28/07/2016 free
Legge 104/92 : lesione del diritto alla istruzione e risarcimento del danno
"il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela ex artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.".
In particolare, "l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno"
L'aver limitato il numero delle ore di studio , con ragionevole probabilità, ha accresciuto, per il periodo di tempo considerato, le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 20-07-2016, sentenza n. 8320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3753 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore ....
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del -OMISSIS- con cui -OMISSIS-ha assegnato al ricorrente le ore di sostegno per l'a.s. 2015/2016;
nonché per la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno esistenziale patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e -OMISSIS-
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato che parte ricorrente si lamenta del fatto che il proprio figlio minore, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co.3, L. n. 104 del 1992, perché affetto da gravi e documentate forme di disturbo (-OMISSIS-), non ha potuto usufruire per l'a.s. 2015/2016 del numero massimo di ore di sostegno consentite dalla legge (pari a n. 22) con rapporto uno a uno, come espressamente richiesto dal Centro Clinico presso il quale è in cura (-OMISSIS-);
Rilevato, infatti, che il -OMISSIS- -OMISSIS-posto dal resistente Istituto ha assegnato, per l'a.s. 2015/2016, solo 8 ore di sostegno a fronte delle 20 richieste dal medico curante;
Rilevato che l'anno scolastico 2015/2016, in relazione al quale è stata richiesta l'assegnazione di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, si è concluso, ma residua comunque l'interesse di parte ricorrente ad una pronuncia accertativa del diritto a fini sia risarcitori che conformativi, anche relativamente ai successivi anni scolastici;
Considerato, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale in materia, che "il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela -OMISSIS-ta dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.". In particolare, "l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la -OMISSIS-posizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno" (così, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317);
Ritenuto che, nel caso di specie:
a) è documentata non solo la situazione di disabilità grave del minore, ma anche la necessità, attestata dagli organi medici, dell'assegnazione dell'insegnante di sostegno per il massimo delle ore (v. certificazione medica allegata).
b) deve ritenersi che la scelta della amministrazione scolastica di assegnare al minore un numero nettamente inferiore di ore rispetto a quanto indicato come necessario (ore 8 settimanali, anziché 22), non sia adeguatamente motivata con riguardo al discostamento dalle prescrizioni mediche allegate;
c) in applicazione dell'art. 34, co. 1, c.p.a., deve essere riconosciuto al minore il diritto all'insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui si fonda (disabilità grave; necessità di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica);
Considerato, quanto alla domanda risarcitoria, sulla base dell'ormai consolidato orientamento del Suprema Corte di Cassazione che "il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c. , può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. -essere desunto da massime di comune esperienza (cfr., più di recente, Cass. n. 777/15).
Tuttavia, è pur sempre necessario (v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08), al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito:
a) abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c. , giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile);
b) che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. );
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità." (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. lavoro, Sent., 4 febbraio 2016, n. 2217; cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 26973/2008; Cons. St., III, 25 febbraio 2014, n. 906);
Ritenuto, nel caso di specie, ricorrere tutti i sopra elencati presupposti per l'accoglimento della proposta domanda risarcitoria, vertendosi in ipotesi di lesione del fondamentale diritto allo studio, protrattasi per un intero anno scolastico e potendosi desumere il danno patito mediante il ricorso alle presunzioni semplici allegate da parte ricorrente, ovvero:
- la documentazione medica attestante la situazione di grave disabilità in cui versa il minore e la richiesta affinchè in ambito scolastico possa usufruire del massimo delle ore di sostegno consentite con rapporto 1:1;
- l'aver usufruito per l'a.s. 2015/2016 unicamente di n. 8 ore di sostegno settimanali contrariamente a quanto avvenuto nel corso del precedente a.s. 2014/2015 quando è stato invece consentito al minore di usufruire del numero massimo di ore pari a 22;
Ritenuto, secondo le massime di esperienza tratte dalla scienza medica, che le sopra riferite condizioni abbiano, con ragionevole probabilità, accresciuto, per il periodo di tempo considerato, le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda risarcitoria, e per l'effetto di condannare la resistente amministrazione, al risarcimento del danno quantificato in via equitativa, in misura pari a Euro 800,00, per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancata assistenza da parte dell'amministrazione per tutto il periodo ricompreso nell'intero a.s. 2015/2016;
Ritenuto, infine di condannare le resistente amministrazione alla refusione delle spese di lite, come in dispositivo liquidate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in parte motiva.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore