20.09.03 free
CONSIGLIO di STATO - (L.207/85 - l'osservanza dell'orario di servizio , non inferiore a 28 ore settimanali , attiene all'orario ufficialmente predefinito dalla P.A. o dai rapporti convenzionali in atto ; non assumono rilevanza le prestazioni eccedenti tale orario , anche se a seguito di ordini di servizio)
MASSIMA
L' art. 3 della legge n. 207/1985, nel disciplinare l'inquadramento in ruolo dei dipendenti delle USL, non ne precisa la decorrenza; pertanto, questa deve essere fissata, secondo un principio di carattere generale, alla data di adozione del relativo provvedimento (Sez. V, 21 dicembre 1994, n. 1549) e che l’inserimento nei ruoli nominativi regionali, in via di sanatoria, del personale con rapporto convenzionato va effettuato, in base a detta norma, avendo riguardo alla posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità e con decorrenza dalla data del relativo provvedimento (Sez. V, 11 novembre 1994, n. 1285).
N. 5174/03
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8433/97, proposto da SIMEONE Maria Carmela, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco ROMANO con il quale elettivamente domicilia in Roma, via G. Pisanelli 40, presso lo studio dell’avv. Luciana SCOGNAMIGLIO,
CONTRO
la A.S.L. BN 1, in persona del Direttore Generale quale Commissario Liquidatore della U.S.L. n. 5 della CAMPANIA, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio GAROSCIO con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Etiopia 18,
per l’annullamento della sentenza del TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione IV, 17 gennaio 1997, n. 45; visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL BN 1 e la memoria dalla stessa prodotta a sostegno delle proprie difese; visti gli atti tutti di causa; relatore, alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, il Cons. Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti Montefusco G. per delega dell’av. ROMANO e CAROSCIO. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della delibera della USL n. 5 della Campania 12 marzo 1986, n. 261 (e di quella 16 febbraio 1987, n. 163, recante chiarimenti al Co.Re.Co.), nonché della nota presidenziale del 3 aprile 1987 con la quale le si comunicava il licenziamento a decorrere dal 12 giugno 1987.
Per il TAR il ricorso era infondato non sussistendo, in capo all’interessata – così come affermato dalla P.A. nei provvedimenti oggetto di gravame - il requisito, di cui all’art. 3 della legge n. 207/1985, di effettivo svolgimento di un orario di servizio di almeno 28 ore settimanali.
2) - Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto dai fogli di presenza si evincerebbe agevolmente la sua presenza giornaliera in servizio anche al di là dei termini ora detti.
Resiste l’ASL BN 1, in persona del Direttore generale, quale Commissario liquidatore della USL n. 5, insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
D I R I T T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della delibera della USL n. 5 della Campania 12 marzo 1986, n. 261 (e di quella 16 febbraio 1987, n. 163, recante chiarimenti al Co.Re.Co.), nonché della nota presidenziale del 3 aprile 1987 con la quale le si comunicava il licenziamento a decorrere dal 12 giugno 1987.
Deduce l’appellante che il TAR avrebbe fondato la propria decisione sull’errato presupposto che la stessa non avesse svolto, nel periodo richiesto dall’art. 3 della legge n. 207/1985, un orario di lavoro non inferiore a 28 ore settimanali (il difetto di tale contestato requisito era stato espressamente posto a fondamento degli atti impugnati).
La medesima avrebbe, infatti, sempre svolto un orario di lavoro non inferiore a quello ora detto, come risulterebbe dai fogli di presenza che, controfirmati dal primario responsabile del laboratorio, sarebbero stati sempre regolarmente depositati presso la Direzione sanitaria che nulla avrebbe mai osservato in proposito in quanto dalla stessa, di fatto, autorizzati; donde la richiesta di acquisire i detti documenti.
La fondatezza dell’assunto della ricorrente discenderebbe anche dal comportamento della stessa P.A. che, con delibera n. 228 del 17 febbraio 1988, ha provveduto (ma solo con decorrenza ex nunc) all’inquadramento in ruolo della medesima deducente ai sensi dello stesso citato art. 3, proprio avendo valutato la sussistenza del citato requisito.
2) – L’appello è infondato.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, invero, “il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761…….e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l’osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità…….”.
