23.09.2004 free
CONSIGLIO di STATO - (richiesta di convenzionamento con Casa Circondariale; conferimento di incarico senza il previo colloquio con il Responsabile dell’area sanitaria)
Massima:
Nel caso in cui l'Amministrazione Penitenziaria decida di attivare una seconda convenzione nella stessa branca, a fronte di un incremento delle prestazioni necessarie, il parere del medico già convenzionato deve intervenire nella fase in cui si decide lo sdoppiamento dell’incarico e vizia, se omesso, la relativa deliberazione; in nessun modo, invece, può ritenersi che la convenzione demandi allo specialista convenzionato un giudizio sulle capacità professionali del collega aspirante al nuovo incarico già formalmente istituito.( a cura di Dirittosanitario.Net)
sentenza N.5087/2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14 luglio 2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
.. il dr. ...., non costituito in giudizio; e nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale ex lege domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione I di Lecce 19 settembre 2002 n. 4561; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di Consiglio del 22 aprile 2004 il Consigliere A. Anastasi; udito l’avvocato Vantaggiato e l’avvocato dello Stato W. Ferrante; Ritenuto e Considerato quanto segue in
FATTO
Il dr. ... ha presentato domanda di convenzionamento per l’anno 2002 nella specialità di odontostomatologia presso la Casa circondariale Nuovo Complesso di Lecce. Risultando tale domanda l’unica pervenuta, la Amministrazione penitenziaria ha stipulato detta Convenzione in data 30.5.2002. Il conferimento dell’incarico professionale de quo è stato impugnato con ricorso al TAR Lecce dal dr. ..., già convenzionato per la medesima branca e perciò incaricato di prestare assistenza specialistica a tutti i reclusi negli istituti siti nella Città. Con la sentenza in epigrafe indicata – adottata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 come modificata dalla legge n. 205 del 2000 - il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento viziato per eccesso di potere e violazione di circolare, in quanto l’incarico era stato conferito senza il previo colloquio con il Responsabile dell’area sanitaria.
Riteneva altresì il Tribunale la fondatezza della censura mediante la quale si deduceva la violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, in quanto l’attivazione di una nuova Convenzione avrebbe comportato (a parità di prestazioni professionali) un incremento dei compensi da erogare. Infine il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato senza richiedere il previo parere dello specialista già convenzionato, da richiedersi ai sensi dell’art. 9 della Convenzione stipulata tra questi e l’Amministrazione penitenziaria. La sentenza è impugnata dal dr. .. che ne chiede l’annullamento, eccependo l’inammissibilità del ricorso di primo grado sotto diversi profili e rilevando nel merito che, comunque, il colloquio col Responsabile dell’area sanitaria è previsto ai fini selettivi solo in caso di una pluralità di domande di convenzionamento.
Si è costituita l’Amministrazione, anch’essa deducendo l’infondatezza del ricorso di primo grado. All’Udienza del 22 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’evidente fondatezza nel merito dell’appello induce il Collegio a prescindere da ogni approfondimento in ordine alle eccezioni mediante le quali l’appellante torna a contestare sotto diversi profili l’ammissibilità del ricorso di primo grado. Con il primo motivo l’appellante deduce che – diversamente da come ritenuto dal Tribunale - il previo colloquio col Responsabile dell’area sanitaria non era necessario in una fattispecie in cui un solo specialista aveva chiesto di accedere al convenzionamento. Il mezzo è fondato.
La legge 9.10.1970 n. 740 – recante Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria – dopo aver previsto che il Servizio sanitario non di ruolo nelle carceri è prestato da medici incaricati, così dispone al comma 1 dell’art. 52: "Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.”. Le modalità del conferimento degli incarichi professionali ai medici specialisti sono in concreto dettate da due circolari (nn. 3408 del 25.11.1995 e 3456 del 21.6.1997) diramate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D.A.P..
In particolare, la prima delle citate circolari prevede che la graduatoria del personale medico aspirante al convenzionamento sia predisposta dal Direttore dell’istituto in automatica applicazione di criteri prestabiliti per la valutazione dei titoli accademici e di servizio. La seconda circolare prevede poi, in sostanza, che il Direttore dell’istituto unitamente al Medico responsabile dell’area sanitaria sottoponga gli aspiranti inseriti in graduatoria a colloquio onde selezionare il prescelto, sulla base delle attitudini intellettuali, sociali ed emozionali al servizio. Ne consegue chiaramente che il colloquio assume rilievo – ed è formalmente presupposto – solo nel caso in cui si tratti di selezionare tra i vari specialisti inseriti in graduatoria, mentre non è necessario allorchè, come nel caso in esame, la graduatoria consti di un unico nominativo. Diversamente ragionando, in presenza di un unico aspirante il colloquio stesso verrebbe ad assumere una funzione – quella di accertamento dell’idoneità professionale dell’incaricando – non prevista dalla legge, la quale si limita a richiedere quale requisito minimo il possesso del titolo specialistico per l’espletamento dell’incarico.
Con il secondo motivo l’appellante contesta quanto statuito dal TAR in ordine alla violazione del disposto dell’art. 9 della Convenzione stipulata a suo tempo fra il dr. Montanaro e l’Amministrazione. Anche questo mezzo è fondato.
Al riguardo, si rileva che l’art. 9 della citata Convenzione prevede in effetti la consultazione dello specialista già convenzionato nel caso in cui l’Amministrazione – a fronte di un incremento delle prestazioni necessarie – decida di attivare una seconda convenzione nella stessa branca. Tanto premesso, si osserva però – a prescindere da ogni approfondimento circa la rilevanza in altro procedimento amministrativo degli obblighi di natura convenzionale e paritetica così assunti dall’Amministrazione – che il mancato rispetto dell’obbligo di consultazione assunto dalla P.A. con la citata clausola convenzionale può avere riflessi vizianti solo sul provvedimento col quale la Direzione ha deliberato l’attivazione di una seconda convenzione e sulla relativa autorizzazione.
In altri termini, a tutto voler concedere, il parere del medico già convenzionato deve intervenire nella fase in cui si decide lo sdoppiamento dell’incarico e vizia, se omesso, la relativa deliberazione; in nessun modo, invece, può ritenersi che la convenzione demandi allo specialista convenzionato un giudizio sulle capacità professionali del collega aspirante al nuovo incarico già formalmente istituito. Quanto sopra comporta l’accoglimento del mezzo in rassegna, poichè il dr.... non ha impugnato i provvedimenti (richiesta di attivazione di nuova convenzione a firma del Direttore della Casa circondariale in data 21.1.2002 e autorizzazione D.A.P. in data 5.2.2002) effettivamente lesivi, adottati senza la sua previa consultazione, nè direttamente nè quali atti specificamente presupposti al concreto conferimento del nuovo incarico al dr...
Fondato è anche il terzo motivo, mediante il quale l’appellante deduce l’insussistenza della violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa riscontrata dal TAR. Per comprendere l’esatta portata della censura ritenuta fondata dal TAR va ricordato che, come precisato in premessa, il compenso unitario corrisposto dall’Amministrazione per ciascuna prestazione svolta dal sanitario convenzionato è inversamente proporzionale al numero complessivo delle prestazioni stesse, di talchè – in termini meramente finanziari – dato il numero delle prestazioni necessarie risulta più “conveniente” per l’erario che queste siano eseguite da un solo sanitario, il quale appunto sarò remunerato a tariffa decrescente.
Tanto premesso, si rileva innanzi tutto che, come dedotto dall’Amministrazione, il principio di economicità dell’azione amministrativa e più in generale quello di ragionevolezza vanno perseguiti nel rispetto degli altri principi costituzionali ed in particolare di quello che tutela il diritto alla salute nei confronti di tutti i cittadini, ivi compresi i detenuti verso i quali l’Amministrazione penitenziaria ha obblighi particolarmente pressanti, trattandosi di soggetti affidati alla sua custodia. Indipendentemente da ciò, appare comunque evidente che il ricorrente – anche a voler ammettere il suo titolo a censurare sotto questo profilo le discrezionali scelte organizzative della P.A. – avrebbe dovuto in ogni caso contestare tempestivamente il provvedimento di sdoppiamento, essendo questo l’atto che effettivamente gli preclude di conservare il livello di compensi in precedenza raggiunto. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’appello va perciò accolto e in integrale riforma della sentenza impugnata va quindi respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente nei confronti del controinteressato e possono essere compensate nei confronti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado. Condanna il dr.... al pagamento in favore del dr. ... di Euro 3000,00 per il giudizio d’appello ed Euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio