19.06.03 free
TAR PUGLIA - (sulle prestazioni del servizio di guardia infermieristica, esercitate negli Istituti di prevenzione e pena ai sensi dell'art. 53 L. 9 ottobre 1970 n. 740 e sulla non configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato)
REPUBBLICA ITALIANA Nr. 2394/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Nr. 164/1998
Sede di Bari - Sezione Prima Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 164/1998, proposto da MAURANTONIO ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’Avv. Enzo Augusto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari alla via Cognetti n. 25;
C O N T R O
• il Direttore della Casa Circondariale di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
• il Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
per l’accertamento
della simulazione della convenzione stipulata il 26.10.97, limitatamente alla qualificazione del rapporto di lavoro quale locatio operis e nella parte in cui appone a tale rapporto il termine temporale; nonché, per l'annullamento parziale dell’accordo individuale per l'espletamento del servizio tecnico infermieristico negli istituti penitenziari stipulato in data 26.10.1997, avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale per l’assolvimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nella parte in cui indebitamente qualifica come professionale, anziché dipendente, la prestazione, e nella parte in cui si appone ad essa il termine temporale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direttore della Casa Circondariale di Bari e del Ministero di Grazia e Giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 7 maggio 2003 la relazione del Cons. Amedeo Urbano e uditi, altresì, l’Avv. D’Addabbo per E. Augusto e l’Avv. dello Stato W. Campanile;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 24 dicembre 1997, Maurantonio Elisabetta ha chiesto che sia dichiarata la simulazione della convenzione stipulata il 26.10.97, limitatamente alla qualificazione del rapporto di lavoro quale locatio operis e nella parte in cui appone a tale rapporto il termine temporale.
La ricorrente ha anche chiesto l'annullamento parziale dell’accordo individuale per l'espletamento del servizio tecnico infermieristico negli istituti penitenziari, stipulato in data 26.10.1997, avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale per l’assolvimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nella parte in cui indebitamente qualifica come professionale, anziché dipendente, la prestazione, e nella parte in cui si appone ad essa il termine temporale.
Si é dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per illogicità, nonché per sviamento. Eccesso di potere per falsa, arbitraria, erronea o travisata considerazione di presupposti di fatto e di diritto: illogicità manifesta. Violazione di principi di buon andamento (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per falsa, arbitraria, erronea o travisata considerazione dei presupposti. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buon andamento.
Erroneamente si é qualificato il rapporto, sorto in forza della convezione 26.10.1997, come rapporto di prestazione d’opera autonoma e professionale, giacché nella specie si era costituito, sussistendone tutti gli elementi essenziali, un rapporto di lavoro subordinato.
Costituitosi in giudizio, il Ministero di Grazia e Giustizia ha eccepito l’inammissibilità delle domande formulate dalla ricorrente, perché dirette a far accertare l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, che sarebbe, però, affetto da nullità insanabile; nonché, l’irricevibilità delle stesse, perché tardive.
Il Ministero ha anche dedotto l’infondatezza, nel merito, dei motivi di ricorso.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità, sollevate dalla difesa erariale, stante la manifesta infondatezza del ricorso.
Orbene, scaduto il contratto, stipulato il 9.11.1990 ai sensi dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in forza del quale aveva iniziato a prestare servizio in qualità di infermiera presso la Casa Circondariale di Bari, la ricorrente ha stipulato il 26.10.1997 un nuovo contratto di prestazione d’opera libero-professionale.
Sostiene l’interessata che l’accordo, dichiarato con la citata convenzione, avrebbe dissimulato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
Quale prova della simulazione, l’istante ha, quindi, fatto presente che, ad oggi, le sue prestazioni hanno avuto i connotati propri del rapporto di pubblico impiego, essendo state rese in favore dello Stato, nell’adempimento dei fini istituzionali della Casa penale di Bari, sotto le direttive dell’Amministrazione del carcere ed in base ad un orario e ad una retribuzione predeterminati.
Osserva, tuttavia, il Collegio che tutte le circostanze sopra enumerate non provano l’assunto della ricorrente, poiché ella, a fronte del diritto alla riscossione di un compenso orario nella misura determinata dal Ministro per la grazia e giustizia, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, si era impegnato ad osservare le prescrizioni impartite dall'Autorità amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonché le relative modalità di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnica, ed a prestare la propria opera secondo turni di guardia predisposti dal direttore dell'istituto penitenziario, garantendo, comunque, nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.
Le manifestazioni del rapporto contrattuale sono state, perciò, del tutto aderenti alla volontà di porre in essere un contratto di prestazione d’opera intellettuale, dichiarata dalle parti con la sottoscrizione della convenzione, di cui é causa, e - secondo l’insegnamento della suprema Corte di Cassazione, Sez. un., 19 marzo 1990, n. 2286- allorquando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.
Peraltro - di recente, il Consiglio di Stato (sez. IV, 17 aprile 2002, n. 2029) ha avuto occasione di precisare ed il Tribunale non ha motivo per discostarsene - le prestazioni del servizio di guardia infermieristica, esercitate negli istituti di prevenzione e di pena a norma dell'art. 53 della legge n. 740/1970, non configurano un rapporto di lavoro subordinato, non essendo previsto l'inserimento dei prestatori d'opera nell'apparato amministrativo e dovendosi escludere che tali rapporti di prestazione d'opera, così come quelli di prestazione del servizio di guardia medica (disciplinati dall'art. 51 stessa legge), possano essere regolati in modo difforme dalle previsioni della legge.
Pertanto, alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso in esame va respinto, perché, con la convenzione 26.10.1977, le parti non vollero costituire un rapporto di lavoro subordinato (qualificabile di pubblico impiego) tra la ricorrente e l’Amministrazione penitenziaria.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari - Sezione I, Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2003 con l’intervento dei Magistrati:
Dott. GENNARO FERRARI PRESIDENTE
Dott. AMEDEO URBANO CONSIGLIERE, Rel.
Dott. FABIO MATTEI REFERENDARIO.