11.12.03 free
I.N.P.D.A.P. (Modalità operative relative al decentramento della gestione amministrativa connessa allo svolgimento dell'incarico conferito, presso i Collegi medico legali delle A.S.L., ai medici rappresentanti l'Istituto)
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica)
Informativa 11-11-2003 n. 55
Con circolare n. 26 del 6 novembre 2003, sono state decentrate alle Direzioni compartimentali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le attività amministrative connesse allo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto ed impartite sull'argomento nuove modalità operative.
Con nota n. 11016 del 10 novembre 2003, sono state fornite disposizioni ai medici rappresentanti e indicazioni alle segreterie dei Collegi medico legali delle A.S.L., in merito alle modifiche stabilite con la circolare n. 26 del 6 novembre 2003.
Con la presente Informativa si forniscono i primi chiarimenti operativi per l'espletamento delle attività amministrative collegate agli incarichi dei medici rappresentanti l'Istituto.
Tali attività amministrative, è bene ricordarlo, consistono nella nomina ed eventuale sostituzione dei medici, nel pagamento dei compensi e del rimborso spese spettanti, nella gestione contabile, nel mantenimento dei rapporti amministrativi con i professionisti in questione e con le segreterie dei Collegi medico legali delle A.S.L.
Preliminarmente, si fa presente che, per la predetta gestione amministrativa, le Direzioni compartimentali potranno avvalersi di un apposito software, attualmente utilizzato dalla scrivente Direzione, predisposto dalla D.C.S.I.T. che ne curerà la distribuzione alle Direzioni compartimentali.
Precisando che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e risoluzione di eventuali problematiche operative (in calce alla presente Informativa sono indicati i funzionari cui è possibile rivolgersi per qualsiasi necessità), in merito alle modalità operative, si fa presente quanto segue.
L'allegato 1 riporta i nominativi dei medici rappresentanti l'Istituto attualmente in carica, distinti per Regione e per A.S.L. di appartenenza. L'allegato 2 prevede, per il 2004, la ripartizione sul capitolo di bilancio n. 21042203, per ciascuna Direzione compartimentale, delle relative risorse finanziarie, (gli importi indicati sono al lordo della ritenuta d'acconto Irpef pari al 20% da trattenere sui compensi erogati).
Il predetto capitolo di bilancio deve essere utilizzato, tramite la procedura SAP, sia per il pagamento dei compensi (soggetti a ritenuta Irpef), sia per il rimborso spese spettante (non soggetto a ritenuta Irpef).
È opportuno, al fine di mantenere la continuità e la regolarità della corresponsione dei compensi dovuti ai medici rappresentanti, che gli Uffici delle Direzioni compartimentali preposti al pagamento mantengano, in questa prima fase del decentramento, le modalità di erogazione già in atto presso la scrivente Direzione, provvedendo ad emettere i relativi mandati di pagamento nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno, naturalmente, previa acquisizione dei relativi prospetti (allegato 3) in tempi utili a tale obiettivo.
Si precisa che, attualmente, ogni parere espresso dai medici rappresentanti è compensato con €. 61,97 lordi e che la ritenuta d'acconto Irpef da applicare è pari al 20%. Inoltre, si specifica che il rimborso spese, da effettuare, si ribadisce, senza operare alcuna ritenuta Irpef, dovrà fare riferimento alla percorrenza chilometrica dichiarata dai medici rappresentanti sul prospetto di cui all'allegato 3, finalizzato anche al pagamento dei compensi, il cui importo è pari ad €. 0,20 per ogni chilometro effettuato.
È bene rammentare che i pareri per i quali dovrà essere corrisposto il compenso sono solamente quelli indicati con i codici 1, 2 e 3 del più volte richiamato allegato 3. Non si procederà, invece, all'erogazione del compenso qualora il parere, per un qualunque motivo, non sia stato espresso (assenza dell'iscritto alla visita, disposizione di accertamenti diagnostici o clinici, ecc.).
In ogni caso, il prospetto di cui all'allegato 3 dovrà essere compilato in ogni sua parte. Gli Uffici delle Direzioni compartimentali, preposti agli adempimenti in questione, dovranno opportunamente verificare, prima di procedere al pagamento dei compensi, l'esistenza dell'iscritto, sottoposto a visita medico collegiale, nella banca dati dell'Istituto.
Non saranno oggetto di compenso le visite medico collegiali non richieste per l'eventuale collocamento a riposo (ad esempio non sono oggetto di compenso le visite dei potenziali aventi diritto alle pensioni di reversibilità né, si ribadisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le visite medico collegiali effettuate per il cambio di mansioni).
