21.12.2007 free
TAR CALABRIA – ( negato al Sindacato il diritto di accesso agli atti dell’ASL)
§ - ancorché il Sindacato, nel caso di specie, abbia agito per informarsi circa la corretta applicazione delle regole contrattuali sulla mobilità dei medici ambulatoriali, lo scopo enunciato di detta azione è quello di un generalizzato sindacato sull’azione amministrativa, che, se in data antecedente alla riscrittura del diritto di accesso operata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, la giurisprudenza costante non consentiva, a seguito della entrata in vigore di tale norma è stato positivamente sancito all’art. 24 comma 3 ove si stabilisce che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’perato delle pubbliche amministrazioni. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Tar Calabria – Sez. Seconda, Sent. n. 1514 del 04/10/2007
Omissis
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone in data 20 luglio 2007 ed al controinteressato dr. X in data 24 luglio 2007 e depositato il 3 agosto successivo espone il Sindacato ricorrente che in data 18 maggio 2007 presentava una istanza di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della L. n. 241 del 1990 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che tuttavia non esibiva la documentazione richiesta.
L’Amministrazione sanitaria non si è costituita in giudizio ed il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2007 alla quale il Collegio lo ha trovato infondato.
Dalla lettura, infatti, della richiesta di accesso formulata dal ricorrente Sindacato si evince che essa è giustificata dalla esigenza di “vigilare con particolare attenzione e cura alla applicazione precisa e concreta della vigente e complessa disciplina dettata dal legislatore sia nazionale che regionale” e dalla necessità di verificare la corretta applicazione delle procedure di mobilità previste dall’art. 22, comma 1 e successivi e dell’art. 23 dell’ACN – medici specialisti, mentre il trasferimento sarebbe avvenuto in difformità di quanto sancito dall’accordo regionale decentrato medici specialisti ambulatoriali.
Al riguardo è da rilevare che se non vi è dubbio che il SUMAI abbia oramai la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti della categoria che rappresenta, detto Sindacato, non sfugge alle regole sostanziali e processuali valide per tutti gli altri soggetti che intendono agire in giudizio per la tutela delle loro posizioni.
In particolare è da notare che, ancorché il Sindacato ricorrente agisca per informarsi circa la corretta applicazione delle regole contrattuali sulla mobilità dei medici ambulatoriali, lo scopo enunciato di tale azione è quello di un generalizzato sindacato sull’azione amministrativa, che, se in data antecedente alla riscrittura del diritto di accesso operata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, la giurisprudenza costante non consentiva, a seguito della entrata in vigore di tale norma è stato positivamente sancito all’art. 24 comma 3: Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Si sosteneva infatti che, poiché il diritto di accesso non rappresenta un’azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato della P.A. per il suo esercizio deve sussistere in concreto un nesso specifico tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di accesso (TAR Umbria, 26 settembre 2003, n. 746).
In tema di cd. potere esplorativo delle associazioni ed in generale degli organismi portatori di interessi collettivi e diffusi, la giurisprudenza poi sosteneva che esso trova un limite preciso nella necessità di evitare che esso si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della p.a., T.A.R. Basilicata, 19 settembre 2003, n. 891.
La problematica è stata recepita dal legislatore, di talchè oramai non sono più consentite istanze di accesso, che ancorché rivolte ad evidenziare presunte irregolarità nell’operato dell’Amministrazione, appaiono preordinate ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, come quella presentata dal Sindacato ricorrente.
In conclusione il ricorso va respinto secondo quanto pure sostenuto in un precedente specifico della Sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non ritiene di discostarsi: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 11 luglio 2005, n. 1165.
Non essendosi costituita l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2007.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE