25.09.03 free
TAR LAZIO - (I farmaci rimborsabili, riclassificati dal Servizio sanitario nazionale , sono individuati ai sensi del D.M. 27 settembre 2002, che è un atto a contenuto generale; conseguentemente , non si applica la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241)
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DIRITTO.
Con l'unico articolato motivo di ricorso la ricorrente censura il decreto 21 novembre 2002, nella parte in cui ha modificato l'allegato 4 al decreto 27 settembre 2002 relativamente al principio attivo calcipotriolo, da essa commercializzato con la denominazione di PSOCURTAN.
Deduce in particolare la ricorrente che non sarebbe stata avvisata dal Ministero dell'intenzione di modificare il precedente prezzo di rimborso, di non essere stata posta in condizione così di controdedurre in merito non conoscendo neppure i criteri di calcolo seguiti dall'Amministrazione.
Sostiene che altre aziende, invece, sarebbero state avvertite della possibilità di modificazione del prezzo di rimborso e sarebbero state invitate a partecipare al procedimento.
I criteri di calcolo seguiti sarebbero viziati e comunque la scelta operata dall'Amministrazione non sarebbe rispondente alle finalità di riduzione della spesa pubblica, poiché il prezzo di rimborso sarebbe maggiore. La censura è infondata.
Occorre innanzitutto chiarire che il provvedimento di riclassificazione dei farmaci deve essere considerato come atto a contenuto generale e come tale risulta sottratto alla disciplina normativa (artt. 7 e ss. della L. 241/90) relativa alla partecipazione al procedimento.
Pertanto non vi era per la P.A. alcun obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, il DM 27 settembre 2002 aveva individuato un meccanismo partecipativo nei confronti di tutte le aziende farmaceutiche interessate dalla riclassificazione dei farmaci.
Il Ministero della Salute, infatti, ha previsto una forma di contraddittorio differito scindendo il procedimento di redazione del nuovo prontuario farmaceutico in due fasi. Si tratta peraltro di un sistema già collaudato poichè il criterio seguito era stato già in precedenza adottato dalla CUF per provvedere alla riclassificazione delle specialità medicinali ai sensi dell'art. 8 della L. 537/93 ed era stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato (Sez. IV 2/3/01 n. 1183).
In sintesi il sistema risulta così delineato: mentre nella prima fase, a causa dell'urgenza, l'Amministrazione ha proceduto unilateralmente, adottando i criteri indicati nello stesso decreto, nella seconda fase la P.A. ha previsto una forma di concertazione disciplinata dall'art. 4 del decreto.
In quest'ultimo, infatti, è stata fissata una data entro la quale tutte le ditte potevano far pervenire le proprie osservazioni in ordine ai metodi e ai criteri adottati, specificando le ragioni per le quali quelli utilizzati dalla P.A. dovessero ritenersi erronei. Detta fase è stata concepita come meramente eventuale, essendo attivata soltanto per iniziativa degli interessati, e cioè delle aziende titolari di A.I.C. lese dalla precedente classificazione.
Ne è derivato quindi che la revisione effettuata con il DM 21 novembre 2002, è stata attuata a seguito della disamina delle puntuali osservazioni fornite dalle ditte interessate, alle quali sono stati forniti tutti i criteri di calcolo utilizzati. La società ricorrente non ha chiesto il riesame perché non ne aveva interesse, non avendo subito con il DM del 27 settembre 2002 alcuna riduzione del prezzo dei propri prodotti, ma non si è neppure premurata di accertarsi che altre ditte concorrenti avessero invece chiesto la revisione.
La pretesa della ricorrente ad ottenere la comunicazione da parte del Ministero e della CUF della opposta richiesta delle ditte produttrici di tacalcitolo di revisione del cut-off, non può essere condivisa perché non può fondarsi né sulla disciplina generale sul procedimento (L. 241/90) che, come già rilevato, non può applicarsi ad atti quali quello in questione (riclassificazione dei farmaci e formazione del nuovo prontuario farmaceutico) aventi natura di atti generali, né sulla disposizione dello stesso DM impugnato nel quale era prevista la possibilità di partecipazione alla seconda fase soltanto su istanza di parte.
Nel DM 21 novembre 2002 la CUF ha chiarito poi come si è addivenuti alla modificazione dell'allegato 4 del DM 27 settembre 2002, e ha specificato che è stata usata la metodica delle PDD in luogo di quella delle DDD in caso di variabilità rilevante, e ciò sulla base di dati acquisiti seguendo la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 4, cioè analizzando le osservazioni fornite dalle ditte interessate.
Non può quindi dirsi neppure che la CUF ed il Ministero non abbiano chiarito come abbiano operato le modificazioni nell'allegato 4 al DM 27 settembre 2002. La censura di disparità di trattamento non risulta assistita da alcun elemento di prova, non risultando che la P.A. abbia avvertito talune aziende e non altre della possibilità di revisione dell'allegato 4, mentre a tutte è stata data la possibilità di conoscere i criteri di calcolo operati, a seguito di semplice richiesta.
Per ciò che concerne i criteri di calcolo seguiti, si tratta di decisioni che attengono alla sfera del merito della P.A. e che pertanto possono essere esaminate soltanto sotto i profili della illogicità ed irrazionalità.
Peraltro la scelta operata dalla P.A. non sembra viziata, tenuto conto che le osservazioni fornite dalla società Abiogen Pharma S.p.a., accolte dalla CUF e dal Ministero, sono assistite da elementi di fatto tali non poter essere contestati: nel caso del calcipotriolo (trattandosi di prodotto ad uso topico) non esistono DDD ufficiali ed il criterio seguito in un primo momento della CUF e dal Ministero (DDD pari a 2 grammi per entrambi i prodotti, e cioè per il calcipotriolo ed il tacalcitolo), contrasta con la posologia ufficiale dei due farmaci, come è dato evincere dalla disamina del riassunto delle caratteristiche dei due prodotti, da cui emerge che nel caso del calcipotriolo il dosaggio è doppio rispetto a quello del tacalcitolo, atteso che la pomata deve essere applicata due volte al giorno e non in una unica somministrazione come nel caso del tacalcitolo.
Infine la scelta del principio attivo di riferimento non appare configgente con le finalità del risparmio di spesa, essendo stata attuata sulla base di criteri standard uguali per tutti i farmaci ed indicati nei DM impugnati, ritenuti dal Collegio non affetti da vizi di illogicità ed irrazionalità.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.