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Cassazione Civile – (l’informazione che precede il consenso riguarda anche gli esiti anomali o poco probabili)

21.12.2010
In sintesi:
§ - Il medico (e la struttura sanitaria nell'ambito della quale egli agisce) debbono fornire, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente acquisite sulle terapie che si vogliono praticare, o sull'intervento chirurgico che si intende eseguire, illustrandone le modalità e gli effetti, i rischi di insuccesso, gli eventuali inconvenienti collaterali. Tendenzialmente anche gli esiti anomali o poco probabili - se noti alla scienza medica e non del tutto abnormi - debbono essere comunicati, sì che il malato possa consapevolmente decidere se correre i rischi della cura o sopportare la malattia, soprattutto nei casi in cui non si tratti di operazione indispensabile per la sopravvivenza. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Civile - Sez. III, Sent. n....

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