23.04.2009 free
CONSIGLIO di STATO – ( necessaria l’abilitazione per accedere alle scuole di specializzazione dell’area medica)
§ - il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia con cui il TAR aveva accolto il principio secondo cui i laureati in medicina e chirurgia potessero partecipare ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione dell’area medica anche senza il possesso dell’abilitazione.
La disciplina oggetto dell’impugnazione non è stata ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalità sotto nessuno dei parametri (idoneità, necessità, adeguatezza) in cui lo stesso si articola, perché ritenuta preordinata alla realizzazione del buon andamento dell’azione amministrativa, dando rigorosa attuazione al profilo secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso – nel caso di specie il superamento dell’esame di abilitazione – debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Tale principio, seppure non goda di copertura costituzionale, è, comunque, il più idoneo a soddisfare le esigenze di organizzazione dell’Amministrazione in detta materia e, pertanto, in assenza di una diversa previsione, esso deve trovare generale applicazione.
Neppure è stata ritenuta convincente la tesi diretta a far dichiarare illegittima la scelta di non differire ad un momento successivo il conseguimento del requisito oggetto della controversia. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
CONSIGLIO di STATO – Sezione VI; Sent. n. 1420 del 10.03.2009
omissis
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I soggetti indicati in epigrafe, tutti laureati in medicina e chirurgia ed aspiranti alla partecipazione ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione dell’area medica, hanno impugnato innanzi al T.a.r. Lazio:
a) il decreto del rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 1545 del 4 maggio 2007 (bando di concorso per l’ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia) nella parte in cui esclude dalla partecipazione al concorso i laureati in medicina e chirurgia non in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) il d.m. 6 marzo 2006, n. 172, nella parte in cui prevede, all’art. 2, che “al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con l’obbligo di superare l’esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo”.
I medesimi, oltre a far valere dei profili di incompetenza e violazione della riserva di legge, contestano sostanzialmente il requisito, previsto dall’art. 2 del D.M. n. 172/2006, secondo il quale i laureati in medicina e chirurgia che intendano partecipare al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’area medica devono aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Detta contestazione viene proposta sia sotto un profilo assoluto (non necessità dell’abilitazione professionale per l’accesso alla specializzazione, essendo all’uopo sufficiente la laurea), sia sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, in considerazione:
- del carattere non qualificante dell’abilitazione al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- del fatto che la precedente disciplina (D.M. n. 99/2003) riteneva sufficiente il superamento dell’esame di Stato entro la prima sessione utile successiva all’inizio dei corsi;
- del fatto che il rapporto che si instaura tra lo specializzando e l’Università non è un rapporto di lavoro;
- del fatto che il possesso dell’abilitazione può ragionevolmente essere richiesto al momento della stipulazione del contratto, in vista dell’inizio dell’attività nel contesto dei corsi di specializzazione.
2. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto il ricorso ritenendo l’irragionevolezza la scelta dell’Amministrazione, “in quanto il possesso dell’abilitazione ha un rilievo secondario ai fini della qualificazione culturale necessaria per affrontare la prova e partecipare al concorso; esso è invece chiaramente finalizzato a garantire la sicurezza e la serietà dell’attività di tirocinio svolta durante il corso di specializzazione, che è un’attività professionale medica”.
Conseguentemente, secondo il T.a.r., sarebbe irragionevole - e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo - l’esclusione dal concorso dei soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività.
3. Avverso tale decisione hanno proposto appello, chiedendone la riforma il Ministero dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Si è costituito in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado il sig. Antonio Chiosi.
All’udienza del 19 dicembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello merita accoglimento.
4.1. Il presente giudizio investe la legittimità della previsione regolamentare (art. 2 D.M. n. 177/2006) secondo cui i laureati in medicina e chirurgia che intendono partecipare al concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’area medica devono aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Il Collegio ritiene che tale norma sfugga alla censure di irragionevolezza e illogicità mosse dagli originari ricorrenti e ritenute fondate dal T.a.r.
Come la giurisprudenza di questa Sezione ha, in più occasioni, già rilevato in sede cautelare (cfr. Sez. VI, ordinanza 30 maggio 2008, n. 2987), la disciplina impugnata non contrasta con il principio di proporzionalità sotto nessuno dei parametri (idoneità, necessità, adeguatezza) in cui lo stesso si articola, perché appare preordinata a realizzare il buon andamento dell’azione amministrativa, dando rigorosa attuazione al principio secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso – in questo caso il superamento dell’esame di abilitazione – debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
Tale principio, seppure non goda di copertura costituzionale, è, comunque, il più idoneo a soddisfare le esigenze di organizzazione dell’Amministrazione in detta materia e, pertanto, in assenza di una diversa previsione, esso deve trovare generale applicazione.
Alla base di tale regola, che impedisce una fissazione arbitraria della data di riferimento per il possesso dei requisiti, vi è non solo l’esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati (ove si concorra per un beneficio che può essere assicurato solo ad alcuni), ma anche il pubblico interesse a limitare la partecipazione ai soggetti che vi abbiano titolo, al fine di evitare che l’individuazione degli stessi abbia luogo dopo l’inizio delle procedure, con conseguente incertezza sull’esistenza e sul numero dei partecipanti, ed eventuale inutilità in tutto o in parte dell’attività svolta dall’Amministrazione.
Non si tratta – è vero – di una regola inderogabile, ma per potervisi discostare occorre che l’Amministrazione ravvisi la sussistenza di una particolare esigenza pubblica, ragionevolmente prevalente su quella sottesa alla regola generale, da individuare caso per caso.
Non convince, dunque, la tesi che vorrebbe far dichiarare illegittima la scelta di non differire ad un momento successivo il conseguimento del requisito oggetto della presente controversia; non appare invero consentito al giudice amministrativo formulare valutazioni riservate all’Amministrazione che indice il concorso, alla stessa innanzi tutto spettando ogni appropriata verifica, anche di ordine organizzativo, circa la reale sussistenza di un interesse pubblico che legittimi nel singolo caso la deroga al principio generale, e l’eventuale successiva scelta – tra le varie possibili – della scadenza temporale cui ancorare la necessaria sopravvenienza del requisito mancante. Non rileva pertanto l’epoca di effettivo inizio delle attività assistenziali, né la diversa disciplina applicata in precedenti analoghi concorsi, né ancora la lamentata disparità tra laureati di un medesimo anno accademico, né la dedotta lesione del principio di proporzionalità, cedendo tutti tali aspetti di fronte alla decisiva ed assorbente considerazione che il criterio selettivo prescelto si presenta conforme ad un canone generale delle procedure di tipo concorsuale, non superato nel settore in esame da disposizioni normative di diverso tenore, e neppure suscettibile di essere disatteso dal giudice amministrativo in esito ad un apprezzamento di merito che è di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione (cfr. anche T.a.r. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 29). .
4.2. Né in senso contrario rilevano l’art. 2, comma 443 della legge n. 244/07 o l’art. 7 del d.l. n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008. Queste norme, che hanno previsto la possibilità di partecipare alla selezione per le scuole di partecipazione pure se l’abilitazione all’esercizio delle professione non è stata ancora conseguita, non hanno natura interpretativa né effetti comunque retroattivi: esse, anzi, confermano che, in assenza di diversa previsione normativa, la regola generale è quella secondo cui i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di proposizione della domanda prevista nel bando.
Le considerazioni che precedono dimostrano anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall’appellato.
5. In definitiva, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, nell’ambito della giurisprudenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/03/2009
omissis