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Cassazione Civile – (no alla esenzione Iva per le prestazioni del chiropratico)

11.11.2014
In sintesi:
La Commissione tributaria regionale (giudice d’appello), aveva evidenziato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia l'esenzione per le prestazioni sanitarie previste in materia di IVA andava riconosciuta al contribuente che, in possesso di laurea in chiropratica costituente titolo per l'attività professionale, esercitava attività di cura della persona. A seguito di ricorso della Agenzia delle Entrate, sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte evidenziando che la modifica normativa intervenuta nel 2007 non ha integrato gli elementi necessari per inserire la professione del chiropratico fra quelle sanitarie per le quali il legislatore ha inteso garantire il diritto all'esenzione IVA. Nessuna disposizione è stata introdotta per qualificare la tipologia delle prestazioni...

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