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CASSAZIONE CIVILE – (incompatibilità tra medicina generale, pediatria, continuità assistenziale ed ipotesi risarcitorie )

17.12.2007
In sintesi:
§ - Il divieto imposto dal D.P.R. n. 484 del 1996, art. 4, applicabile ratione temporis alla fattispecie, per cui non è possibile che uno stesso sanitario sia titolare di due distinti incarichi a tempo indeterminato, in particolare che possa essere convenzionato sia come medico di base che come pediatra, viene derogato, almeno parzialmente, per la continuità assistenziale, ossia per i servizi di guardia medica che debbono essere comunque assicurati per garantire in ogni momento l'assistenza medica per i casi di emergenza, e che, pur se obbiettivamente gravosi (se non altro per l'obbligo del sanitario di tenersi a disposizione degli assistiti) non interferiscono come tempi con le prestazioni ordinarie di un rapporto convenzionato. Le parti hanno stabilito, così, che questi incarichi di...

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