19.03.2008 free
TAR EMILIA ROMAGNA - La richiesta di indennita’ per rischio radiologico va indirizzata al Giudice Ordinario
Il ricorso avverso il silenzio azionato concerne una questione di diritto economico, concernente la spettanza di una somma a compensazione del rischio radiologico, la cui giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, per effetto del D. Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come confermato dal T.U. in materia di pubblico impiego di cui al D. Lgs. 165/2001.
Il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato da ultimo, per gli aspetti processuali, dall’art. 21 bis della legge TAR, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.
Sentenza: 55/2008
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
ALBERTO PASI Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008
Visto il ricorso 1303/2007 proposto da:
….
contro
AZIENDA UNITA’SANITARIA LOCALE DI RIMINI
rappresentato e difeso da:
….
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio dell’Azienda USL Rimini quanto all’istanza dei ricorrenti notificata in data 9/3/2007 (all. 1) richiedenti le attività accertative presupposte al fine della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico e congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni per anno, cui i ricorrenti hanno diritto,
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi gi avvocati presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato che in fatto e diritto
FATTO E DIRITTO
1.- I ricorrenti, tutti medici in servizio presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale Infermi di Rimini, hanno proposto il presente ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Azienda ASL in ordine all’istanza, notificata in data 9/3/2007, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio cronologico.
L’Amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto alle avverse domande e concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La causa, introdotta con il rito speciale dell’articolo 21 bis, della legge n. 1034/1971, come novellato dalla legge n. 205/2000, è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio.
2.- In linea di diritto va preliminarmente osservato che il rimedio del silenzio-rifiuto, regolato da ultimo, per gli aspetti processuali, dall’art. 21 bis della legge TAR, non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Se è vero, infatti, che per certi versi è riscontrabile la tentazione di configurare l’istituto in questione come rimedio “di chiusura”, esperibile in qualunque caso di comportamento inerte della P.A. in seguito alla proposizione di un’istanza da parte di un privato, non è d’altra parte ipotizzabile una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul silenzio: in mancanza di univoche indicazioni testuali in senso contrario, l’istituto del silenzio va letto in continuità con la consolidata tradizione giurisprudenziale, che lo ha configurato come strumento diretto a superare l’inerzia della P.A. nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a fronte di una posizione di mero interesse legittimo in capo al cittadino. Con la conseguenza che in presenza di una posizione di diritto soggettivo correlata ad un rapporto di pubblico impiego la tutela giurisdizionale è ammissibile recta via in sede esclusiva attraverso una pronuncia di accertamento (salvo il sopravvenuto difetto di giurisdizione in materia). Conclusione, questa, che rimane indubbiamente valida anche a seguito della devoluzione della materia al giudice ordinario (con l’attribuzione al medesimo dei necessari poteri di adottare “tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”: art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001).
L’impostazione non ha, di certo trovato smentita nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2002, n. 1, la quale, nel circoscrivere la portata dei poteri del giudice amministrativo al mero accertamento dell’illegittimità del silenzio, ha ritenuto, tra l’altro, “determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo”. (Cons. di Stato , sez. V,, 10/2/2004, nr. 497; Cons. di Stato, sez. IV, 16/11/2007 n. 5834).
3.- Nel caso concreto il ricorso avverso il silenzio azionato concerne una questione di diritto economico, concernente la spettanza di una somma a compensazione del rischio radiologico, la cui giurisdizione è stata devoluta al giudice ordinario, per effetto del D. Legislavito 31 marzo 1998, n. 80, come confermato dal T.V. in materia di pubblico impiego di cui al D. Lgs. 165/2001.
4.- Per tali ragioni il ricorso è inammissibile
5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre IVA e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna in data 10/01/2008.
Presidente
Cons.rel est.
Depositata in Segreteria in data 17.01.08
Bologna li, 17.01.08