17/08/2016 free
I limiti alla condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla PA, in fase concorsuale
Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla PA (es. attribuzione di un punteggio inferiore a quello autostimato dal candidato) il giudice non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione giudicatrice) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 18-01-2016, n. 134
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2010, proposto da:
K.L., rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore De Felice, V. Enzo Gigante, domiciliata presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Calo', domiciliata presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
nei confronti di
B.F.;
per l'annullamento
della Deliberazione del D.G. della A.S.L. Brindisi n. 1590 datata 7.5.2010, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio in data 7.5.2010, di presa d'atto delle risultanze e dichiarazione dei vincitori del "Concorso pubblico per titoli ed esami a 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna per le Unità Operative di Lungodegenza" bandito con deliberazione n. 309 del 9.2.2009 del D.G. della prefata Azienda Sanitaria Locale;
degli atti della procedura e della graduatoria finale del concorso;di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il dott. Marco Rinaldi e udito l'avv. S. De Felice per la ricorrente;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami a 3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna per le Unità Operative di Lungodegenza, classificandosi al 16 posto della graduatoria di merito: con il ricorso all'esame contesta la valutazione dei titoli effettuata dalla commissione giudicatrice, dolendosi in particolare della mancata valutazione di alcune precedenti esperienze lavorative e dell'inadeguata valutazione di taluni titoli.
Resiste l'ASL, contrastando le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica: nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato l'amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati).
Nell'attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d'insegnamento ecc., l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
La ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della PA o ad autostimare differentemente i titoli posseduti, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità del giudizio compiuto dalla commissione giudicatrice, organo cui la legge riserva la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica.
Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla PA (es. attribuzione di un punteggio inferiore a quello autostimato dal candidato) il giudice non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione giudicatrice) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA.
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, non emergono profili di palese inattendibilità nella valutazione dei titoli e più in generale nelle operazioni tecniche compiute dalla PA.
La mancata valutazione dell'esperienza prestata dalla ricorrente quale medico del 118 presso l'ASL di Taranto non appare inattendibile o manifestamente irragionevole, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, sub specie di lavoro "parasubordinato", che, per le modalità di svolgimento, non può essere pienamente equiparato al lavoro subordinato (Consiglio di Stato 3239/09 "ove non vengano in evidenza elementi certi a sostegno dell'obbligo di esclusività del rapporto e della sussistenza di un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'amministrazione, deve negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego"; sulla natura autonoma dei rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali vedi anche Cass. 8457/2011 ove, sia pure ad altri fini, si sottolinea che tali rapporti hanno natura libero-professionali e si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo).
Non appare inattendibile o manifestamente irragionevole neppure la mancata valutazione delle restanti esperienze lavorative prestate dalla ricorrente (guardia medica, medico per immigrati, ecc) sia perché prestate in rapporto di convenzionamento sia perchè non rientranti nella tabella di valutazione predisposta dalla Commissione.
Anche il punteggio attribuito dalla commissione di esperti ai titoli scientifici della ricorrente (pubblicazioni, corsi di studio, incarichi d'insegnamento et similia) - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle commissioni di esame o di concorso - non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità che caratterizza le valutazioni tecnico-discrezionali.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore