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T.A.R. Bari - 19 marzo 2003 - Giurisdizione AGO - Borse di studio - Scuole di specializzazione - Iscritti ante D.L.vo n. 257 del 1991 -
Sent.n. 1270 - 19 marzo 2003 - T.A.R. Bari, Sez. I - Pres. FERRARI, Est. CABRINI - M.F. (avv. Capanella) c. Università degli studi di Bari (Avv.ra distr. Stato). - Competenza e giurisdizione - Università degli studi - Scuole di specializzazione - Iscritti ante D.L.vo n. 257 del 1991 - Borse di studio - Controversie - Giurisdizione A.G.O.. - Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'accertamento del diritto del sanitario ammesso a scuola di specializzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L.vo 8 agosto 1991 n. 257, alla corresponsione della borsa di studio prevista dallo stesso D.L.vo. DIRITTO. 1. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno fornire una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce il ricorso proposto dal dott. Mirizzi (ammesso alla Scuola di specializzazione di Neurologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari a partire dall'a.a. 1990-1991), rifacendosi anche ad una pregevole, recente sentenza del T.a.r. Lazio (Roma, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927). La formazione dei medici specialisti (in origine materia regolata dagli ordinamenti nazionali) sin dagli anni settanta è divenuta oggetto di varie Direttive comunitarie (16 giugno 1975, n. 75/362 e n. 75/363 e 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE). In particolare la direttiva n. 82/76 ha previsto la soppressione della formazione a tempo ridotto (introducendo una eccezione per i candidati che avessero iniziato la loro formazione di medici specialisti entro il 31 dicembre 1983) e ha quindi stabilito che la formazione del medico specialista, proprio in considerazione dell'impegno esclusivo richiesto, formasse oggetto di "adeguata remunerazione". Ancorché il termine ultimo per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie ad adeguarsi alla citata direttiva fosse il 31 dicembre 1982, lo Stato italiano (peraltro condannato per tale inadempimento dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee già nel 1987) ha provveduto solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Il citato D.Lgs. 257/1991 fissava (art. 6) di corrispondere agli ammessi alle scuole di specializzazione, in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione, una borsa di studio annua di £ 21.500.000 (importo da rivalutarsi annualmente e da rideterminarsi su base triennale), escludendo peraltro gli specializzati e gli specializzandi che avessero cominciato il corso di specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, ma prima dell'a.a. 1991-1992 (art. 8). Il T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, con sentenze nn. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994 TAR 1993, I, 1591, e 1994, I, 994 (confermate anche in appello, v.: Cons. Stato, IV Sez., 25 agosto 1997 n. 909 e Consiglio di Stato, IV Sez., 28 agosto 1997, n. 927 in Cons. Stato 1997, I, 1033) ha annullato i decreti interministeriali 17 dicembre 1991 e 28 dicembre 1991 che hanno dato esecuzione al detto D.Lgs. n. 257/1991, nella parte in cui stabilivano la suddetta limitazione all'applicazione dell'ordinamento comunitario e ha quindi condotto all'affermazione del principio che "deve essere disapplicato il D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, contenente norme di recepimento delle direttive comunitarie in tema di formazione dei medici specialisti, nella parte in cui ha previsto un limite (l'applicazione della nuova disciplina ai soli corsi iniziati nell'anno accademico 1991 - 1992) in contrasto con la normativa comunitaria, la quale non lascia per questo aspetto margini di discrezionalità". La Corte di giustizia delle Comunità europee (con sentenze 25 febbraio 1999 - causa n. 131/97 - e 3 ottobre 2000 - causa n. 371/97 in Cons. Stato 1999, II, 1184, e 2000, II, 1994), ponendosi in linea con la citata giurisprudenza nazionale, ha altresì statuito che l'obbligo (incondizionato e sufficientemente preciso) di retribuire in misura adeguata il medico che ha frequentato i corsi di specializzazione post universitari nel periodo compreso tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991, sussiste solo se le condizioni di formazione a tempo pieno siano state rigorosamente rispettate dai medici specialisti in formazione. Il legislatore ha quindi provveduto con l'art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370 a regolamentare la corresponsione delle borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, limitando il pagamento (di un importo annuo onnicomprensivo di £ 13.000.000, senza pagamento né di interessi né di rivalutazione) ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.a.r. Lazio (Sez. I Bis, n. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994, citt.), e richiedendo il rispetto di alcune condizioni sostanziali (frequenza del corso per l'intera durata legale, impegno di servizio a tempo pieno, mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente o libero-professionale) e procedurali da fissarsi con successivo d.m. (v. presentazione di apposita istanza entro un termine di decadenza, autocertificazione dell'esistenza delle condizioni sostanziali). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000 è stato pubblicato il d.m. 14 febbraio 2000 recante le Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 (il quale fissa in tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto il termine ultimo per la presentazione dell'istanza e contiene una espressa regolamentazione del contenuto della certificazione da allegare all'istanza stessa). Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 18 ottobre 2002, n. 6802, riformando la sentenza del T.a.r. Lazio, Sez. III bis, 10 agosto 2001, n. 6983 in TAR 2001, I, 2063, ha accolto il ricorso proposto avverso il d.m. 14 febbraio 2000 nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla borsa di studio solo ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.a.r. Lazio (Sez. I Bis, n. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994 citt.) e ha dichiarato il diritto degli appellanti a percepire le borse di studio dagli stessi reclamate nei limiti e con il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 l. 370/99. Corre l'obbligo infine di ricordare che le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sono state abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993, intesa a codificare e a riunire in un testo unico le disposizioni delle direttive sopra ricordate (oltre che quelle contenute nella direttiva 15 settembre 1986, n. 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale). La direttiva 93/16/CEE, modificata con le direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63CE e 99/46/CE è stata recepita con la legge comunitaria 24 aprile 1998, n. 128 e quindi attuata con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Il citato D.Lgs. 368/1999 abroga (sia pur nei limiti di cui all'art. 46) il D.Lgs. n. 257 del 1991 (eccettuato l'art. 3, comma secondo) e afferma che il medico specializzando "1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, stipula uno specifico contratto annuale (rinnovabile) di formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti ... 7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" (v. art. 37, commi 1 e 7). Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 368/1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso. 2. Ciò posto con riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce la presente controversia, il Collegio, pur nella consapevolezza che ciò delinea conflitto negativo reale di giurisdizione, non può esimersi dal rilevare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'A.g.o., dovendosi escludere che la presente controversia rientri nella giurisdizione del T.a.r., cui è pertanto precluso l'esame nel merito del ricorso proposto dal dott. Mirizzi. Infatti, la pretesa azionata in giudizio, ancorché per mera formula di stile il ricorrente chieda l'annullamento dei provvedimenti "anche non noti" che impediscano "il diritto alla remunerazione per l'attività svolta", ha natura esclusivamente patrimoniale, essendo volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 257/1991 (nonostante l'istante sia stato ammesso alla Scuola di Specializzazione a partire dall'a.a. 1990-1991), e la conseguente condanna dell'Amministrazione universitaria al pagamento del dovuto. Non vi è dubbio pertanto che la posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio abbia natura di diritto soggettivo. Né potrebbe essere altrimenti. Infatti, per come affermato anche di recente dal Consiglio di Stato (v. sentenza, Sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4824 in Cons. Stato 2002, I, 1950): "... va rilevato che, in materia di borse di studio va distinto il profilo dell'ammissione alla borsa di studio (assorbito nella specie dalla procedura di ammissione alla Scuola di specializzazione e cfr. art. 6 del D.Lgs. 8/8/1991 n. 257) connotato da una posizione di interesse legittimo, dalla presenza di una procedura selettiva, da un atto di ammissione o concessione del beneficio, dal profilo successivo di riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata o del diritto all'assegno, che essendo predeterminato dalla legge e fissato in base a parametri predeterminati che escludono valutazioni discrezionali della p.a. (come è rilevabile dal tenore testuale dell'art. 6 cit. che recita: "in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in lit. 21.5000.000. Tale importo viene annualmente, a partire dall'1/1/1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale") si configura come un vero e proprio diritto soggettivo dello specializzando" (nel senso che si tratti di diritto soggettivo v. anche - con riferimento a ricorsi proposti avverso il silenzio-rifiuto ex art. 21 bis l. 1034/1971, come introdotto dall'art. 2 l. 205/2000 - sentenza T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. I, 19 ottobre 2001, n. 6270; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2001, n. 6691 e T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927). Orbene, ciò posto con riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, occorre chiedersi se sussista o meno una norma di legge che riconosca al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nella materia di cui trattasi. Recita infatti l'art. 103, comma 1, Cost.: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi". Il Collegio ritiene che alla domanda di cui sopra debba darsi risposta negativa. Infatti, la presente controversia non solo non attiene a rapporti di pubblico impiego (ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, l. 1034/1971 e all'art. 29, comma 1, n. 1, r.d. 1054/1924), ma non è neppure riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 33 D.Lgs. 80/98 (controversie in materia di pubblici servizi), sia pur annullato ex tunc per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000 in Cons. Stato 2000, II, 1211 e sostituito, a partire dal 10 agosto 2000, dall'art. 7 l. 205/2000. Incidenter tantum, al fine di sgombrare il campo dalle eventuali questioni di diritto transitorio, rileva il Collegio che il ricorso è stato proposto con atto notificato in data 27/10/1999 e depositato in data 9/11/1999 e quindi, tenuto conto del disposto dell'art. 45, comma 17, e comma 18, D.Lgs. 80/98, e dei consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, è astrattamente sussumibile, ratione temporis, in entrambe delle previsioni sopraccitate (combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, l. 1034/1971 e all'art. 29, comma 1, n. 1, r.d. 1054/1924 - in quanto si tratterebbe di questione sorta anteriormente al 30 giugno 1998 - e art. 33 D.Lgs. 80/98, come sostituito dall'art. 7 l. 205/2000 - stante il principio di economia e di accelerazione processuale, secondo il quale la norma di cui all'art. 5 c.p.c. non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice adito sia originariamente sprovvisto di giurisdizione e ne venga successivamente investito per effetto di ius superveniens, a meno che il nuovo criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito non intervenga dopo che il giudice ad esso appartenente abbia declinato la propria giurisdizione - cfr., ex multis, Corte costituzionale, ord., 10 maggio 2000, n. 134; Corte costituzionale, ord., 14 novembre 2000, n. 490; Cass. civ., ss.uu., 13 febbraio 1996, n. 148; Cass. civ., ss.uu., 8 luglio 1996, n. 6231; Cass. civ., ss.uu., 29 ottobre 1997, n. 10634; Cass. civ., ss.uu., 23 febbraio 1999, n. 95; Cass. civ., ss.uu., 27 luglio 1999, n. 516; Cass. civ., ss.uu., 10 agosto 1999, n. 580; Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2000, n. 6473; Cons. Stato, sez. VI, ord., 28 settembre 2000, n. 4829 in Cons. Stato 2000, II, 828; 2148; 1996, II, 2138; 1998, II, 229; 2000, II, 61; 246; 1654; T.a.r. Puglia - Sede di Bari, Sez. I, sentenza 22 novembre 2001, n. 5115 in TAR 2002, I, 316). In concreto, però, l'esatta qualificazione del rapporto che si instaura tra medico specializzando e Scuola di specializzazione, impedisce al Collegio di ricondurre la pretesa azionata ad alcuna delle due ipotesi di giurisdizione esclusiva appena richiamate e che verranno di seguito analizzate ad una ad una (v. punti 5-6 della motivazione). 3. Il Collegio non può peraltro esimersi dall'evidenziare l'esistenza di alcune sentenze le quali, con riferimento a ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/98 (e quindi pertinenti ai fini della presente decisione alla luce delle osservazioni che precedono), implicitamente o esplicitamente affermano l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi: a) T.a.r. Puglia - Lecce, Sez. I, sentenza 19 ottobre 2001, n. 6270: nel caso di specie il ricorrente, ammesso alla Scuola di specializzazione nell'a.a. 1987-1988 e conseguita la specialità nell'anno 1990, nonostante il disposto di cui all'art. 11 l. 370/99 e al d.m. 14/2/2000, solo nel 2001 ha presentato istanza-diffida per ottenere il pagamento; a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione intimata, ha proposto ricorso al T.a.r. al fine di ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto e la declaratoria del diritto alla corresponsione delle somme di cui alla Direttiva n. 82/76/CEE, previa disapplicazione dell'art. 11 l. 370/1999, del d.m. 4/2/2000 e D.Lgs. 257/1991; il T.a.r. adito ha respinto il ricorso affermando che, stante il lungo tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'art. 11 l. 370/99, non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere (restando peraltro sullo sfondo la questione relativa alla ammissibilità della procedura del silenzio-rifiuto, posto la pretesa azionata ha natura di diritto soggettivo, peraltro prescritto stante il lungo lasso di tempo trascorso) (la questione di giurisdizione non è stata esaminata); b) T.a.r. Sicilia - Palermo, sentenza 11 febbraio 2002, n. 439 in TAR 2002, I, 1634: nel caso di specie il ricorrente, ammesso alla Scuola di specializzazione nell'a.a. 1988-1989, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 11 l. 370/99 per ottenere il pagamento della borsa di studio prevista dalla legge; l'Amministrazione universitaria ha negato la corresponsione della borsa di studio motivando in ragione del fatto che l'istante non figurava tra i destinatari le sentenze passate in giudicato del T.a.r. Lazio nn. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994 citt. ; il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego e l'accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio; il T.a.r. adito ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato e ha dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della borsa di studio prevista dalla l. 370/99 (la questione di giurisdizione non è stata esaminata); c) T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927: nel caso di specie i ricorrenti, ammessi ai corsi di formazione conformi alla normativa recata dal d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, e conseguito il titolo nelle relative specializzazioni nell'arco di tempo tra l'anno accademico 1983-84 e l'anno accademico 1990-91, hanno invocato l'applicazione nei loro confronti della disciplina dettata alla normativa comunitaria per i corsi di specializzazione (Direttiva 82/76/CEE, e D.lgs. 257/1991), con retribuzione per l'intera durata legale del corso e con assegnazione ai titoli di specializzazione conseguiti di uno specifico punteggio da spendere nelle procedure concorsuali; con ricorso proposto ex art. 2 l. 205/2000, hanno quindi chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 l. 370/1999, l'annullamento del d.m. 14/2/2000, nella parte in cui dispone che gli aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio sono solo i destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.a.r. Lazio nn. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994 citt. e, limitatamente a quelli che hanno inviato l'istanza di corresponsione della borsa di studio successivamente al 27 giugno 2000 (e quindi decorsi i tre mesi dalla pubblicazione del d.m. 14 febbraio 2000), anche nella parte in cui tale d.m. stabilisce un termine di decadenza per la presentazione delle istanze; hanno chiesto infine l'accertamento del diritto a percepire un adeguato compenso ai sensi della Direttiva 82/76/CEE; il T.a.r. adito, ritenendo che l'azione fosse incontestabilmente prospettata come rivolta all'accertamento di un comportamento ad un obbligo patrimoniale imposto dall'ordinamento e diretta ad ottenere una pronuncia di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro e ritenendo altresì che a tale risultato non può condurre il procedimento speciale di annullamento del silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 2 l. 205/2000, stante la decisione dell'Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002 n. 1, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non senza affermare che il d.m. 14 febbraio 2000 non era stato impugnato nei termini di decadenza, pur essendo dalla data della sua pubblicazione direttamente e immediatamente lesivo, e che comunque risultavano prescritti tanto il diritto relativo all'azione promossa (in quanto riferentesi a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e quindi soggetta al termine decennale), quanto il diritto al pagamento delle somme richieste (soggetto a prescrizione quinquennale) (la questione di giurisdizione è stata esplicitamente affrontata con la seguente affermazione: "D'altra parte, che nel caso di specie si tratti di giurisdizione esclusiva è confermato dall'art. 7 della legge 205 del 2000, che modifica l'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Ed infatti, la formazione del medico europeo è da qualificare come servizio pubblico in quanto consiste in attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti una utilità di carattere strumentale, da spendere nell'esercizio della professione in qualunque luogo dell'Unione"); d) Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18 ottobre 2002, n. 6802: nel caso di specie i ricorrenti, ammessi alla Scuola di Specializzazione dopo l'a.a. 1982-1983, ma prima del 1991, hanno chiesto l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000 nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla borsa di studio solo ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.a.r. Lazio (Sez. I Bis, n. 601/1993, 279/1994, 280/1994, 281/1994, 282/1994, 283/1994 citt.) e la declaratoria del diritto al pagamento "di una adeguata retribuzione nell'ammontare di £ 21.000.000 indicizzati ex art. 6 D.Leg.vo n. 257 del 1991, per ogni anno di specialità, ovvero di altra somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione"; il Consiglio di Stato (riformando la sentenza del T.a.r. Lazio, Sez. III bis, 10 agosto 2001, n. 6983, la quale aveva rigettato il ricorso), ha dichiarato il diritto degli appellanti a percepire le borse di studio dagli stessi reclamate nei limiti e con il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 l. 370/99 (la questione di giurisdizione non è stata esaminata). 4. Ciò posto con riferimento all'orientamento appena citato, rileva, d'altra parte il Collegio, che non mancano neppure affermazioni in senso contrario, che si rinvengono per di più tutte in sentenze che affrontano ex professo la questione di giurisdizione: a) Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 23 settembre 2002, n. 4824: nel caso di specie il ricorrente, frequentata la Scuola di Specializzazione negli a.a. 1991-1992 e seguenti, aveva spedito in data 13/12/2000 una istanza per ottenere il pagamento di tutte le somme a lui spettanti a titolo di borsa di studio, tale istanza restava senza riscontro e quindi veniva seguita da apposita diffida e da ricorso giurisdizionale; il T.a.r. Lazio dichiarava insussistente l'obbligo di provvedere essendosi la pretesa sostanziale prescritta per prescrizione quinquennale; avverso tale sentenza il ricorrente proponeva appello; il Consiglio di Stato, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa erariale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado "in quanto rivolto non tanto a censurare l'illegittimità del silenzio serbato dalla p.a., quanto ad ottenere in via anticipata una sentenza nel merito della controversia che appare riservato al normale giudizio amministrativo di accertamento in giurisdizione esclusiva qualora si ritenga che la formazione del medico specialista sia da qualificarsi come servizio pubblico, in quanto consisterebbe in un'attività di istruzione svolta dalla p.a. per fornire ai partecipanti un'utilità da spendere in ogni luogo dell'Unione, ovvero innanzi al giudice ordinario ove si ravvisi una mera controversia patrimoniale"; b) T.a.r. