27/06/2018 free
riconoscimento del titolo di medico denominato "Diploma di Laurea - Dottore in medicina" conseguito in Bosnia Erzegovina
Nel ricomprendere nella procedura di riconoscimento dei titoli accademici anche quelli conseguiti nelle altre nazioni entrate nella CE dopo il 2005, comunque il legislatore non ha eliminato il propedeutico parere della Conferenza di Servizi per l'attribuzione della misura compensativa.
Poiché nel caso specifico il pristino parere della Conferenza di Servizi, ad una ulteriore verifica del percorso formativo effettuato dalla ricorrente, per come svolto dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie si era rivelato non corretto, non appare conforme al disposto normativo non sottoporre nuovamente alla Conferenza di Servizi le conclusioni del riesame svolte dalla ridetta Direzione Generale, con conseguente accoglimento delle censure proposte.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., (ud. 08-05-2018) 13-06-2018, n. 6590
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2018, proposto da M.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Scoca in Roma, via G.Paisiello n. 55;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. DGPROF Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche, prot. (...) del 10.11.2017, ricevuto mediante racc.ta postale in data 18.11.2017 con cui alla ricorrente è stato negato il riconoscimento del titolo di medico denominato "Diploma di Laurea - Dottore in medicina" conseguito in Bosnia Erzegovina, e di tutti gli altri atti ad esso presupposti, conseguenti e, comunque, connessi, ivi compresa la nota prot. n. (...) del 31.7.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1.Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 16 gennaio 2018 e depositato il successivo 18 gennaio 2018, parte ricorrente espone che essendo in possesso di doppia cittadinanza bosniaca e croata in data 11 dicembre 2010 si laureava in medicina e chirurgia presso l'Università di Tuzla in Bosnia Erzegovina.
Rappresenta in fatto che il corso era della durata di 6 anni per un montante complessivo, compresi i tirocini svolti, di 5580 ore di didattica e di 360 crediti ECTS e che nel periodo tra il 25 gennaio 2011 ed il 24 gennaio 2012 svolgeva pure un ulteriore tirocinio obbligatorio post lauream presso l'Istituto di Sanità Pubblica del Cantone di Tuzla; svolgeva pure altri tirocini e, superato l'esame di Stato, in data 10 febbraio 2012 si iscriveva all'ordine dei medici del Cantone di Tuzla. Trasferitasi in Italia, nel periodo gennaio 2012-gennaio 2015 conseguiva il master di II livello in epidemiologia presso l'Università di Torino, dove vinceva pure il dottorato di ricerca in Scienze Biomediche ed Oncologia nel 2014, tuttora in corso.
Comunica altresì che conseguiva altri titoli e si collocava in posizione utile nella graduatoria della selezione pubblica per assegno di ricerca, siglando il relativo contratto in data 17 luglio 2017 e che in data 8 novembre 2016 chiedeva al Ministero della salute il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Bosnia, laddove col preavviso del 31 luglio 2017 il Ministero rappresentava che la Conferenza di Servizi aveva rilevato che "il corso di studi preordinato al rilascio del titolo... pur avendo una durata di sei anni, ha previsto un impegno didattico pari a 4881 ore di formazione" mentre l'art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 206 del 2007 prevede che la formazione di medico chirurgo richiede, oltre la durata minima di cinque anni di studio complessivi, almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche.
La ricorrente espone che con nota del 29 agosto 2017 riscontrava detto preavviso di diniego osservando di avere effettuato invece complessivamente 5.580 ore complessive, ma che il Ministero, senza riconvocare la Conferenza di Servizi, pur giungendo allo stesso totale di ore formative e cioè 5.580 espungeva dalla formazione 120 ore, siccome relative a 4 materie - Sociologia I, Sociologia 2, Teoria dello Sport e Nuoto - che non avrebbero trovato un corrispettivo nelle materie previste dagli ordinamenti didattici italiani per il conseguimento del diploma di laurea magistrale in medicina e chirurgia.
2. Avverso tale ultimo provvedimento ed il precedente in quanto dal primo richiamato propone: 1) Violazione dell'art. 49 del D.P.R. n. 304 del 1999; degli articoli 16 e 33 del D.Lgs. n. 206 del 2007 e dell'art. 3 del D.M. n. 268 del 2010; violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, compreso quello del contrarius actus; carenza di potere, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e sviamento; 2) Violazione dell'art. 49 del D.P.R. n. 304 del 1999; degli articoli 11, 22 e 23 del D.Lgs. n. 206 del 2007 e del D.M. n. 268 del 2010; violazione degli articoli 1 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione del Decreto MIUR 16 marzo 2007; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; 3) Illegittimità derivata. Violazione dell'art. 49 del D.P.R. n. 304 del 1999; degli articoli 11, 22 e 23 del D.Lgs. n. 206 del 2007 e del D.M. n. 268 del 2010; violazione degli articoli 1 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione del Decreto MIUR 16 marzo 2007; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento; violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
Conclude formulando istanza cautelare e l'accoglimento del ricorso con refusione integrale delle spese.
3. Alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato rinviato con ordinanza all'udienza pubblica.
4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in vista di quest'ultima contestando tutte le censure e rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.
5. Previa memoria di parte ricorrente il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell'8 maggio 2018.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è fondato a va accolto come nel prosieguo precisato.
2. Con esso è prospettata una questione del tutto peculiare rispetto a quelle analoghe relative al riconoscimento, in Italia, di titoli accademici conseguiti presso nazioni facenti parte e non della CE e respinte dalla sezione.
