19.07.2004 free
TAR CAMPANIA - ( per la emissione del decreto ingiuntivo in favore dei laboratori accreditati, si ritorna alla competenza del Giudice Ordinario)
§ - In base all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici esercizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità.(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA n. 10473/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA NAPOLI
QUINTA SEZIONE nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO Presidente UGO DE MAIO Consigliere relatore MARIANGELA CAMINITI Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 8005/2004 proposto da: CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO ... rappresentato e difeso da: BOTTONI FABIO con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.PASQUALE A CHIAIA,58 presso BOTTONI FABIO contro
A.S.L. NAPOLI 4 per l' ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c.; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Udito il relatore Cons. UGO DE MAIO Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;
considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge 205 del 2000;
premesso che il ricorrente chiede il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; rilevato che:
- in base all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici esercizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità;
- la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronuncie della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 );
ritenuto, pertanto, il difetto di giurisdizione del T.a.r. sul ricorso in esame, il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario;
ravvisato che la mancanza di contraddittori costituiti in giudizio esime dalla pronuncia sulle spese di causa
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. 5 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 8 e 15 luglio 2004.