17.04.2007 free
CASSAZIONE CIVILE – (sosta sulle strisce pedonali dell’ospedale per prestare assistenza: confermata la sanzione).
§ - la giustificazione addotta dall’opponente, riferita all'esigenza non dell'accompagnamento dell'infortunato (già compiuto in precedenza), ma di un successivo ritorno al nosocomio al fine di "assistere" l'amico, già ivi ricoverato, è palesemente inidonea, anche in astratto, ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 c.p. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1), non essendo all'evidenza configurabile alcuna esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona, posto che l'amico dell'opponente, quando questi incorse nella trasgressione, era già affidato alle cure dei sanitari. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Cassazione Civile, Sezione II, Sent. n. 5463 del 09/03/2007
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza in data 20-5-04 del Giudice di Pace in sede, che ha accolto l'opposizione ex art. 205 bis C.d.S. di S.M., avverso un verbale d'infrazione all'art. 158 cit. C.d.S., elevatogli il 18.11.02 dalla locale polizia municipale ritenendo la contestata sosta, sull'attraversamento pedonale adducente ad un ospedale, giustificata dallo stato di necessità.
L'intimato non si è costituito.
All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c. sulle conformi conclusioni del P.G.. Il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza.
La motivazione della sentenza risulta, anzitutto, insufficiente, ai limiti dell'apoditticità, nella parte in cui ritiene "credibile", senza ulteriori precisazioni, sulla base della prodotta fotocopia di un certificato di pronto soccorso, relativo ad "un amico" dell'opponente, la circostanza che ad accompagnare l'infortunato fosse stato proprio l'opponente, nell'occasione della contestata violazione.
In secondo luogo - e la considerazione può ritenersi assorbente - la giustificazione addotta, che è stata riferita all'esigenza non dell'accompagnamento dell'infortunato (già compiuto in precedenza), ma di un successivo ritorno al nosocomio al fine di "assistere" l'amico, già ivi ricoverato, è palesemente inidonea, anche in astratto, ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 c.p. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dalla L. n. 689 del 1981, art. 4, comma 1), non essendo all'evidenza configurabile alcuna esigenza di evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona, posto che l'amico dell'opponente, quando questi incorse nella trasgressione, era già affidato alle cure dei sanitari.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, u.p. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell'opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi.
Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 di cui 100,00 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in Euro 600,00 di cui 100,00 per diritti e 100,00 per esborsi quelle del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007