04.06.2008 free
CORTE di CASSAZIONE – (Borse e specializzati 83/91: ennesima conferma sul giudice competente )
Cassazione civile – Sezioni Unite, Sent. n. 12166 del 15/05/2008.
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Svolgimento del processo
B.R. ha convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Milano e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendo il pagamento delle borse di studio dovute in relazione alla frequenza della scuola di specializzazione per gli anni 1989/90 e seguenti.
Il giudice adito ha declinato la propria giurisdizione, con decisione che
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione con due motivi. B. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo investe la statuizione sulla giurisdizione con una denuncia di vizio di motivazione, sul rilievo che la ricorrente in primo grado ha formulato la propria pretesa in termini di diritto alla remunerazione per l'attività svolta nell'ambito di un rapporto di formazione lavoro. L'amministrazione ricorrente sottopone quindi alla Corte un quesito con cui si prospetta un vizio di motivazione della sentenza che “ravvisa ingiustificatamente ed immotivatamente la competenza del giudice ordinario in una causa avente ad oggetto un servizio pubblico quale è quello della formazione dei medici specialistici ad opera delle Università”.
Il motivo è inammissibile. La deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che regolano tale presupposto del processo e non anche in relazione a vizi di motivazione sui punti di fatto dai quali esso dipende, giacché in materia di giurisdizione
2. Il secondo motivo investe ancora la questione di giurisdizione con la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69. Sul presupposto che secondo la prospettazione dell'attuale resistente la situazione soggettiva fatta valere in giudizio attiene ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione, regolato dalla disciplina richiamata, la parte ricorrente chiede a questa Corte di enunciare la seguente massima: “la sentenza che afferma la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di un rapporto di lavoro di pubblico impiego in riferimento a fatti posti a fondamento della domanda che si è inteso azionare e che risalgono ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998, violano palesemente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, dove è espressamente prevista la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Il motivo è inammissibile. Nella specie, la pretesa azionata ha per oggetto la remunerazione dell'attività svolta da un medico iscritto a scuola di specializzazione universitaria, che non è inquadratale nello schema del rapporto di lavoro subordinato, mancando una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi. Tali erogazioni, considerate dalla legge come borse di studio, sono destinate a sopperire alle esigenze materiali degli interessati per il loro impegno e non costituiscono quindi il corrispettivo di prestazioni effettuate (Cass. 16 settembre 1995 n. 9789, 18 giugno 1998 n. 6089).
Pertanto la censura svolta, che attiene alla disciplina dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, non riguarda la questione della identificazione del giudice al quale è attribuita la cognizione della domanda di attribuzione del trattamento economico spettante al medico specializzando.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2203 del 4 febbraio 2005, tale domanda, fondata o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione nell'ordinamento interno, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (e in particolare della direttiva 82/76/CEE), o sull'applicazione - anche retroattiva - della normativa nazionale di trasposizione (D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257), attiene ad una situazione giuridica che ha la natura e consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
Il principio di diritto enunciato con questa decisione va confermato, e il ricorso deve essere respinto, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
L'Amministrazione ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008