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza 10 luglio 2002, n. 4031: nel caso di specie il ricorrente, con atto notificato in data 17 febbraio 1999 e depositato in data 12 marzo 1999, ha adito il giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento del diritto all'incremento e all'aggiornamento della borsa di studio di cui era titolare ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 257/1991; il T.a.r. ha dichiarato che: "esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che ... ha per oggetto la misura della borsa di studio alla quale ha diritto il medico laureato ammesso alla frequenza di una scuola di specializzazione organizzata in attuazione delle direttive comunitarie. Emerge infatti dalla chiara lettera dell'art. 6 del D.Lgs. 8/8/1991, n. 257, ove non a caso è stata utilizzata l'espressione "è corrisposto", l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità in ordine alla erogabilità ed alla misura del predetto emolumento il quale compete nella misura di legge in conseguenza del fatto oggettivo dell'ammissione e della frequenza del corso. Tale diritto soggettivo, proprio perché è tale, in base agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, risulta azionabile dinanzi al giudice ordinario."; c) T.a.r. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza 10 luglio 2002, n. 4031: nel caso di specie, la ricorrente, che aveva frequentato la Scuola di specializzazione dall'a.a. 1983-1984 all'a.a. 1986-1987, conseguendo il diploma nel 1987, ha agito ai sensi dell'art. 2 l. 205-2000, per ottenere l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda, e successiva diffida, tesa alla corresponsione della borsa di studio, invocando la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, relativa alle Direttive CEE nn. 75/363 e 82/76; il T.a.r. adito ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso affermando quanto segue: "Il rimedio previsto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000, n. 205 è esperibile solo nel caso in cui il G.A. ha giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta inevasa, ... evenienza questa, nel caso, non riscontrabile. Infatti, la Sezione, richiamando la lettera dell'art. 6, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ha statuito che l'amministrazione non ha discrezionalità alcuna quanto alla corresponsione di un emolumento, che compete nella misura di legge in rapporto al fatto oggettivo costituito dall'ammissione e dalla frequenza. A tanto aspira anche la ricorrente che, nel richiamare la giurisprudenza sull'illegittimità comunitaria e quindi la disapplicabilità della normativa di recepimento, evidentemente argomenta l'esistenza di un titolo diretto della pretesa, configurabile in termini di diritto soggettivo che, in base agli ordinari criteri di riparto, è azionabile solo innanzi al giudice ordinario. Non appare privo di rilievo notare poi che, in termini non dissimili, si esprime il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che, in ragione della particolare configurazione del rapporto (Cass. 9789 - 16.9.1995 in Cons. Stato 1993, II, 438) disciplinato da un contratto conforme allo schema - tipo adottato, richiama la corresponsione "di un trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 39 comma 1) e devolve le relative controversie all'A.G.O. ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (art. 37 comma 7). In conclusione, non si rinvengono nella materia de qua norme le quali, in deroga rispetto all'indicato criterio di riparto, abbiano assegnato controversie del genere alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo (SS.UU. 12387 - 20.11.1992 in Cons. Stato 1993, II, 505), per cui il difetto di giurisdizione dell'adìta Sezione sulla pretesa sostanziale, preclude l'ingresso e la conseguente pronuncia sulla domanda attivata ai sensi del più volte richiamato art. 2 L. 21 luglio 2000, n. 205". Ritiene il Collegio di aderire proprio alla impostazione seguita dall'ultima sentenza citata anche alla luce delle considerazioni di cui ai punti 1 e 2 e di quelle che seguiranno. La motivazione di tale decisione deve prendere necessariamente le mosse dalla qualificazione del rapporto che si instaura tra il medico specializzando e la Scuola di specializzazione dell'Università frequentata dal medico stesso (ai sensi della normativa comunitaria - Direttiva CEE 82/76 - e nazionale - D.Lgs. 257/1991 - invocata dal ricorrente). 