08/09/2017 free
professore ordinario : è necessario consentire lo svolgimento di attività assistenziale con mansioni coerenti rispetto alla qualifica, pena il risarcimento del danno.
È
principio cardine del sistema clinico universitario l'inscindibilità
dell'attività assistenziale da quella didattica e scientifica (ex multis, Corte
Cost. n. 71 del 2001); pertanto vanno adottate tutte le necessarie iniziative
per il riconoscimento del diritto allo svolgimento di adeguata attività
assistenziale in struttura convenzionata a cagione della violazione dei
principi che regolano l'inserimento del personale medico universitario nel
sistema assistenziale, come ribaditi dalla Legge n.230/2005. |
N. 03442/2017 . N. 04416/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha
pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4416 del 2010, proposto dal Sig. ....
Massimiliano, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Remondelli presso
il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via Vetriera a Chiaia
n.12; contro Azienda Ospedaliera Universitaria - Seconda Università degli Studi di
Napoli in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Vincenzo Grimaldi presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Napoli, Via Bracco n.15/A; per l'annullamento previa sospensione, della nota dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria - Seconda Università degli Studi di Napoli n.4908
del 7/5/2010 di negazione dello svolgimento di attività assistenziale, nonché
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a svolgere attività
assistenziale ed a percepire la retribuzione connessa, previo eventuale
risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Seconda Università degli Studi di Napoli con successivo deposito di memoria; Vista la costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di
Napoli con successivo deposito di memoria; Viste le note di parte ricorrente; Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.1664 del 2016; Vista la documentazione depositata dall’ Azienda Ospedaliera
Universitaria - Seconda Università degli Studi di Napoli; Vista la memoria di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2017 il Cons. dott.
Gabriele Nunziata e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di
udienza; Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di essere
professore ordinario di Diagnostica microbiologica dal gennaio 2005, in
servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli di cui è stato
professore associato dal 2001 al 2005; sin dal momento della nomina a
professore associato si provvedeva ad invitare la Seconda Università degli
Studi di Napoli e l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Seconda Università
degli Studi di Napoli, quest’ultima quale struttura ospedaliera creata
dall’Università per garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale, a
compiere ogni atto utile per permettere detta attività, il che non è mai
stato garantito. Con diffida dell’11 marzo 2010 il ricorrente invitava le
Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento utile per
consentire lo svolgimento di attività assistenziale con mansioni coerenti
rispetto alla qualifica di professore ordinario, ma tale assegnazione è stata
negata con il provvedimento impugnato sul presupposto che detto personale
doveva essere solo quello nominativamente allegato al Protocollo di Intesa
tra Regione Campania e Seconda Università degli Studi di Napoli sottoscritto
il 20/7/2004 e che la Regione Campania con Delibera n.1843 del 9/12/2005
aveva imposto al riguardo rigidi vincoli contabili finanziari. 2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite depositando
rispettivamente memoria e relazione circa il difetto di legittimazione
passiva, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità ed irricevibilità del
ricorso, nonché per replicare ai motivi di ricorso. 2.1 Con ordinanza il Tribunale ha ordinato all’intimata Azienda
Ospedaliera di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, sulla
attuale situazione dell’organico incaricato dell’attività assistenziale e
sulle odierne modalità di reclutamento del personale assistenziale, curando
inoltre di depositare agli atti del giudizio l’Accordo del 2009 ed
eventualmente quelli comunque successivi al Protocollo del 20/7/2004 in
termini di immissione nell’attività assistenziale del personale della Seconda
Università degli Studi di Napoli, la Delibera di Giunta Regionale n.1843 del
9/12/2005 ed i contratti di docenza stipulati da parte ricorrente;
successivamente l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Seconda Università
degli Studi di Napoli ha depositato documentazione. 3. All’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il ricorso è stato introitato
in decisione. 4. Ciò posto il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per i motivi
appresso specificati. 4.1 È principio cardine del sistema clinico universitario
l'inscindibilità dell'attività assistenziale da quella didattica e
scientifica (ex multis, Corte Cost. n. 71 del 2001); pertanto vanno adottate
tutte le necessarie iniziative per il riconoscimento del diritto allo
svolgimento di adeguata attività assistenziale in struttura convenzionata a
cagione della violazione dei principi che regolano l'inserimento del
personale medico universitario
nel sistema assistenziale, come ribaditi dalla Legge n.230/2005. 4.2 Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Liguria,
n.10659/2010), l’inserimento del personale medico universitario nel sistema assistenziale si
fonda sulla Legge 18 marzo 1958, n. 311 la quale, nel ridefinire lo stato dei
professori universitari, ebbe a prevedere che le esercitazioni nei laboratori
e nelle cliniche fossero elencate tra i doveri di insegnamento. Il processo trovò poi concreto avvio col DPR 21 marzo 1969, n. 129, il
quale attribuì la qualifica di primari ospedalieri ai professori di ruolo,
aggregati e associati, in quanto responsabili di un divisione o di un
servizio speciale di diagnosi e cura, disponendo che tra ente ospedaliero e
università si stipulassero “convenzioni” secondo uno schema tipo
ministeriale. Quindi, con il DPR 11 luglio 1980, n. 382 vennero riconosciuti al
personale docente universitario esplicante attività assistenziale i medesimi
diritti e doveri del personale di corrispondente qualifica del ruolo
ragionale; rideterminate le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari e il
personale medico del
servizio sanitario nazionale, si confermò che i docenti e i ricercatori
universitari rispondevano alle autorità accademiche dell’adempimento dei loro
doveri anche per quel che riguardava la loro attività assistenziale, previa
individuazione delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e
cura - anche se gestiti direttamente dall’università - il cui personale
addetto sarebbe stato soggetto all’anzidetta normativa attraverso la stipula
delle convenzioni previste dall’art. 39 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il D. Lgs. n.517/1999 ha successivamente previsto, all’art.5, comma 1,
che “I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività
assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'art. 2 sono
individuate con apposito atto del direttore generale dell'azienda di
riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel
protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al
collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la
programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l'afferenza dei
singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all'art.
