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TAR CALABRIA - (sulle modalita' di reclutamento del personale medico da assegnare alle commissioni invalidi civili)

22.12.2004
In sintesi:
§ - L’art. 1, 2° comma della legge n. 295/90, si limita a precisare che il reclutamento dei componenti delle commissioni mediche deve avvenire tra i medici dipendenti o convenzionati delle U.S.L. territorialmente competenti, purché in possesso dei richiesti requisiti di specializzazione. Nulla in più aggiungendo, la legge, in ordine alla specifica provenienza dei reclutandi, lascia sul punto margini utili di apprezzamento a ciascuna amministrazione (www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. N. 1841/04 Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro - Sezione Seconda composto dai signori magistrati: Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente Dr. Giovanni IANNINI – Primo Referendario Dr....

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