21.10.2004 free
CORTE di CASSAZIONE - Medici specialisti - (azione di risarcimento del danno, derivante da illegittima revoca di incarico professionale ; prescrizione)
§ - Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.( a cura del Centro di Diritto Sanitario/ www.dirittosanitario.net)
SENTENZA 7 maggio 2004, n. 8720
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi depositati nel gennaio - marzo 1984 al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, i ricorrenti in epigrafe indicati - tutti medici specialisti ambulatoriali presso l'I.N.A.I.L. - esponevano di aver prestato servizio presso il predetto Ente con rapporto professionale convenzionato, disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale del 16 settembre 1981 e recepito dall'Istituto con deliberazione in data 8 febbraio 1982 del Consiglio di Amministrazione. Deducevano che con lettera del 2 dicembre 1983 l'I.N.A.I.L. aveva comunicato loro la revoca degli incarichi ai sensi dell'art. 2237 c.c., lamentando che tali provvedimenti erano illegittimi, non avendo l'Istituto rispettato i presupposti sostanziali e le regole formali previste dall'art. 6 dell'Accordo.
Tanto premesso, chiedevano l'annullamento dei provvedimenti stessi, il ripristino degli incarichi a tempo indeterminato e la condanna dell'Istituto alla corresponsione di tutti i compensi non versati medio tempore. Si costituiva l'I.N.A.I.L., chiedendo il rigetto della domanda, essendo stata la revoca disposta ai sensi dell'art. 2237 c.c., disciplinante in linea generale il recesso dal rapporto d'opera professionale, e non trovando applicazione l'invocato art. 6 dell'Accordo al caso di specie. Riunite le cause, l'adito Giudice, con sentenza del 26 settembre 1984 annullava i provvedimenti di revoca, respingendo la domanda di pagamento dei compensi, con conseguente reintegra, da parte dell'I.N.A.I.L., dei medici ricorrenti nei loro incarichi. Proposto appello dall'Istituto, il Tribunale di Roma rigettava le domande relative all'annullamento delle revoche, per cui i medici venivano nuovamente rimossi dagli incarichi con decorrenza 17 ottobre 1987.
Avverso tale ultima decisione i sanitari proponevano ricorso per Cassazione, e la Corte, con sentenza del 12 giugno 1989 n. 2840, in accoglimento del gravame, cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Viterbo, che, a sua volta, rigettava l'appello, confermando la sentenza pretorile. Con successivi distinti ricorsi, depositati in data 17 ottobre 1994 e notificati il 16 novembre stesso anno, i ricorrenti convenivano nuovamente l'I.N.A.I.L. innanzi al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare l'Istituto "al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo licenziamento disposto dall'I.N.A.I.L." quantificato "in misura pari alla somma delle retribuzioni non percepite a causa dell'illegittimo licenziamento ...", comprensive del carovita e dell'indennità di disponibilità oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; nonché al pagamento delle differenze sul trattamento di fine rapporto calcolate sulla base del nuovo Accordo collettivo nazionale del 7 novembre 1990 e della intera anzianità, nonché dei contributi previdenziali ENPAM non corrisposti nel periodo dell'illegittimo licenziamento e/o a versare, a titolo risarcitorio, una somma corrispondente ai contributi non versati e nel frattempo prescritti.
Il Pretore, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza in data 22 giugno 1996 accogliendo l'eccezione di giudicato formulata dall'I.N.A.I.L. Con ricorso depositato il 26 febbraio 1997 il Dott. ... e gli altri sanitari su indicati proponevano appello avverso la citata sentenza, deducendo, quali motivi di gravame, che il primo giudice aveva errato nell'accogliere l'eccezione di giudicato avanzata dall'I.N.A.I.L., in relazione alla domanda di risarcimento del danno; che il primo Giudice aveva errato nella qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, oggetto di causa e nella individuazione delle relative norme regolatrici; che la pronunzia impugnata era altresì viziata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; che erano stati altresì violati i principi generali in materia di risarcimento del danno.
Chiedevano, pertanto la riforma della decisione con integrale accoglimento della originaria domanda. Si costituiva l'istituto appellato, deducendo la infondatezza della proposta impugnazione della quale chiedeva il rigetto. Reiterava altresì le eccezione già avanzate in primo grado relative alla pregressa formazione di giudicato ed a quella di prescrizione delle somme richieste e relative al periodo anteriore al 16 novembre 1989. Con sentenza dell'1° dicembre 1999-25 ottobre 2000, l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei vantati crediti, rigettava il gravame, ritenendo assorbita l'eccezione di giudicato.
