22/09/2016 free
Narcolessia: richiesta risarcitoria nei confronti del Ministero dei trasporti per intervenuta sospensione della patente.
Nel caso in esame, non è veramente in discussione la genesi e l’eziologia della narcolessia, disturbo neurologico non psichiatrico probabilmente autoimmune, cronico ma non letale, le cui cause vanno ricercate in fattori degenerativi dei neuroni che regolano la sonnolenza e l’alternanza sonno / veglia.
Tuttavia, se è sufficientemente notoria l’assenza d’una terapia diretta contro le cause che producono la sintomatologia narcolettica, ai fini giuridici va rammentato che tal patologia è fonte di problemi gravi, soprattutto per gli incidenti stradali da essa provocati o indotti.
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N. 03725/2016REG.PROV.COLL.
N. 04929/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4929/2010 RG, proposto da..., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bellesi e Maria Stefania Masini, con domicilio eletto in Roma, via A. Gramsci n. 24,
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 539/2009, resa tra le parti e concernente il risarcimento dei danni a favore dell’appellante, a seguito della sospensione della sua patente di guida ctg. C e del conseguente suo licenziamento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 23 giugno 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Bellesi e Masini e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Il 27 aprile 1995 il sig. .... provocò, quale autotrasportatore dipendente dalla Berni s.r.l., un grave incidente stradale in cui persero la vita due persone.
Disposta la sospensione della sua patente di guida, il 20 novembre 1995 il sig. .... fu sottoposto a visita medica di controllo dalla Commissione medica locale - CML di Livorno, che gli diagnosticò una «verosimile narcolessia» con conseguente inidoneità alla guida d’ogni tipo d’autoveicolo. Ma il successivo 30 gennaio 1996 la CMO presso l’Ospedale militare di Firenze a sua volta sottopose il sig. .... a visita e lo riconobbe idoneo alla guida di veicoli con patente CE.
Sicché egli propose gravame gerarchico contro l’esito del giudizio reso dalla CML di Livorno, ma il suo datore di lavoro richiese ed ottenne che il sig. .... fosse sottoposto a nuova visita. La CS – Commissione sanitaria dell’AUSL di Livorno, il 15 ottobre 1996, lo giudicò inidoneo a svolgere le mansioni di autista, donde il suo licenziamento per giustificato motivo. Tal ultimo giudizio fu poi confermato il 20 febbraio 1997 dalla CML di Livorno, quale «probabile narcolessia per tipizzazione», di talché il successivo 8 aprile fu disposta la revoca della patente in capo al sig. .....
2. – In esito ad un nuovo ricorso gerarchico e alla nuova visita medica del 20 agosto 1997, l’allora Ministero dei trasporti e della navigazione confermò, in data 19 marzo 1998, la parziale inidoneità del sig. .... alla guida dei veicoli di ctg. CE.
Avverso tal statuizione il sig. .... insorse allora innanzi al TAR Toscana col ricorso n. 1790/98 RG, deducendone vari profili d’illegittimità. Con l’ordinanza del 25 gennaio 2005, il TAR dispose nei confronti del ricorrente una verificazione, in esito alla quale, e dopo altre vicissitudini, l’8 luglio successivo questi fu dichiarato «attualmente esente da patologie neurologiche, in parte di tipo narcolettico». Dal che l’accoglimento, con la sentenza n. 5529 del 3 novembre 2005 (ormai passata in giudicato), della pretesa così azionata.
3. – Pertanto, quest’ultimo adì nuovamente il TAR Toscana, con il ricorso n. 1563/2006 RG, per il risarcimento dei danni da lui subiti, compresi quelli morali ed esistenziali, a causa dell’illegittimità del provvedimento ministeriale annullato. L’adito TAR, con sentenza n. 539 del 26 marzo 2009, ne respinse però la domanda risarcitoria, in quanto la P.A. non era incorsa in «… un cattivo uso della discrezionalità tecnica… né in colpa grave…».
Appellò quindi il sig. ...., col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità di tal sentenza per: A) – non aver considerato quanto accertato dalla sentenza n. 5529/2005 circa l’erronea diagnosi circa la probabile narcolessia, a seguito d’un nuovo ed approfondito accertamento sanitario già presente agli atti di quel giudizio ed in relazione alla peculiare natura cronica di probabile origine genetica che va riconosciuta alla narcolessia; B) – la qualità e l’intensità dei danni subiti a causa del provvedimento del Ministero, che costrinse l’appellante a cessare la propria attività di autotrasportatore. Resiste nel presente giudizio il Ministero intimato, che conclude per il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
4. – L’appello non convince e va rigettato.
Nel caso in esame, non è veramente in discussione la genesi e l’eziologia della narcolessia, disturbo neurologico non psichiatrico probabilmente autoimmune, cronico ma non letale, le cui cause vanno ricercate in fattori degenerativi dei neuroni che regolano la sonnolenza e l’alternanza sonno / veglia.