3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di
inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del
dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in
caso di conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni
assistenziali alle figure equiparate di cui all'art. 16 della legge 19
novembre 1990, n. 341, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e all'art. 6.” Il successivo comma 4 puntualizza che “Ai
professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un
incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore
generale, sentito il rettore, affida, comunque la responsabilità o la
gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla
integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare
riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonchè al
coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della
pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi
programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e
rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non
sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli
incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità
rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I professori
di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di
gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono
svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle scuole di
specializzazione.” Da ultimo, la citata Legge 4 novembre 2005, n. 230 (“Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari”) ha previsto che “I
professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di
ricerca e di didattica con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi
delle ricerche”, precisando che “I professori di materie cliniche esercitano
altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, funzioni
assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca”, nonché
“attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività
pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali”, statuendo specificamente che “I professori di
materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali inscindibili
da quelle di insegnamento e di ricerca e ad essa complementari, fino al
termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di
età”. 5. Con tali premesse, nella fattispecie va rilevato che – come emerso
anche in sede di istruttoria disposta dal Tribunale – a fronte delle
reiterate istanze formulate da parte ricorrente al fine di svolgere attività
assistenziale, soltanto con decorrenza dal 1° luglio 2013 il prof. .... è
stato autorizzato allo svolgimento della stessa con assegnazione al servizio
di Virologia e Microbiologia, giusta Delibera del Direttore Generale
dell’Azienda Universitaria Ospedaliera n.616 del 22 luglio 2013; con
successiva Disposizione del Direttore Sanitario della stessa Azienda n.17984
del 4 novembre 2014, poi, allo stesso prof. .... è stata assegnata la
responsabilità del Programma di Virologia e Microbiologia come assimilata ad
incarico di responsabilità di Struttura Complessa, giusta Delibera del
Direttore Generale del 25 novembre 2014, n.962. Inoltre è stata acquisita agli atti la Delibera della Giunta Regionale
della Campania n.1843 del 9 dicembre 2005, nonché una relazione che reca
l’organico incaricato dell’attività assistenziale e ribadisce le motivazioni
del diniego opposto al ricorrente con l’impugnata nota, sostenendosi che
l’inserimento nell’attività assistenziale sarebbe, comunque, subordinato
all’esistenza di un posto in organico da ricoprire ed alla relativa copertura
economica, con l’ulteriore precisazione che – in ogni caso- fino a tutto il
dicembre 2015 vi sarebbe stato il blocco delle assunzioni, fatta eccezione
per poche unità autorizzate dalla Regione. 5.1 Ora pare al Collegio che l’operato dell’Amministrazione sia
censurabile in ragione del disposto del citato art.5, comma 1, del D. Lgs.
n.517/1999 in base al quale l’individuazione dei docenti e ricercatori
universitari cui conferire compiti di attività assistenziale avviene sulla
base del Protocollo d’Intesa Regione/Università che rappresenta, ai sensi
dell’art.1 del D. Lgs. n.517/1999, l’atto con cui viene determinata
“l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Università…nel quadro della programmazione nazionale e
regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze
della didattica e della ricerca”. Il successivo comma 4 precisa che
“comunque” ai professori di prima e seconda fascia il Direttore Generale
dell’A.O.U. – previa intesa con il Rettore – attribuisce la responsabilità
ovvero la gestione di specifici “programmi” con lo scopo di integrare le
attività assistenziali, didattiche e di ricerca. 5.2 Nel caso di specie, sebbene nel Protocollo d’Intesa del 2004 il
ricorrente non era inserito nell’elenco nominativo del personale assegnatario
di attività assistenziale, tale circostanza comunque non giustificava la
mancata attribuzione al medesimo da parte del Direttore Generale della citata
responsabilità o gestione di un programma come correlata all’attività
didattica. Se è vero che la Delibera della Giunta Regionale n.1843 del 9
dicembre 2005 ha imposto dei limiti di spesa alle Aziende Ospedaliere
Universitarie, è altrettanto vero che essa ha circoscritto il turn-over nella
misura del 50% ed ha individuato solo limitazioni nell’assegnazione di nuovi
incarichi di struttura complessa, senza prevedere un impedimento assoluto
all’assunzione di personale. 6. Con tali premesse va dunque riconosciuta la fondatezza della pretesa
giudizialmente azionata e accertato il diritto dell’odierno ricorrente a
svolgere attività assistenziale sub specie di responsabilità di uno specifico
programma, come peraltro attribuito solo a decorrere dal luglio del 2013.