Avverso tale decisione ricorrono i sanitari, sulla base di due motivi. Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione da parte del Giudice d'appello del principio tantum devolutum quantum appellatum, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c. n. 5), lamentano che il Tribunale di Roma abbia dichiarato prescritto il diritto - dagli stessi vantato - al risarcimento del danno derivante dalle illegittime revoche degli incarichi professionali, quali medici specialisti, senza avere prima accertato l'esistenza o meno di un giudicato sul risarcimento formatosi nel precedente giudizio che aveva sancito dette illegittimità. Sotto questo profilo il Giudice a quo avrebbe, al tempo stesso, violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non avendo per nulla affrontato la questione del giudicato, oggetto principale dell'impugnazione e gravemente errato con riguardo ai presupposti logici della decisione, che risulterebbe, in tal modo, viziata non solo per la illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta, ma anche per la sua insufficienza in relazione a tutti i particolari aspetti coinvolti.
Osserva la Corte che il mancato rispetto, da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualità che ne abbia determinato una contraddittorietà della motivazione (Cass. 28 marzo 1991 n. 3360); eventualità non realizzantesi nella specie.
Invero, il Tribunale di fronte alla due questioni - giudicato in ordine al richiesto risarcimento dei danni e prescrizione dei diritti vantati - prospettategli, ha preferito affrontare la seconda, muovendo dall'ipotetico presupposto, quale quello propugnato dai ricorrenti, che non sussistesse alcuna preclusione, per effetto del dedotto giudicato, a decidere sulla eccezione di prescrizione. Pertanto, avendo risolto detta eccezione nel senso della sua fondatezza, coerentemente ha ritenuto superfluo l'esame della questione del giudicato, atteso il suo evidente assorbimento. In tale corretta prospettiva, la doglianza dei ricorrenti risulta priva di pregio, poiché - come chiarito - l'esame della eccezione di prescrizione ha avuto, come presupposto l'esclusione della formazione di un giudicato con effetto preclusivo per detto esame.
Nella fattispecie, pertanto, non sussiste violazione del principio invocato del tantum devolutum quantum appellatimi. Si intende, tuttavia, che l'iter logico, seguito dal Giudice d'appello, non censurabile nel momento in cui si accolga - così come avvenuto - l'eccezione di prescrizione, finisce con l'essere suscettibile di fondata critica, ove detta eccezione non dovesse meritare, in tutto o in parte, accoglimento. In questa prospettiva, può procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2938, 2946, 2947, 1218 c.c. ( art. 360 c.p.c. n. 3) e del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ( art. 112 c.p.c.). La censura muove in una quadruplice direzione: 1) il Tribunale ha errato nell'affermare che "dalla natura risarcitoria della pretesa azionata deriva l'inapplicabilità dell'ordinario termine prescrizionale, fissato dall'art. 2946 c.c. in dieci anni e l'applicabilità del più ridotto termine di cinque anni stabilito dall'art. 2947 c.c.", poiché tale ultima norma regola la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e, dunque, l'ipotesi della colpa cosiddetta extracontrattuale o aquiliana ( art. 2043 c.c.) e non quella - come nella specie- contrattuale; 2) il Tribunale ha errato nel ritenere che il termine di prescrizione sarebbe cominciato a decorrere, una volta per tutte, fin dalle prime revoche operate dall'I.N.A.I.L. il 2 dicembre 1983, con decorrenza 2 febbraio 1984, mentre l'inizio della decorrenza doveva farsi risalire al momento della sentenza del Tribunale di Viterbo del 12 dicembre 1991, poiché solo da quel momento i ricorrenti avevano avuto, con il titolo formato dalla sentenza giudiziale, la possibilità di far valere il loro diritto al risarcimento; 3) il Tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione in quello in cui è stato posto in essere l'atto illecito (lettera di revoca dell'incarico del 2 dicembre 1983) o in quello in cui si è realizzato l'effetto risolutivo ad essa connesso (2 febbraio 1994), mentre l'oggetto del contendere doveva essere limitato - giusta l'eccezione dello stesso Istituto - al periodo intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale (16 novembre 1994) e i cinque anni precedenti; 4) anche a voler far coincidere il dies a quo con gli atti di revoca degli incarichi (2 dicembre 1983) o con la loro decorrenza (2 febbraio 1984), il Tribunale avrebbe dovuto escludere la prescrizione dei diritti maturati dai successivi provvedimenti di revoca, posti in essere dall'I.N.A.I.L. in data 17 ottobre 1987, in seguito alla sentenza di appello.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Pur condividendosi l'assunto dei ricorrenti, secondo cui, vertendosi nella specie in tema di pretese risarcitone di origine contrattuale, il termine della prescrizione da applicare è quello ordinario decennale ( art. 2946 c.c.) (ex plurimis, Cass. 9 novembre 2001 n. 13926; Cass. 19 agosto 1998 n. 8207), tuttavia, dovendo la decorrenza di detta causa estintiva identificarsi - stante l'efficacia istantanea dei contestati illegittimi provvedimenti di revoca - con il momento della cessazione del rapporto e quindi del venir meno dei compensi, all'epoca della notifica del ricorso introduttivo i vantati crediti erano ormai estinti. Né possono considerarsi atti interruttivi i successivi provvedimenti di riammissioni in servizio dei ricorrenti per effetto della sentenza del Pretore di Roma del 26 settembre 1984, (provvedimenti poi revocati in data 17 ottobre 1987 a seguito di sentenza di appello), trattandosi di atti dovuti, privi, come tali, di quella autonomia occorrente per la produzione della reclamata interruzione.
Neppure può fondatamente farsi risalire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione al momento della emissione della sentenza del Tribunale di Viterbo del 12 dicembre 1991 o del suo passaggio in giudicato, potendosi esercitare solo da detti momenti i diritti in questione, giacché - come da consolidato orientamento di questa Corte - l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto non influendo sul decorso della prescrizione - fatte salve le ipotesi tassative legalmente previste di sospensione - l'impossibilità di fatto, ambito nel quale va ricondotta anche la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto, la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danno (cfr. Cass. 7645/94). Merita, invece, accoglimento la censura alla impugnata decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto presente che lo stesso I.N.A.I.L. aveva dedotto nelle memorie difensive che l'oggetto del contendere doveva ritenersi limitato al periodo cinque anni precedenti, essendosi prescritta la domanda per il periodo antecedente al 16 novembre 1989.
Invero, il Tribunale di Roma, affermando la totale estinzione dei vantati crediti per effetto della prescrizione, ha finito con l'adottare un criterio più penalizzante rispetto a quello indicato dallo stesso resistente, incorrendo, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nel vizio di ultrapetizione, che sussiste quando il giudice travalichi i limiti delle domande o delle eccezioni delle parti (ex plurimis, Cass. 9 novembre 1993 n. 11419). Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Tribunale abbia errato nel ragionamento adottato, non potendo ritenersi prescritti i crediti azionati dai sanitari, se non quelli anteriori al quinquennio dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, così come sostenuto dallo stesso Istituto resistente nel giudizio di merito. Ciò naturalmente sempre che non operi, con effetto preclusivo, l'eccezione di giudicato, sollevata dall'I.N.A.I.L., sulla cui fondatezza o meno, deve ora pronunciarsi il Collegio.
Va in proposito chiarito che, poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato, riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta vantazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cass. sez. un. 25 maggio 2001 n. 226).
Orbene - come illustrato nel presente ricorso e confermato dalla sentenza di annullamento di questa Corte (Cass. 12 giugno 1989 n. 2840)- nel primo giudizio, in ordine agli emolumenti economici, era stata fatta richiesta dei compensi non corrisposti per effetto delle illegittime revoche degli incarichi; richiesta non accolta sotto il profilo della corrispettività della prestazione e non anche sotto quello risarcitorio per i danno derivato dall'illegittimo comportamento. Pertanto, alcun giudicato si è formato in ordine alla domanda risarcitoria, che ha dato luogo al presente giudizio.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, nei termini di cui sopra, con conseguente annullamento della impugnata sentenza e rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, il quale, accerti l'entità del risarcimento del danno subito dai ricorrenti per effetto delle illegittime revoche dagli incarichi, nei limiti del quinquennio antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (16 novembre 1994). Lo stesso giudice provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003 e il 28 gennaio 2004.