Tuttavia, se è sufficientemente notoria l’assenza d’una terapia diretta contro le cause che producono la sintomatologia narcolettica, ai fini giuridici va rammentato che tal patologia è fonte di problemi gravi, soprattutto per gli incidenti stradali da essa provocati o indotti. Invero, fino al 2009, le CML, per valutare soggetti affetti da narcolessia, non avevano strumenti obbiettivi, né erano coadiuvati da linee-guida unitarie e precise per valutare l’idoneità dei titolari di patenti di guida che versassero in tal malattia o altri disturbi del sonno. Con la novella recata dagli artt. 23 e 33 della l. 29 luglio 2010 n. 120 agli artt. 119, 128 e 186/187 del Dl 30 aprile 1992 n. 285 (Cod. strada), sono state stabilite nuove e più rigorose norme in tema di accertamenti sull’idoneità al rilascio ed al rinnovo di patenti di guida dei veicoli e, inoltre, sono intervenute le linee-guida sulla valutazione di tal idoneità a cura delle CML. Sicché, per i pazienti di narcolessia e con la consapevolezza che costoro, ove avvertiti della malattia, tendono ad assumere comportamenti all’uopo attenti ed adeguati per evitare incidenti alla guida, la tendenza è di limitare l’idoneità ai guidatori professionisti che, tranne in casi eccezionali, dovranno esser reputati non idonei.
5. – Questa doverosa precisazione preliminare descrive lo stato dell’arte sul trattamento degli effetti della narcolessia sulla guida dei veicoli, prima e dopo l’emanazione della sentenza n. 5529/2005, in virtù della quale fu annullato il giudizio di parziale inidoneità dell’appellante alla guida. Essa serve pure al Collegio per chiarire il proprio avviso sulla presente controversia.
Invero, il TAR, nella sentenza appellata, ha respinto la pretesa risarcibilità del danno, a seguito del predetto annullamento, per due ragioni: 1) – l’oggettiva difficoltà d’accertamento della patologia narcolettica; 2) – l’impossibilità d’escludere un’evoluzione favorevole della malattia.
Ebbene, in ordine al profilo sub 1), non ha motivo il Collegio di discostarsi dall’autorevole dottrina fatta constare nel corso della disposta verificazione, nel primo giudizio innanzi al TAR, su natura ed eziologia della narcolessia in genere. Per affermare l’effettiva responsabilità aquiliana del Ministero intimato, tuttavia, occorre verificare se quest’ultimo, nel 1998, avesse avuto una seria, ragionevole e motivata alternativa per disattendere, nell’arco di tempo tra il 1995 e l’ultima visita medica sul sig. .... in data 20 agosto 1998, le risultanze dell’incidente occorsogli ed i quattro pareri sfavorevoli nei di lui confronti. E ciò a più forte ragione, se si considerano, oltre agli effetti letali di quel sinistro, la mancanza di linee-guida unitarie per la diagnosi della narcolessia ed il trattamento dei conseguenti giudizi d’idoneità alla guida, stante anche la non facile identificazione delle cause di tal malattia e dei fattori che la fanno manifestare. Tanto per tacer del fatto, reso evidente dalla scansione dei vari eventi e del primo giudizio innanzi al TAR, che il definitivo accertamento sull’assenza di siffatta patologia nel sig. .... fu effettuato solo nel 2005, ossia dieci anni dopo l’incidente occorsogli e sette anni dopo l’ultima visita collegiale compiuta su di lui, dunque, in un contesto di conoscenze certo più raffinato del passato.
Queste ultime considerazioni tornano utili al Collegio per svolgere una più compiuta disamina del profilo sub 2).
Nel caso in esame, fu doverosa la valutazione dell’idoneità alla guida effettuata a seguito della causazione di un incidente stradale, i cui accertamenti tecnici, condotti da strutture sanitarie pubbliche a ciò deputate, furono strettamente interrelati, anzi conformativi della scelta del Ministero intimato. Questa si pose allora come doverosa rispetto a tali premesse, per ragioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In altri termini, una volta indicata quattro volte come probabile e verosimile la narcolessia in capo al sig. ...., le sottese esigenze di sicurezza e di precauzione portarono il Ministero a disporre di conseguenza, senza necessità di ricercare altre soluzioni. Sicché non irrazionale, arbitraria o erronea deve dirsi l’esclusione della responsabilità aquiliana di tal P.A. per la mera illegittimità del giudizio di inidoneità: A) – per mancanza di dolo o di colpa grave (non rinvenendosi la manifesta erroneità o la trascuratezza nell’emanare il decreto del 1998); B) – perché l’illegittimità in sé d’un provvedimento non è fonte in via automatica di responsabilità; C) – perché il danno subito dal sig. .... deriva più da un assai dubbio licenziamento che da comportamenti ed atti della P.A. intimata.
Di tutto ciò il TAR, da ultimo, ha dato seria e buona contezza, con argomenti che l’appellante non riesce a confutare seriamente.
6. – In definitiva, l’appello va respinto, ma la complessità della vicenda e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4929/2010 RG in epigrafe), lo respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo Filippo Patroni Griffi