23.01.2008 free
CASSAZIONE CIVILE - (La indispensabilità dell’autovettura non salva il medico dalla sospensione della patente, per eccesso di velocità)
§ - Non è richiesto che gli strumenti rilevatori della velocità siano muniti di dispositivi in grado di assicurare la documentazione fotografica od altrimenti meccanica del veicolo puntato. Nè, d'altra parte, potrebbe desumersi l'indispensabilità di detta documentazione - per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile - dalla disposizione regolamentare, secondo cui l'accertamento deve avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, giacché dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, di una modalità di accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica, non può trarsi la conseguenza che essa costituisca l'unica modalità di individuazione del veicolo normativamente consentita ed obbligatoria. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Civile - Sezione II, Sent. n. 17184 del 06/08/2007
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di pace di Fabriano, depositato il 31 maggio 2003, O. S. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 0030, redatto dalla polizia municipale di quel Comune il 24.5.2003, con il quale gli erano state applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 347,55 e quella accessoria della sospensione della patente, mediante il ritiro del documento, per avere proceduto alla guida della propria autovettura Alfa Romeo 166, targata X, sulla strada statale SS 76, all'altezza del km 8+00, ricadente nel territorio di quel centro, a velocità eccessiva, pari a
Il comando della polizia municipale di X, pur non costituendosi, tuttavia faceva pervenire la necessaria documentazione presso la cancelleria, presentando altresì una memoria, con la quale deduceva le proprie controindicazioni. In particolare eccepiva che nel momento in cui l'apparecchio, peraltro poggiato su un treppiede, aveva rilevato l'infrazione commessa dall'opponente, soltanto egli circolava in quel tratto di strada. Inoltre S. stesso aveva notato lo scontrino rilasciato dall'apparecchiatura, con ivi indicata la velocità tenuta dall'automobilista, e che quel rilevatore era stato non solo collaudato, ma riscontrato in perfetta efficienza prima che quel giorno venisse posto in uso. Perciò chiedeva il rigetto dell'opposizione, siccome destituita di fondamento. La prefettura di Ancona, evocata anch'essa in giudizio, dal suo canto eccepiva la carenza di legittimazione passiva, posto che gli agenti accertatori appartenevano alla polizia municipale e non era stata emessa ordinanza-ingiunzione; perciò chiedeva l'estromissione dal processo.
Il Giudice, con sentenza del 6.10.2003, dopo avere sospeso la esecutività del verbale, ha rigettato l'opposizione. Egli ha osservato in via preliminare che la questione relativa alla dedotta nullità del verbale impugnato era infondata, posto che dal medesimo risultava evidente il punto esatto in cui l'infrazione era stata commessa e rilevata, tanto che il trasgressore medesimo aveva ben individuato l'ufficio giudicante, dinanzi al quale proporre l'impugnazione stessa. Inoltre ha messo in risalto che l'apparecchio aveva registrato la velocità in modo esatto, giacché era stato omologato; non solo, ma era stato riscontrato perfettamente funzionante appena prima dell'uso, come anche risultava nel verbale medesimo. L'automobilista era stato fermato subito dopo, e la contestazione dell'infrazione era stata contestuale. Avverso questa sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, che si articola in due argomentazioni.
Il comando dei vigili urbani di X e l'ufficio territoriale del Governo di Ancona non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. C.d.S., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto il Giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità del verbale, posto che dallo stesso non sarebbe stato dato rilevare il punto esatto, in cui la pretesa infrazione sarebbe stata commessa. Pertanto ci sarebbe stata anche incertezza sull'individuazione del Giudice di pace, dinanzi al quale l'opposizione al verbale andava proposta.
Quanto al merito ha dedotto che l'apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori era manovrato da loro, e perciò non poteva fornire la garanzia necessaria a fare ritenere i dati da esso forniti assolutamente scevri da errore, sempre possibile quanto ci sia
l'intervento dell'uomo, mentre quella certezza si sarebbe potuta riscontrare ove soltanto la macchina avesse operato, senza che la telecamera venisse manovrata dall'operatore. Peraltro la velocità registrata sul display ben poteva riferirsi ad altro veicolo in transito nello stesso momento.
Il motivo è infondato.
In ordine alla eccezione preliminare di nullità del verbale, il decidente esattamente ha osservato che il vizio denunziato non sussisteva, atteso che in quell'atto era stato indicato il punto preciso della strada SS
Tanto perciò era sufficiente perché la località in cui il fatto era stato commesso venisse agevolmente individuata, senza margine di dubbio, con la conseguente localizzazione dell'ufficio del giudice di pace per l'impugnativa del verbale; il che poi si era verificato agevolmente.
Quanto alla seconda argomentazione va rilevato che non v'ha dubbio che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l'art.
Va anche aggiunto che le risultanze di tali rilievi e attestazioni valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente soltanto con la dimostrazione del difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica, anche occasionale, in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze del caso concreto (cfr. anche Cass. Sentt. N. 17106 del 2002, N. 5873 del 2004).
Peraltro nel caso concreto le attestazioni dei pubblici ufficiali di quanto caduto nella diretta loro percezione facevano fede sino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Il Giudice esattamente ha messo in risalto che l'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine era di quelli previsti dalla normativa vigente, e in particolare, si trattava di uno strumento già sottoposto ad omologazione; era stato sottoposto a verifica appena prima dell'uso quel giorno stesso, ed era stato riscontrato funzionante alla perfezione.
Del resto questo elemento era stato riportato persino nello stesso verbale di contestazione, e perciò l'unico mezzo che l'opponente aveva a disposizione era quello di fornire la prova rigorosa che l'apparecchio in questione fosse guasto, prova non solo non dedotta, ma nemmeno allegata.
Nè è possibile prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito, in sede di legittimità. Al riguardo la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (V. pure Sent. n. 00322 del 13/01/2003).
Neppure è ravvisabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l'"iter" logico - argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio.
In proposito invero questa Corte ha più volte statuito che il vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal Giudice del merito. Infatti spetta soltanto a lui individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cfr. pure Sez. U sent. 05802 dell'11/06/1998). Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre giuridicamente e logicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna pronuncia, stante la mancata costituzione degli uffici intimati.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007