Trib CB 127/2026 esclusione legittima dal concorso per primario se manca l'anzianità in strutture pubbliche o equiparate
Trib CB 127/2026 esclusione legittima dal concorso per primario se manca l'anzianità in strutture pubbliche o equiparate
Un cardiologo, già direttore di unità operativa in una struttura privata, ha impugnato l'esclusione da una procedura per l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa presso un'azienda sanitaria pubblica. L'amministrazione aveva riconosciuto solo 6 anni e 3 mesi di anzianità, a fronte dei 7 anni minimi richiesti, escludendo i periodi prestati presso strutture private seppur accreditate e in regime di convenzione. Il ricorrente, attraverso un giudizio civile innanzi al Giudice del Lavoro, mirava all'annullamento dell'esclusione, alla caducazione della nomina del controinteressato vincitore e al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando che per l’accesso al secondo livello dirigenziale l'anzianità deve essere maturata esclusivamente presso amministrazioni pubbliche, IRCCS o cliniche universitarie. La natura di "struttura accreditata" non muta la qualificazione giuridica privata dell'ente né permette l'equiparazione del servizio ai fini della selezione apicale. Dalla lettura emerge il rigoroso perimetro normativo che distingue il servizio pubblico da quello privato convenzionato per le carriere direttive.
Glossario giuridico essenziale
- Modalità cartolare: procedura in cui l'udienza si svolge tramite lo scambio di note scritte depositate telematicamente, senza la presenza fisica in aula.
- Secondo livello dirigenziale: vertice della carriera medica ospedaliera, corrispondente al ruolo di direttore di struttura complessa (ex primario).
- Disapplicazione: potere del giudice ordinario di ignorare un atto amministrativo (come una delibera) se ritenuto illegittimo, decidendo la causa come se l'atto non esistesse.
- Soccombenza: principio per cui la parte che perde la causa è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte vincitrice.
1. BOX NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484: artt. 5 (Requisiti di accesso), 10 (Anzianità di servizio utile), 11, 12 e 13 (Tipologie di servizio computabili).
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: art. 4, commi 12 e 13 (Istituti con ordinamenti particolari); art. 15 (Incarichi di struttura complessa).
- L. 23 dicembre 1978, n. 833: artt. 40, 41, 42 e 43 (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e case di cura convenzionate).
- D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: art. 17 (Triennio di formazione); art. 26 (Equiparazione servizi in case di cura convenzionate).
- D.P.C.M. 8 marzo 2001: Criteri per la valutazione del servizio in regime convenzionale ai fini dell'inquadramento.
- CCNL Area Sanità (23.01.2024): artt. 22 (Tipologie di incarico) e 24 (Incarichi di direzione di struttura complessa).
2. ANALISI DEI PROFILI DI DIRITTO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
I. Requisiti di anzianità per il secondo livello dirigenziale (Rigetto delle pretese del ricorrente) Il Giudice ha confermato la legittimità dell'esclusione basandosi sulla tassatività dell'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997. La norma impone che l'anzianità di servizio utile (7 anni, di cui 5 nella disciplina) debba essere maturata presso enti pubblici, IRCCS, istituti o cliniche universitarie.
- Motivazione: L'Ufficio ha rilevato che il ricorrente possedeva solo 6 anni e 3 mesi di servizio "pubblico" (presso un centro universitario). I periodi successivi, prestati presso una Fondazione e altre società di capitali, sebbene operanti per conto del SSN, avevano natura privatistica. La trasformazione giuridica dell'ente da centro universitario a fondazione di diritto privato ha interrotto la maturazione del requisito utile ai fini concorsuali (Provv. Comm. ad Acta Regione Molise n. 21/2011; artt. 5 e 10 D.P.R. 484/97).
II. Inapplicabilità dell'equiparazione ex art. 26 D.P.R. n. 761/1979 Il ricorrente invocava l'equiparazione del servizio prestato in case di cura convenzionate nella misura del 25% della durata, sostenendo che tale calcolo lo avrebbe portato a superare la soglia dei 7 anni.
- Motivazione: Il Giudice ha rigettato tale interpretazione, chiarendo che l’art. 26 concerne esclusivamente i concorsi di assunzione per la posizione funzionale iniziale e non le procedure selettive per il conferimento di incarichi di struttura complessa (secondo livello dirigenziale), che sono regolate dal D.P.R. 484/97. Quest'ultimo richiama il D.P.R. 761/79 solo limitatamente al triennio di formazione e non per l'equiparazione generalizzata del servizio privato (Corte di Appello di Milano, sent. n. 411/2021; Cons. Stato, parere n. 3164/2003).