Con la prima delle censure proposte parte ricorrente osserva che la normativa in materia di riconoscimento dei titoli universitari in medicina conseguiti in ambito non comunitario prevede la convocazione di apposita Conferenza di Servizi che deve esprimere parere motivato sull'istanza, laddove nel caso in esame, la Conferenza di Servizi, nella seduta del 16 maggio 2017 ha reso un parere del tutto apodittico e sprovvisto di adeguata motivazione circa il diniego di riconoscimento; malgrado le osservazioni presentate da parte ricorrente, il responsabile del competente Ufficio ministeriale non ha sottoposto le osservazioni della stessa alla Conferenza di Servizi, anche se il medesimo responsabile ha notato che il conteggio delle ore effettuato dalla Conferenza era errato.
Con la seconda censura l'interessata fa valere che la motivazione del provvedimento di diniego fa riferimento alla mancanza di corrispettività tra le materie del corso di studio in Bosnia con la laurea italiana in medicina espungendo così 120 ore; procede nella contestazione della espunzione delle materie Sociologia I, Sociologia 2, Teoria dello Sport e Nuoto, laddove nel DM MIUR 16 marzo 2007 per la classe laurea in Medicina e Chirurgia è compresa la materia "SPS/07- Sociologia generale" e comprende altresì "M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive".
E' mancata inoltre la valutazione se il divario fosse colmabile che i vari tirocini svolti dalla ricorrente post lauream oppure se il divario fosse colmabile con misura compensativa, come nel caso analogo che ha fruttato il parere C. Stato II, 5 maggio 2014, n. 1426.
Col terzo mezzo deduce che le stesse censure che affliggono il provvedimento definitivo devono essere rivolte anche contro il preavviso di provvedimento negativo.
3. Le censure, che possono essere esaminate a fattor comune, pongono in rilievo la illegittimità del diniego adottato dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie in data 10 novembre 2017 per non avere sottoposto alla competente Conferenza di Servizi le osservazioni effettuate dall'interessata avverso il preavviso di provvedimento negativo, pure dopo che lo stesso Ufficio aveva evidenziato che il calcolo delle ore svolte dalla ricorrente, comprese quelle di tirocinio effettuate negli aa.aa. 2006/2007 e 2008/2009 aveva comportato un impegno didattico di 5.460 ore a fronte delle 4.881 ore di formazione individuate dalla Conferenza di Servizi nella apposita riunione e concludendo quindi per l'insufficienza di tale percorso formativo pure a fronte delle 5.500 previste dall'ordinamento italiano per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia.
L'Amministrazione giustifica tale mancata nuova sottoposizione alla Conferenza di Servizi delle osservazioni della ricorrente, specificando nella memoria per l'udienza odierna che "nessuna nuova documentazione è stata inviata dalla ricorrente".
E tuttavia è da rilevare che anche nella ricostruzione normativa che viene dalla stessa Amministrazione effettuata non vi è un impedimento normativo alla rivalutazione da parte della Conferenza di Servizi della posizione della ricorrente per la rilevata discrasia nel numero di ore del percorso formativo effettuato dall'interessata, percorso che, come sopra accennato, è stato calcolato in 4.881 ore dal ridetto Organo tecnico rispetto a quelle risultanti dalla "ulteriore verifica" cui la competente Direzione Generale l'ha sottoposta.
Ora come chiarito in altri precedenti casi, anche se per dedurne conseguenze diverse, ma soltanto perché vi era stata una pronuncia della Conferenza di Servizi sulla comprovata insufficienza del percorso formativo degli interessati, "alle istanze di riconoscimento di un titolo conseguito in un Paese terzo, si applica il disposto di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 394 del 1999 ed all'art. 2, comma 2, della direttiva 2005/36/CE.
In particolare, secondo il disposto di cui all'art. 49, commi 2 e 3, D.P.R. n. 394 del 1999 "Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei D.Lgs. 27 gennaio, 1992, n. 115, e D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all' articolo 12 del D.Lgs. n. 115 del 1992 e all' articolo 14 del D.Lgs. n. 319 del 1994 , può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento." (TAR Lazio, III quater 23 febbraio 2015, n. 3088).
A tale norma è sopraggiunto il D.Lgs. n. 206 del 2007 che nel dare "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" all'art. 60 "Abrogazioni" al comma 3, prevede che: "Il riferimento ai D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, e D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuita all'autorità competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente", ed il virgolettato è posto in quanto è la stessa Amministrazione nella sua memoria per l'udienza odierna a porre in rilievo tale evoluzione normativa.
Da quanto sopra emerge che, nel ricomprendere nella procedura di riconoscimento dei titoli accademici anche quelli conseguiti nelle altre nazioni entrate nella CE dopo il 2005, comunque il legislatore non ha eliminato il propedeutico parere della Conferenza di Servizi per l'attribuzione della misura compensativa.
Poiché nel caso specifico il pristino parere della Conferenza di Servizi, ad una ulteriore verifica del percorso formativo effettuato dalla ricorrente, per come svolto dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie si era rivelato non corretto, non appare conforme al disposto normativo non sottoporre nuovamente alla Conferenza di Servizi le conclusioni del riesame svolte dalla ridetta Direzione Generale, con conseguente accoglimento delle censure proposte.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto va annullato il Provv. n. 58622 del 10 novembre 2017 con cui il Ministero della Salute - D.G. Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane ha negato il riconoscimento del titolo di medico denominato "Diploma di Laurea - Dottore in medicina" conseguito in Bosnia Erzegovina dalla ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.
5. La peculiarità della questione trattata, che come sopra chiarito, si differenzia rispetto ad altre analoghe situazioni sottoposte alla sezione, consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l'effetto annulla il Provv. n. 58622 del 10 novembre 2017 con cui il Ministero della Salute - D.G. Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere