  dell'avviso  in  data   14/03/2018, che ha sostituito tale

previsione con la richiesta della ?cittadinanza  italiana ovvero come

individuata  ex  art.  38 commi 1 e 3 bis, del D.L.vo 165/01?  (comp.

cost. p. 3).                                                         


Fatto

Premesso che

l'art. 43 c. 2 lett. e) D. L.vo 286/1998 definisce come atto di discriminazione del datore di lavoro ?qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ... ad una cittadinanza ...?, va precisato che l'attrice chiede la modifica dell'avviso al fine di consentire la partecipazione ?a tutti i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consenta di lavorare? (ric. p. 14).


Nella specie, risulta fondata la domanda attorea, mentre non può trovare applicazione l'art. 38 D. L.vo 165/2001 - invocato dalla convenuta al fine di sostenere la cessazione della materia del contendere -, che limita il novero dei soggetti che ?possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche?.


Invero, il D. L.vo 165/2001 disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'avviso in esame riguarda il reclutamento di ?personale esterno?, per il profilo professionale di ?mediatore culturale?, con cui stipulare un ?contratto di lavoro non subordinato? (doc. 2 fasc. ric.).


Per tutti gli esposti motivi, risulta accertato il carattere discriminatorio dell'avviso in esame, anche dopo la rettifica del 14/03/2018, con conseguente necessità di adottare ?ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti? ex art. 28 c. 5 D. L.vo 150/2011.


Va pertanto ordinato all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande.


L'accoglimento della domanda principale assorbe le questioni relative a quella di risarcimento del danno, proposta solo in via subordinata.


Il limitato ambito territoriale di operatività della convenuta esclude l'opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.


Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in E 3.223,33 per compenso (con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.


P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,


respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,


ordina all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e di modificare l'avviso del 19/07/2017, indicando che è consentita la partecipazione a tutti i cittadini di Paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro e fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;


condanna l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord a rimborsare all'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione le spese di lite, liquidate in E 3.223,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.


Si comunichi.


Torino, 12/06/2018.


Depositata in cancelleria il 12/06/2018.


Assistente Virtuale AI