01/04/2015 free
Corte Costituzionale - Vietato al personale non medico l'intramoenia
Le disposizioni concernenti l’attività sanitaria intramuraria debbono essere ricondotte alla materia della «tutela della salute».
Infatti, «il “nuovo quadro costituzionale”, delineato dalla legge di riforma del titolo V della parte II
della Costituzione, recepisce (…) una nozione della materia ‘tutela della salute’ “assai più ampia
rispetto alla precedente materia ‘assistenza sanitaria e ospedaliera’”, con la conseguenza che le
norme attinenti allo svolgimento dell’attività professionale intramuraria, “sebbene si prestino ad
incidere contestualmente su una pluralità di materie (e segnatamente, tra le altre, su quella della
organizzazione di enti ‘non statali e non nazionali’)”, vanno “comunque ascritte, con prevalenza, a
quella della ‘tutela della salute’”.
Rileva, in tale prospettiva, “la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale” (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (così la sentenza n. 371 del 2008. Negli stessi termini, da ultimo, sentenza n. 301 del 2013).
E' da escludere che le disposizioni attinenti alla disciplina dell’attività intramuraria, ivi comprese quelle concernenti la predisposizione delle strutture a tal fine necessarie, possano essere ricondotte alla materia della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito «neppure può essere invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l’organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.» (sentenza n. 371 del 2008).
Rileva, in tale prospettiva, “la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l’organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall’impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale” (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)» (così la sentenza n. 371 del 2008. Negli stessi termini, da ultimo, sentenza n. 301 del 2013).
E' da escludere che le disposizioni attinenti alla disciplina dell’attività intramuraria, ivi comprese quelle concernenti la predisposizione delle strutture a tal fine necessarie, possano essere ricondotte alla materia della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito «neppure può essere invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto l’organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.» (sentenza n. 371 del 2008).
La legge della Regione Liguria 6/2014 consentiva a infermieri, tecnici della riabilitazione ed ostetrici, la cui disciplina è dettata dalla legge 251/2000, di svolgere «attività libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia singolarmente, sia anche in forma allargata in strutture sanitarie diverse da quella di afferenza», con la concreta disciplina dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento di tale attività demandata alla Giunta regionale.
– Sentenza 31 marzo 2015 n. 54 -