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Borse 1983/91 - Esclusione del diritto al compenso -Cass., sez. lav., 06-07-2002, n. 9842 -
Borse 1983/91 - Esclusione del diritto al compenso -Cass., sez. lav., 06-07-2002, n. 9842 - Massima
Cass., sez. lav., 06-07-2002, n. 9842. Prima del loro recepimento nell’ordinamento interno, avvenuto con la l. n. 428 del 1990 e con il d.leg. n. 257 del 1991, le direttive Cee 362/75 e Cee 82/76, che prevedevano la adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, comprese le guardie, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l’intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno, secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti, non era, in considerazione del suo carattere non dettagliato, applicabile nell’ordinamento interno; né, per il periodo anteriore al recepimento delle suddette direttive comunitarie, può configurarsi un indebito arricchimento da parte delle università, perché le prestazioni degli specializzandi venivano remunerate sulla base della normativa allora vigente e di queste le università si avvalevano senza giovarsi delle condizioni di maggior impegno degli specializzandi - tempo pieno e incompatibilità - previste dalla normativa successiva; le diverse condizioni di impegno richieste agli specializzandi iscritti dopo l’anno accademico 1991-1992 rispetto a quelle richieste agli iscritti in epoca anteriore valgono poi ad escludere la violazione dell’art. 3 cost., essendo la maggior retribuzione correlata ad un maggiore impegno.