È appena il caso di precisare che nella materia trattata la competenza dei Collegi medico legali delle A.S.L. non riguarda, attualmente, le invalidità finalizzate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, alla concessione delle pensioni di privilegio o all'applicazione dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (per le quali sono competenti le C.M.L. degli Ospedali militari).
Relativamente alla predisposizione del verbale di visita medico collegiale appare opportuno richiamare e ribadire quanto già previsto dalla circolare n. 9 I.P. del 15 novembre 1991, precisando che sul predetto verbale, a pena di nullità dello stesso, deve esserci sempre il riferimento al medico rappresentante I.N.P.D.A.P. Infatti, mentre la presenza dello stesso sarà attestata, naturalmente, dalla firma apposta sul verbale, nel caso in cui vi sia stata la nomina, ma per una qualunque ragione il medico non sia stato presente, occorre che nel verbale, in calce allo stesso, sia riportata la seguente dicitura: "il medico rappresentante I.N.P.D.A.P., Dott. ..., attualmente in carica, è stato regolarmente convocato, ma è risultato assente"; in questo caso il verbale, se regolarmente sottoscritto dagli altri componenti il Collegio Medico Legale, risulterà valido ai fini previsti dall'art. 13 della legge n. 274 del 1991. Analogamente potrà essere considerato regolare il verbale, sempre se regolarmente sottoscritto dagli altri componenti il Collegio predetto, che riporta, in calce allo stesso, la seguente dicitura: «In attesa di nomina del medico rappresentante I.N.P.D.A.P.». I casi di assenza o di mancata nomina devono costituire un'eccezione alla regola della presenza sistematica alle visite medico collegiali del medico rappresentante l'Istituto.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Istituto è obbligato a certificare agli Enti datori di lavoro dei medici incaricati, entro il 30 aprile di ogni anno, gli importi corrisposti nell'anno precedente.
Per l'anno 2003, tale adempimento sarà a cura della scrivente Direzione. È opportuno precisare che, dal 1° gennaio 2000, la presenza del medico rappresentante, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 274 del 1991, è stata estesa anche alle visite, finalizzate al collocamento a riposo, effettuate dagli iscritti alla C.T.P.S.
Con l'allegato 4 si fornisce uno schema di lettera di nomina, da utilizzare per il conferimento dell'incarico al medico rappresentate, che ciascuna Direzione compartimentale potrà adattare secondo le proprie esigenze. ....
Il Dirigente generale
Dr. Costanzo Gala
Informativa 11-11-2003 n. 55
Con circolare n. 26 del 6 novembre 2003, sono state decentrate alle Direzioni compartimentali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le attività amministrative connesse allo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto ed impartite sull'argomento nuove modalità operative.
Con nota n. 11016 del 10 novembre 2003, sono state fornite disposizioni ai medici rappresentanti e indicazioni alle segreterie dei Collegi medico legali delle A.S.L., in merito alle modifiche stabilite con la circolare n. 26 del 6 novembre 2003.
Con la presente Informativa si forniscono i primi chiarimenti operativi per l'espletamento delle attività amministrative collegate agli incarichi dei medici rappresentanti l'Istituto.
Tali attività amministrative, è bene ricordarlo, consistono nella nomina ed eventuale sostituzione dei medici, nel pagamento dei compensi e del rimborso spese spettanti, nella gestione contabile, nel mantenimento dei rapporti amministrativi con i professionisti in questione e con le segreterie dei Collegi medico legali delle A.S.L.
Preliminarmente, si fa presente che, per la predetta gestione amministrativa, le Direzioni compartimentali potranno avvalersi di un apposito software, attualmente utilizzato dalla scrivente Direzione, predisposto dalla D.C.S.I.T. che ne curerà la distribuzione alle Direzioni compartimentali.
Precisando che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e risoluzione di eventuali problematiche operative (in calce alla presente Informativa sono indicati i funzionari cui è possibile rivolgersi per qualsiasi necessità), in merito alle modalità operative, si fa presente quanto segue.
L'allegato 1 riporta i nominativi dei medici rappresentanti l'Istituto attualmente in carica, distinti per Regione e per A.S.L. di appartenenza. L'allegato 2 prevede, per il 2004, la ripartizione sul capitolo di bilancio n. 21042203, per ciascuna Direzione compartimentale, delle relative risorse finanziarie, (gli importi indicati sono al lordo della ritenuta d'acconto Irpef pari al 20% da trattenere sui compensi erogati).
Il predetto capitolo di bilancio deve essere utilizzato, tramite la procedura SAP, sia per il pagamento dei compensi (soggetti a ritenuta Irpef), sia per il rimborso spese spettante (non soggetto a ritenuta Irpef).