Quanto alla decorrenza di tale diritto, il termine iniziale può essere
individuato nel momento della nomina a professore ordinario quale avvenuta
nell’anno 2005, mentre il termine finale va fatto coincidere con il 1° luglio
2013 allorchè il ricorrente è stato inserito nell’attività assistenziale
quale Responsabile del Programma di Virologia e Microbiologia. 6.1 Parimenti va riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire la
connessa retribuzione a titolo di perdita di chance, attesa la
configurabilità dei relativi presupposti in termini di danno di natura
patrimoniale, nesso di causalità e colpa della PA. Sul punto la Sezione ritiene di prestare adesione all’orientamento
giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, III, 28.7.2015, n.3707) secondo il
quale “I fattori che valgono ad escludere la colpa e, quindi, la
responsabilità dell'amministrazione per i danni causati da un provvedimento
illegittimo, sono …quelli attinenti all'esistenza di contrasti
giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di
riferimento, alla formulazione poco chiara o ambigua delle disposizioni che
regolano l'attività amministrativa considerata, alla complessità della
situazione di fatto oggetto del provvedimento e alle pertinenti difficoltà
istruttorie e all'illegittimità derivante dalla successiva dichiarazione di
incostituzionalità della norma applicata con l'atto lesivo. In altri termini,
per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, ai fini
dell'accertamento della sua responsabilità aquiliana, occorre avere riguardo
al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca,
cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico nella
sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa
giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare
all'autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa
potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato
in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. A fronte,
infatti, di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di
azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell'Amministrazione potrà
essere affermata, sotto il peculiare profilo qui esaminato, nei soli casi in
cui l'azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed
evidente, i criteri della buona fede e dell'imparzialità, restando ogni altra
violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile.” 6.1.1 Ora non pare al Collegio che nel caso di specie siano integrate le
esimenti appena accennate, atteso che il più volte citato art.5, comma 4 del
D. Lgs. n.517/1999 è inequivoco nel prevedere il diritto al conferimento
degli incarichi di gestione o responsabilità di progetti, ciò
indipendentemente dalle previsioni contenute nel Protocollo d’Intesa
Regione/Università. Il danno da risarcire, poi, va commisurato alle retribuzioni che
sarebbero spettate in ragione del denegato affidamento del programma; sul
punto, atteso che il comma 4 del citato art.5 prevede l’assimilazione a tutti
gli effetti degli incarichi a quelli di responsabilità rispettivamente di struttura
complessa e di struttura semplice, considerato che la citata Delibera di
Giunta n.1843/2005 limitava l’assegnazione di nuovi incarichi di struttura
complessa, il danno da risarcire va commisurato alla retribuzione accessoria
prevista dal CCNL di riferimento per la responsabilità di struttura semplice. 7. Atteso il lasso di tempo trascorso dall’epoca dei fatti denunciati,
deve essere nominato fin d'ora un Commissario ad acta in caso di
inottemperanza dell’intimata Azienda Ospedaliera Universitaria - Seconda
Università degli Studi di Napoli cui, qualora si rendesse necessario il suo
intervento, andranno liquidate le spese come da dispositivo. Allo scopo viene
designato il Dirigente UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie
dell’Azienda Ospedaliera dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà
di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che entro il termine di
trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza (a cura di
parte ricorrente) darà corso al compimento – nei successivi 45 giorni - di
tutti gli atti per quanto ritenuto necessari per la piena ottemperanza al
giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti
eventualmente adottati medio tempore dall’Amministrazione. Il Commissario
potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati
burocratici dell’intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso
obbligo di garantire la massima collaborazione. 8. Per tali motivi il ricorso merita accoglimento con conseguenti
statuizioni come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla la nota impugnata e dichiara il diritto di parte
ricorrente a svolgere attività assistenziale ed a percepire la retribuzione
connessa. Nel caso di inottemperanza dell’Azienda Ospedaliera decorso il termine di
trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, nomina
Commissario ad acta il Dirigente UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie
dell’Azienda Ospedaliera dell’Università Federico II di Napoli, con facoltà
di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei
termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari
all’esecuzione della predetta sentenza. Determina fin d’ora in € 1.500,00 (millecinquecento/00) il compenso,
comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad
acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere
necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria. Condanna l’Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di
Napoli al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma
complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge,
nonché alla somma in favore di parte ricorrente come da motivazione; spese
compensate nei confronti della Seconda Università agli Studi di Napoli. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 20 giugno
2017 con l'intervento dei magistrati: Gabriele
Nunziata, Presidente FF, Estensore Francesco
Guarracino, Consigliere Brunella
Bruno, Primo Referendario
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