01.03.2010 free

 

TRIBUNALE di Roma - (denuncia del collega e successiva archiviazione del procedimento penale: escluso il risarcimento se non c’è calunnia)

 Il Tribunale di Roma conferma un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Cassazione Civile - Sez. III, sent. n. 13531 del 11.06.2009;  a cura dell’Avv. Rodolfo Pacifico
 L’art. 368 del codice penale prevede e punisce il reato di «calunnia» nei termini che seguono: «chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte».(1) (1) La pena di morte è stata abolita come previsto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. n. 224 del 10 agosto 1944 sostituendosi ad essa l’ergastolo.

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