È opportuno, al fine di mantenere la continuità e la regolarità della corresponsione dei compensi dovuti ai medici rappresentanti, che gli Uffici delle Direzioni compartimentali preposti al pagamento mantengano, in questa prima fase del decentramento, le modalità di erogazione già in atto presso la scrivente Direzione, provvedendo ad emettere i relativi mandati di pagamento nei mesi di luglio e dicembre di ciascun anno, naturalmente, previa acquisizione dei relativi prospetti (allegato 3) in tempi utili a tale obiettivo.
Si precisa che, attualmente, ogni parere espresso dai medici rappresentanti è compensato con €. 61,97 lordi e che la ritenuta d'acconto Irpef da applicare è pari al 20%. Inoltre, si specifica che il rimborso spese, da effettuare, si ribadisce, senza operare alcuna ritenuta Irpef, dovrà fare riferimento alla percorrenza chilometrica dichiarata dai medici rappresentanti sul prospetto di cui all'allegato 3, finalizzato anche al pagamento dei compensi, il cui importo è pari ad €. 0,20 per ogni chilometro effettuato.
È bene rammentare che i pareri per i quali dovrà essere corrisposto il compenso sono solamente quelli indicati con i codici 1, 2 e 3 del più volte richiamato allegato 3. Non si procederà, invece, all'erogazione del compenso qualora il parere, per un qualunque motivo, non sia stato espresso (assenza dell'iscritto alla visita, disposizione di accertamenti diagnostici o clinici, ecc.).
In ogni caso, il prospetto di cui all'allegato 3 dovrà essere compilato in ogni sua parte. Gli Uffici delle Direzioni compartimentali, preposti agli adempimenti in questione, dovranno opportunamente verificare, prima di procedere al pagamento dei compensi, l'esistenza dell'iscritto, sottoposto a visita medico collegiale, nella banca dati dell'Istituto.
Non saranno oggetto di compenso le visite medico collegiali non richieste per l'eventuale collocamento a riposo (ad esempio non sono oggetto di compenso le visite dei potenziali aventi diritto alle pensioni di reversibilità né, si ribadisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le visite medico collegiali effettuate per il cambio di mansioni).
È appena il caso di precisare che nella materia trattata la competenza dei Collegi medico legali delle A.S.L. non riguarda, attualmente, le invalidità finalizzate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, alla concessione delle pensioni di privilegio o all'applicazione dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (per le quali sono competenti le C.M.L. degli Ospedali militari).
Relativamente alla predisposizione del verbale di visita medico collegiale appare opportuno richiamare e ribadire quanto già previsto dalla circolare n. 9 I.P. del 15 novembre 1991, precisando che sul predetto verbale, a pena di nullità dello stesso, deve esserci sempre il riferimento al medico rappresentante I.N.P.D.A.P. Infatti, mentre la presenza dello stesso sarà attestata, naturalmente, dalla firma apposta sul verbale, nel caso in cui vi sia stata la nomina, ma per una qualunque ragione il medico non sia stato presente, occorre che nel verbale, in calce allo stesso, sia riportata la seguente dicitura: "il medico rappresentante I.N.P.D.A.P., Dott. ..., attualmente in carica, è stato regolarmente convocato, ma è risultato assente"; in questo caso il verbale, se regolarmente sottoscritto dagli altri componenti il Collegio Medico Legale, risulterà valido ai fini previsti dall'art. 13 della legge n. 274 del 1991. Analogamente potrà essere considerato regolare il verbale, sempre se regolarmente sottoscritto dagli altri componenti il Collegio predetto, che riporta, in calce allo stesso, la seguente dicitura: «In attesa di nomina del medico rappresentante I.N.P.D.A.P.». I casi di assenza o di mancata nomina devono costituire un'eccezione alla regola della presenza sistematica alle visite medico collegiali del medico rappresentante l'Istituto.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Istituto è obbligato a certificare agli Enti datori di lavoro dei medici incaricati, entro il 30 aprile di ogni anno, gli importi corrisposti nell'anno precedente.
Per l'anno 2003, tale adempimento sarà a cura della scrivente Direzione. È opportuno precisare che, dal 1° gennaio 2000, la presenza del medico rappresentante, ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 274 del 1991, è stata estesa anche alle visite, finalizzate al collocamento a riposo, effettuate dagli iscritti alla C.T.P.S.
Con l'allegato 4 si fornisce uno schema di lettera di nomina, da utilizzare per il conferimento dell'incarico al medico rappresentate, che ciascuna Direzione compartimentale potrà adattare secondo le proprie esigenze. ....
Il Dirigente generale
Dr. Costanzo Gala