01.06.2015 free
Tar Lazio : violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali - ammissione in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015
N. 07602/2015 REG.PROV.COLL.
N. 08282/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8282 del 2014, proposto da:
..., rappresentata e difesa dagli avvocati ..
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Genova, Universita' degli Studi di Bari, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
.... non costituiti;
per l'annullamento
della graduatoria unica nazionale del concorso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Genova e di Universita' degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio ritiene che questione possa essere decisa con decisione in forma semplificata ex art.74 C.p.a, in considerazione dei molteplici precedenti conformi (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015).
Il ricorso va accolto, in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure (ivi compresa quella relativa al mancato riconoscimento del percorso scolastico, la cui fondatezza è già stata riconosciuta con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014).
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 – che sono state seguite anche per l’anno acc. 2014/2015 - l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude la ricorrente, con consequenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Considerato che parte ricorrente, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, è stata ammessa in via cautelare alla frequenza del corso in argomento, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall’articolo 30, comma 2, c.p.a..
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)