Ebbene, è da ritenere che il riferimento alla “osservanza dell’orario di servizio” attenga ad un orario ufficialmente predefinito dai competenti organi dell’Amministrazione e, in particolare, trattandosi di rapporti convenzionali, dallo stesso atto disciplinante la convenzione, mentre non possono assumere rilevanza prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto all’orario stesso in base ad iniziative soggettive o a meri ordini di servizio.
Nella specie, però, non è stata offerta prova alcuna in merito alla sussistenza di un predeterminato orario di servizio ovvero a quella di atti convenzionali recanti un impegno orario pari o superiore alle ventotto ore settimanali; e, in tale situazione, perde di consistenza anche la richiesta dell’appellante di acquisire i fogli di presenza, dal momento che, ove pure gli stessi denotassero una prestazione di lavoro eccedente il detto limite, non di meno tale circostanza non potrebbe incidere in merito alla sussistenza del predetto, essenziale requisito orario, non potendo sopperire, per quanto detto, alla mancata allegazione degli elementi anzidetti.
Né in contrario assume rilevanza la deliberazione del Co.Ge. della USL 17 febbraio 1988, n. 228, recante “inquadramento in ruolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 20.5.1985, n. 207, nella posizione funzionale di Biologo Collaboratore di alcuni Biologi convenzionati in servizio presso il P.O.M. G. Rummo”, tra i quali era ricompresa l’odierna appellante.
Detta determinazione, infatti, per quanto attiene alla prestazione oraria settimanale, non afferma affatto che gli interessati avessero prestato servizio pari o eccedente il detto limite di ventotto ore, ma si limita a ritenere (sulla base della deliberazione del Consiglio regionale della Campania n. 134 del 26 novembre 1987) che l’inquadramento ai sensi del citato art. 3 poteva avvenire indipendentemente dalle ore settimanali svolte.
Può aggiungersi, per completezza, che la deliberazione ora detta, recante l’inquadramento dell’interessata con efficacia ex nunc, non risulta neppure fatta oggetto di gravame per quanto attiene alla decorrenza dell’inquadramento stesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207/1985, sicché potrebbe dubitarsi della permanenza stessa dell’interesse al gravame nel difetto dell’impugnativa per tale parte dell’inquadramento operato dalla P.A. sulla base di detta disciplina normativa; inquadramento avente efficacia ex nunc che appare, del resto, sotto tale profilo, conforme alla risalente giurisprudenza della Sezione, secondo cui la data di decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 207/1985 coincide con quella di adozione del relativo provvedimento, ritualmente adottato all'esito del prescritto procedimento di ricognizione delle disponibilità di organico e dell'inquadramento del personale già in ruolo (cfr. Sez. V, 6 marzo 2000, n. 1151).
In tal senso è stato più volte chiarito che l’art. 3 della legge n. 207/1985, nel disciplinare l'inquadramento in ruolo dei dipendenti delle USL, non ne precisa la decorrenza; pertanto, questa deve essere fissata, secondo un principio di carattere generale, alla data di adozione del relativo provvedimento (Sez. V, 21 dicembre 1994, n. 1549) e che l’inserimento nei ruoli nominativi regionali, in via di sanatoria, del personale con rapporto convenzionato va effettuato, in base a detta norma, avendo riguardo alla posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità e con decorrenza dalla data del relativo provvedimento (Sez. V, 11 novembre 1994, n. 1285).
Sempre in senso conforme si richiamano anche le decisioni della Sezione 17 ottobre 2000, n. 5575 (che pone pure in evidenza la manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3 e 36 cost., della questione di legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui limita la decorrenza dell'inquadramento straordinario, colà previsto dalla data del relativo provvedimento, con esclusione di ogni riconoscimento d’anzianità pregressa - a differenza dell'art. 1 della legge medesima – perché la diversa previsione del legislatore, avuto riguardo degli effetti e dei contenuti della sanatoria dei sanitari precari, non è ingiustificata, né irragionevole, in relazione all'insopprimibile differenza dei tipi di rapporti precari previsti, rispettivamente, dalle dette norme), nonché 23 gennaio 2000, n. 325, 17 maggio 1997, n. 507, 22 aprile 1996, n. 468, 16 dicembre 1993, n. 1322.
Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma il 13 maggio 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri: E M I D I O FRASCIONE - Presidente GIUSEPPE F A R I N A - Consigliere PAOLO BUONVINO - Consigliere est. M A R C O L I P A R I - Consigliere MARZIO B R A N C A - Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Paolo Buonvino f.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 settembre 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale