27.01.2010 free
Consiglio di Stato - (diritto di accesso del genitore all’esame ecografico eseguito sul figlio minore)
§ - un genitore presentava alla ASL istanza ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenere la visione della prescrizione originale dell'esame ecografico in favore della figlia minore, ma la richiesta restava senza esito.
Il TAR rigettava il ricorso proposto per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso.
Di contrario avviso è stato il Consiglio di Stato che ha affermato la perfetta legittimità dell'esercizio del diritto di accesso da parte del genitore esercente la patria potestà, il quale ha pieno titolo a conoscere lo stato di salute della propria figlia anche al fine di porre in essere tutte le iniziative più idonee per le possibili cure. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net ]
Consiglio Stato - sezione quinta; sent. n. 8909 del 29.12.2009
omissis
FATTO
L'odierno appellante presentava il 14 gennaio 2009 all'ASL X - Grosseto istanza ex art. 25 della legge n. 241/1990 per ottenere la visione della prescrizione originale dell'esame ecografico alle anche, a beneficio di S. G..
Decorso il termine di 30 giorni stabilito dalla norma su citata senza che l'amministrazione avesse dato cenno di risposta, l'avvocato M. S. proponeva azione diretta al riconoscimento del diritto di accesso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
Quest'ultimo, con la pronuncia in epigrafe indicata ha respinto il gravame sul rilievo che non sarebbe stato dimostrato l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte dell'istante.
Il provvedimento giurisdizionale così reso è stato impugnato dall'interessato.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Giova al riguardo rilevare che l'avvocato M. S. ha chiesto alla su indicata ASL di prendere visione dell'esame ecografico alle anche effettuato dalla propria figliola, la minore G. S., nata a Grosseto il X. X. 2001.
Questa sola notazione rende perfettamente legittimo l'esercizio del diritto di accesso da parte del genitore esercente la patria potestà, il quale ha pieno titolo a conoscere lo stato di salute della propria figlia anche al fine di porre in essere tutte le iniziative più idonee per le possibili cure.
La richiesta di accesso si pone pertanto in relazione, nella fattispecie indirettamente ma pur sempre funzionalmente, al diritto alla salute.
La richiesta deve essere pertanto soddisfatta.
L'inerzia della ASL a fronte della domanda giustifica la condanna della medesima alle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00.
omissis
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente riconoscimento del pieno diritto d'accesso come richiesto dall'interessato.
Condanna la ASL X. Grosseto alle spese del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro 2.000,00. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 Dicembre 2009.