5. Al fine di pervenire alla negazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego basterebbe ricordare quanto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: "Non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra fra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409, n. 3, c.p.c.) l'attività svolta dai medici iscritti a scuole di specializzazione nell'ambito delle strutture sanitarie nelle quali la specializzazione viene effettuata, non potendosi ravvisare una relazione sinallagmatica di corrispettività fra la suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli specializzandi (qualificati come borse di studio dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 di attuazione della Direttiva del Consiglio C.E.E. n. 76 del 1982); la suddetta attività consiste, infatti, in prestazioni finalizzate essenzialmente a consentire la formazione teorica e pratica del medico specializzando e non già a procacciare utilità alle strutture sanitarie nelle quali essa si svolge, per cui gli emolumenti per esso previsti sono sostanzialmente destinati a sopperire alle sue esigenze materiali in relazione all'assunzione dell'impegno a tempo pieno per l'apprendimento e la formazione" (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, sentenza 16 settembre 1995, n. 9789 cit.; Cass., Sez. Lav., sentenza 12 giugno 1997, n. 5300; Cass. Sez. Lav., sentenza 18 giugno 1998, 6089 in Cons. Stato 1997, II, 1577 e 1998, II, 1660). In particolare, si osserva che le borse di studio di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 257 del 1991 (che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio CEE 26 gennaio 1982, n. 76) non costituiscono il corrispettivo per le prestazioni svolte; "queste ultime, infatti, sono rivolte non già al conseguimento di un vantaggio per l'Università - con la conseguenza che non può farsi riferimento all'elemento della "alienità", nel senso di destinazione ad altri del risultato in relazione al quale è svolta la prestazione lavorativa, elemento, codesto, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato (v., al riguardo, Corte Cost., 12 febbraio 1996, n. 30 in Cons. Stato 1996, II, 192) - ma alla formazione teorica e pratica dei medesimi specializzandi, ai quali alla fine del corso viene rilasciato un attestato e un titolo abilitante (v., del resto, l'art. 4 del D.Lgs. sopra indicato, secondo cui l'ammissione e la frequenza alla scuola..... non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego"). ... Questi rilievi valgono anche ad escludere che nella specie sussista un rapporto di collaborazione, di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (il quale prende in considerazione le prestazioni di opera continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale), con la conseguenza che la controversia, nemmeno per questa via, può essere regolata dal rito speciale del lavoro." (v. Cass. Sez. Lav., sentenza 18 giugno 1998, 6089 cit.). D'altra parte, tali affermazioni si rinvengono anche nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2000, n. 4442 in Cons. Stato 2000, I, 1856 invocata dalla difesa del ricorrente. Ritiene peraltro il Collegio che la questione meriti un ulteriore approfondimento alla luce della normativa di cui al citato D.Lgs. 368/1999, il quale, ancorché non direttamente applicabile ratione temporis, al dott. Mirizzi, fornisce una innovativa chiave di lettura della materia di cui trattasi. Ritiene infatti il Collegio che così come vi è una sostanziale indubbia continuità tra la Direttiva n. 82/76/CEE e la Direttiva n. 93/16/CEE, allo stesso modo vi è una sostanziale continuità tra i principi di cui al D.Lgs. 257/1991 e quelli di cui al D.Lgs. 368/1999. Segue da ciò che il Collegio non può condividere l'affermazione che si rinviene nella sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927, secondo cui il decreto legislativo 368 del 1999 "introduce una nuova regolamentazione della materia dei corsi di formazione (sia per i medici generici, che per i medici specialisti) e trasforma il rapporto dello specializzando da fruitore di borsa di studio a quello di medico in formazione, legato alle amministrazioni universitarie e regionali da uno specifico rapporto esclusivo che ha origine in un contratto di "formazione lavoro". Lo stesso titolo di specializzazione, da "attestato di formazione", diventa un vero e proprio "diploma di specializzazione".". Ritiene al contrario il Collegio che il rapporto dello specializzando con l'Amministrazione ove ha sede la Scuola di Specializzazione non si è certo "trasformato", ma ha solo ottenuto una espressa copertura normativa (a maggior tutela dello stesso medico) mediante la qualificazione della natura contrattuale di tale rapporto, ancorché tale contratto non comporti l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro di natura dipendente con l'Amministrazione né dia diritto all'accesso ai ruoli del S.S.N. e/o dell'Università (v. in tale senso anche T.a.r. Veneto, Sez. II, sentenza, 12 settembre 2000, n. 1527 e T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 12 gennaio 2002, n. 74). I tratti salienti e comuni del D.Lgs. 257/1991 e del D.Lgs. 368/1999 sono infatti i seguenti: 1) la formazione del medico: "La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno. Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione." (art. 4, commi 1-2, D.Lgs. 257/1991); "La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo." (art. 38, comma 3, D.Lgs. 368/1999); 2) l'assenza di un rapporto di lavoro: "l'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego" (art. 4, comma 3, D.Lgs. 257/1991); "Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti" (art. 37, comma 1, D.Lgs. 368/1999); 3) il titolo che consegue il medico specializzato: "Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici." (art. 4, comma 7, D.Lgs. 257/1991); "I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri ... sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista." (art. 3, comma 1, D.Lgs. 368/1999); 4) le incompatibilità: "Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale." (art. 5, comma 1, D.Lgs. 257/1991); "Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private." (art. 40, comma 1, D.Lgs. 368/1999); 5) i congedi e le interruzioni: "Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico." (art. 5, commi 3-4, D.lgs. 257/1991); "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3." (art. 40, commi 3-4, D.Lgs. 368/1999); 6) la borsa di studio: "Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7." (art. 6, commi 1-2, D.Lgs. 257/1991); "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione." (art. 39 D.Lgs. 368/1999); "Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università)" (art. 41, comma 1, D.Lgs.368/1999). Ritiene pertanto il Collegio che non si possa negare che nulla di particolarmente innovativo sia stato introdotto dal D.Lgs. 368/1999. Ritiene altresì il Collegio che il rapporto tra medico specializzando e Scuola di specializzazione, quale emerge dal D.Lgs. 368/1999, anche se espressamente qualificato come "contratto di formazione lavoro" non possa essere ricondotto alla figura tipica del contratto di formazione lavoro (di cui all'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 dicembre 194, n. 863). Questo si caratterizza infatti, da un lato, per l'esistenza di una "causa mista" (scambio tra lavoro retribuito e addestramento del lavoratore rivolto all'acquisizione della professionalità necessaria per l'immissione nel mondo del lavoro) e, dall'altro lato, per l'espressa applicabilità delle disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. Il cosiddetto "contratto di formazione lavoro" di cui all'art. 37 D.Lgs. 368/1999 continua invece ad essere sprovvisto di quel requisito che la Corte di Cassazione riteneva mancante anche nel rapporto tra medico specializzando e Scuola di Specializzazione ai sensi del D.Lgs. 257/1991: l'elemento della "alienità", nel senso di destinazione ad altri del risultato in relazione al quale è svolta la prestazione lavorativa, elemento, codesto, che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto tra medico specializzando e Amministrazione che provvede alla formazione del medico, sia esso riconducibile al Direttiva n. 82/76/CEE e al D.Lgs. 257/1991, ovvero alla Direttiva n. 93/16/CEE, e al D.Lgs. 368/1999, è un rapporto che, ancorché abbia natura contrattuale, non è in alcun modo definibile come "rapporto di lavoro", proprio in quanto manca lo scambio tra "lavoro retribuito" e "addestramento professionale", o, addirittura, manca "il lavoro retribuito" in quanto "con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna (solo) a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea." Così come nel passato, la borsa di studio (art. 6 D.Lgs. 257/1991 e art. 39-41 D.Lgs. 368/1999) non costituisce il corrispettivo per le prestazioni svolte, ma l'"adeguata remunerazione" per l'impegno a tempo pieno profuso dai medici (che possiamo indifferentemente chiamare "medici specializzandi", ovvero "medici in formazione specialistica"), nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche che condurranno ad acquisire il diploma di "medico specialista" valido in tutto il territorio dell'Unione Europea. Dalle considerazioni che precedono emerge che l'art. 37, comma 7, D.Lgs. 368/1999, nella parte in cui riconosce la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 non introduce un nuovo criterio di giurisdizione, ovvero non riconosce che la giurisdizione spetta al Giudice ordinario in quanto si tratta di controversia in materia di lavoro (perché tale non è), ma riconosce che sopravvive la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia che ha ad oggetto pretese patrimoniali qualificabili come di diritto soggettivo che non rientrano in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo. In tal senso si pone la già citata sentenza del T.a.r. Veneto, Sez. II, sentenza, 12 settembre 2000, n. 1527 (con un passaggio richiamato anche dal T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 12 gennaio 2002, n. 74): "la disposizione che attribuisce la giurisdizione all'A.G.O. non è altro, all'evidenza, che una norma ricognitiva, nel senso che, richiamando il D.Lgs. n. 80/1998, non postula un trapasso di giurisdizione da attivare in futuro, ma ne riconosce la sua continuità". 6. Quanto alla negazione della riconducibilità della presente controversia al disposto di cui all'art. 33 D.Lgs. 80/1998, valgono, oltre alle considerazioni conclusive del punto 4, anche le seguenti osservazioni. Corrisponde al vero che, come hanno evidenziato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (ordinanza, 30 marzo 2000, n. 1 in Cons. Stato 2000, I, 765) e la Cassazione civile a ss.uu. (sentenza 20 luglio 1999, n. 500 in Cons. Stato 2000, I, 44): "in coerenza con le previsioni della legge delega di cui all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, hanno segnato "un cambiamento di rilievo storico dell'ordinamento", risultando compiuta dal legislatore una decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia" e che l'art. 33 D.Lgs. 80/98 ricomprende tra i pubblici servizi anche quelli cosiddetti "sociali", quale la pubblica istruzione (ancorché tale servizio sia richiamato espressamente solo nel comma 2, lettera e dell'art. 33 - già lettera f). D'altra parte, ritiene il Collegio che ciò non basti a far confluire la presente controversia nell'alveo del citato art. 33, previa affermazione che "la formazione del medico europeo è da qualificare come servizio pubblico in quanto consiste in attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti una utilità di carattere strumentale, da spendere nell'esercizio della professione in qualunque luogo dell'Unione" (v. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927, sopraccitata). Infatti, anche volendo risolvere la questione di giurisdizione affermando che il medico specializzando fruisce di un servizio pubblico, rileva peraltro il Collegio che l'art. 33, comma 2, lett. f) D.Lgs. 80/98 prevede espressamente che non rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. "i rapporti individuali di utenza con soggetti privati" e che la Cassazione, ss.uu., sentenza 25 agosto 2000, n. 558 in Cons. Stato 2000, II, 2237 ha affermato la necessità di riferire la "natura privata" proprio al soggetto fruitore del servizio (contra v. però, il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa che, a partire dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 marzo 2000, n. 1 cit., riferisce l'aggettivo "privati" ai soggetti che erogano il servizio). Ritiene peraltro il Collegio che la questione debba essere risolta ancor prima di esaminare la clausola di riserva di cui all'inciso appena esaminato. Infatti, a parere del Collegio, è connaturale alla nozione di "pubblico servizio" ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. e) D.Lgs. 80/98, la necessaria destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti e non certo ad un numero assai ristretto di soggetti che usufruiscono di quel servizio per soddisfare, in via diretta, il loro personale interesse (esercitare la professione di medico specializzato) e, solo in via mediata, l'interesse pubblico all'esistenza di personale medico qualificato. D'altra parte, lo si ribadisce ancora una volta, il rapporto tra il medico specializzando e la Scuola di specializzazione ha fonte contrattuale e quindi le parti si trovano su un piano di parità, di talché le reciproche pretese di diritto (anche di natura patrimoniale) non possono che essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (come ha dimostrato espressamente il legislatore con la previsione di cui all'art. 37, comma 7, D.Lgs. 368/1999 che non può che fungere da criterio guida per la soluzione della questione prospettata). Come già affermato dalla sezione in altra precedente occasione (v. sentenza T.a.r. Puglia - Sede di Bari, Sez. I, sentenza 22 novembre 2001, n. 5115 in TAR 2002, I, 316), seguendo l'esatta ricostruzione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato emerge che "il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha previsto amplissimi casi di giurisdizione esclusiva (in luogo di quella tradizionale sul pubblico impiego), in ragione delle peculiarità delle materie particolarmente "vicine alla collettività". La occasio del "cambiamento di rilievo storico" è stata data dalla contestuale scelta del legislatore di devolvere al giudice ordinario (tranne alcune eccezioni) la giurisdizione sui rapporti di lavoro tra le amministrazioni ed i suoi dipendenti. La ratio di tale cambiamento, invece, è stata quella di devolvere al giudice amministrativo la piena cognizione delle liti in cui si applicano regole sostanziali esorbitanti dal diritto privato e sempre più spesso previste da leggi amministrative, nell'ambito di una tendenza, compatibile con l'art. 103 della Costituzione, che considera il giudice amministrativo quale giudice degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione, per i quali deve sempre tenersi conto dei principi del diritto pubblico." Orbene, alla luce dei criteri interpretativi appena esposti, appare chiaro che la presente controversia non può ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 33, c. 2, lett. e), del citato d.l.vo 80/98, proprio in quanto l'ordinamento comunitario e nazionale non lascia alcun margine di discrezionalità in ordine ai criteri che l'Amministrazione deve seguire nel corrispondere le provvidenze spettanti ai medici specializzandi che abbiano iniziato la frequenza dopo il 1° gennaio 1983, ma prima dell'a.a. 1991-1992 (salve le eventuali decadenze e/o prescrizioni in cui possa essere incorso il singolo soggetto titolare del diritto), di talché la materia controversia non può certo definirsi come "particolarmente vicina alla collettività", al punto da giustificarne la sua rimessione al giudice amministrativo. 7. In conclusione, tenuto conto delle osservazioni che precedono, ritiene il Collegio che, trattandosi di pretesa avente ad oggetto un diritto soggettivo e stante l'assenza di alcuna norma che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la presente controversia appartiene necessariamente alla giurisdizione dell'A.g.o. di talché deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto al giudice amministrativo. Profilandosi peraltro conflitto negativo reale di giurisdizione, notoriamente non sollevabile ex officio, sarà onere dell'interessato proporre eventualmente ricorso, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, non costituendo ovviamente ostacolo il giudicato eventualmente formatosi sulla sentenza del Pretore di Bari (cfr. Cass., ss.uu., 10 agosto 1996, n. 7408, 13 luglio 1993, n. 7703 in Cons. Stato 1997, II, 34; e 1993, II, 2183). Nulla per le spese, non avendo l'Amministrazione intimata svolto una apprezzabile attività difensiva.