27.07.2005 free
TAR PUGLIA - (sulla richiesta di riconoscimento di specifico punteggio, per i servizi prestati quale medico convenzionato)
§ - Ai fini del riconoscimento dello specifico punteggio per i servizi prestati , ai fini concorsuali, in ordine alla disposizione del 4^ co. lettera b) art. 27 del dPR 10.12.1997 per cui competerebbero punti 0,50 per anno, non sono sufficienti quelli svolti nell'ambito della guardia medica, quale sostituto o a tempo indeterminato, ovvero ancora quale medico di medicina generale , in qualita' di convenzionato, posizioni lavorative queste che all’evidenza non possono ascriversi alla categoria del servizio di ruolo che la norma invece richiede.(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 3108/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sede di Bari – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1454 del 2002, proposto da Signorile F.a., rappresentato e difeso dall’avv. Donato Antonio Muschio Schiavone e domicilio eletto in Bari alla Via Putignano n. 158 c/o lo studio dell’avv. Antonio Vinci; contro
l’AUSL Ba/5, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita, e nei confronti di Sannace Carmela e Filoni Claudio Antonio Maria, non costituiti; per l'annullamento
della deliberazione del D.G. della AUSL Ba/5 ad oggetto “Presa d’atto dell’esito dell’Avvisio Pubblico di dirigenete medico ex 1^ livello di Oftalmologia. Approvazione della graduatoria. Conferimento incarico a tempo indeterminato” del 30.4.02 n. 393, successivamente conosciuta, nella parte in cui si recepisce ed approva il risultato dell’avviso pubblico per soli titoli di Dirigente Medico ex 1^ liv., disciplina di Oftalmologia, indetto con deliberazione n. 3 dell’11.1.02, rectius la graduatoria di merito del 4.4.02 formulata dall’apposita commissione, nominata con delibera n. 287 del 29.3.02 e cristallizzata in un verbale costituente parte integrante della impugnata deliberazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle sue difese; Visti tutti gli atti della causa; Alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore il Cons. Vito Mangialardi, udito per la parte ricorrente l’avv. presente come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato e depositato rispettivamente il 22 luglio e 3 ottobre 2002, il ricorrente medico impugna il provvedimento del D.G. della AUSL di presa d’atto della procedura concorsuale (Avviso Pubblico) per dirigente medico di 1^ livello di Oftalmologia. Premette nel breve atto introduttivo che nella relativa confezionata graduatoria (in cui viene ad occupare il 15^ posto con punti 1,225/20) è mancata l’assegnazione di ulteriori punti 3,999 che avrebbero comportato un significativo differente risultato finale.
Deduce: Violazione dpr. 483/1997, d.lgs. n. 165/01 ed eccesso di potere. Rappresenta a riguardo che il servizio quale medico delle pubbliche amministrazioni (tra cui pacificamente sono da annoverarsi le AUSL) vale punti 0,50 per anno giusto artt. 27, co.4 lett. B del dpr n. 483 /97, per cui è assolutamente incomprensibile l’assunto secondo il quale i vari servizi presso le ASL svolte dal ricorrente non siano stati calcolati affatto ai fini del calcolo del punteggio nella parte relativa al “curriculum formativo e professionale”. L’interessato ha prestato servizio a tempo indeterminato come titolare di Guardia medica ovvero di continuità assistenziale per un totale di 61 mesi, equivalenti a 2,5416 punti; inoltre andavano calcolati 35 mesi di lavoro quale medico di medicina generale convenzionato con la USL TA/3 per un totale di ulteriori punti 1,4583. A ciò è da aggiungere il servizio di guardia medica quale sostituto per 22 mesi presso la AUSL Ta/3 da valutare con punti 0,9166. Tutto ciò sommato a quanto già riconosciutogli, all’interessato andava attribuito il punteggio complessivi di 5,2899.
B) Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.
Nella graduatoria conseguente all’avviso pubblico per soli titoli di Dirigente medico ex 1^ livello disciplina di Oftalmologia l’attuale ricorrente si è posizionato al 15 posto con un totale di punti 1,290/20 così distinto: punti 0,80 per carriera; punti 0,10 per pubblicazioni e titolo scientifici; punti 0,39 per curriculum formativo e professionale. In merito a tale voce e relativo punteggio la Commissione annota non essere valutabili le attività di guardia medica, della medicina dei servizi, di pronto soccorso estivo perché non attinenti alla disciplina medica oggetto dell’avviso.
L’interessato viene a lamentare che tutta una serie di servizi alle dipendenze di varie Aziende sanitarie locali non sia stata considerata ai fini del calcolo nella parte relativa al curriculum formativo e professionale (pag. 3 dell’atto introduttivo) provvedendo quindi “nello specifico” (pag. 4) ad indicare detti servizi che sono 61 mesi di guardia medica, 35 mesi di medico di medicina generale ed altri 22 mesi di guardia medica.
Il motivo si presenta prima facie inammissibile. Il perché di detta mancata valutazione è –come detto- espressamente annotato dalla Commissione nella scheda individuate compilata e si rapporta al fatto che essi servizi non erano attinenti alla branca medica messa a concorso (Oftalmologia). L’operato della Commissione, osserva il Collegio, è in stretta conseguenza, rectius applicazione dei criteri di valutazione che essa Commissione si era data prima di iniziare le operazioni valutative, stabilendo (vedi verbale n. 1 del 4 aprile 2002 pag. 3, in atti) alla voce curriculum formativo e professionale (massimo punti 4) la valutazione dei titoli unicamente riferiti ad attività attinenti alla branca medica ad avviso (oftalmologia). Orbene esso verbale recante la determinazione dei criteri di massima e dell’applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, non risulta impugnato al tempo e tantomeno nel contesto del presente gravame, come pure sarebbe stato necessario rivestendo natura di atto presupposto della confezionata graduatoria; né ai fini di ricomprendere detto atto tra quelli impugnati può servire il generico riferimento contenuto nel ricorso giurisdizionale all’impugnazione di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali siccome quella dianzi richiamata (o altre similari) risulta essere mera clausola di stile inidonea a dimostrare che le censure spiegate nel gravame investano effettivamente un provvedimento presupposto (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V, 15 sett. 2001, n. 4820).
Al di là dei conseguenti profili di inammissibilità, va rilevata comunque la infondatezza nel merito della prodotta censura. Infatti parte ricorrente rivendica la valutazione di detti servizi richiamando la disposizione del 4^ co. lettera b) art. 27 del dPR 10.12.1997 per cui competerebbero punti 0,50 per anno.
La tesi va reietta. Impregiudicata ogni questione relativa alla attinenza con la disciplina messa a concorso, osserva il Collegio che è assorbente, ed in senso negativo alle pretese dell’interessato, la circostanza che la norma invocata dalla parte cosi testualmente dispone: servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. Orbene i servizi rivendicati ai fini valutativi e come specificati dallo stesso ricorrente, sono servizi di guardia medica svolti quale sostituto ovvero a tempo indeterminato, ovvero ancora da medico di medicina generale quale convenzionato, posizioni lavorative queste che all’evidenza non possono ascriversi alla categoria del servizio di ruolo che la norma invece richiede.
Il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe. Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 aprile 2005, con l'intervento dei Magistrati Gennaro Ferrari - Presidente Vito Mangialardi - Componente Est. Concetta Anastasi - Componente