III. Rilevanza dell'accreditamento istituzionale e regime convenzionale È stata respinta la tesi secondo cui l'accreditamento con il SSN fosse sufficiente per equiparare la struttura privata a quella pubblica ai fini della carriera dirigenziale.
- Motivazione: Il Giudice, aderendo all'orientamento del Consiglio di Stato, ha spiegato che il mero svolgimento di prestazioni a carico del SSN non trasforma un istituto privato in soggetto pubblico. Diversamente opinando, ogni clinica privata o professionista convenzionato potrebbe maturare titoli validi per la dirigenza apicale pubblica, snaturando la ratio selettiva dei requisiti previsti per i primariati (Cons. Stato, parere n. 3164/2003).
IV. Interpretazione delle clausole del CCNL Area Sanità Il ricorrente richiamava l'art. 22, comma 5 del CCNL per sostenere il computo del servizio presso ospedali privati accreditati.
- Motivazione: Il Giudice ha fornito un'interpretazione restrittiva: le norme contrattuali disciplinano il calcolo dell'anzianità per dirigenti già titolari di un rapporto di dipendenza pubblica e non possono derogare ai requisiti di accesso stabiliti dalla legge. L'art. 22, infatti, fa espressamente salvi "i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia", confermando la prevalenza del D.P.R. 484/97 (Artt. 22 e 24 CCNL 23.01.2024).
3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROVE
L'istruttoria ha avuto natura esclusivamente documentale, basandosi sull'analisi dei certificati di servizio prodotti e sulla cronologia delle trasformazioni giuridiche degli enti presso cui il ricorrente ha operato.
- Analisi dei documenti: L'Ufficio ha esaminato la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 21/2011 che decretava la trasformazione del "Centro di Ricerca" in Fondazione di diritto privato, accertando il mutamento dello status giuridico dell'ente datore di lavoro.
- Limiti riscontrati: Non sono state necessarie consulenze tecniche (CTU), poiché la controversia riguardava una questione di pura interpretazione giuridica circa la qualificazione del servizio e non la correttezza clinica o l'adeguatezza del curriculum professionale del medico.
Identificazione del provvedimento: Tribunale Ordinario di Campobasso, Sezione Lavoro, Sentenza n. 127/2026, pubblicata il 19/03/2026, G.L. Barbara Previati.
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N. R.G. 372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all’esito dell’udienza del 17.03.2026, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero NERI e Claudio NERI, presso il cui studio, in Campobasso, alla via Mazzini n. 107 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede in Campobasso, Via Ugo Petrella n.1 rappresentata e difesa dall’avv. Giacinto MACCHIAROLA, presso il cui studio, in Campobasso, alla via Muricchio n. 3, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2026, evocava in giudizio la , evidenziando di essere medico-chirurgo, specialista in cardiologia ed elettrofisiologia -iscritto nell'Albo dei Medici Chirurghi di CAMPOBASSO, attualmente Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Aritmologia ed Elettrofisiologia, Dipartimento di Research Hospital di Campobasso e dottore di ricerca in fisiopatologia dello scompenso cardiaco, e di aver presentato istanza di partecipazione, acquisita al prot. Gen. n. 2024.37271 del 29.03.2024, all'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
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come da delibera dal Direttore Generale dell'n. 66 del 26.01.2024.
Deduceva che:
al termine di scadenza del Bando, erano pervenute n. 7 istanze di partecipazione;
con nota del 23.05.2024, gli veniva comunicata la “convocazione candidati ammessi” … “per il giorno 07.06.2024 alle ore 11.00 presso la Sala Riunioni dello stabile di via Ugo Petrella, Campobasso;
con successiva nota del 04.06.2024, l comunicava che “la convocazione per l'espletamento dell'Avviso pubblico... per il 7 giugno 2024, ore 11,00” era rinviata a data da comunicarsi successivamente;
tuttavia, in data 19.11.2024, all'istante veniva notificata a mezzo pec la deliberazione del D.G. n. 1570 del 19.11.2024, con la quale egli era escluso dalla partecipazione all'avviso pubblico in questione «per mancanza del requisito di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), DPR 484/1997” che richiedeva “un'anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”, avendo egli “maturato nel periodo dal 04/04/2005 al 30/06/201, presso il Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell' – Sede di Campobasso, un'anzianità di servizio di 6 anni e 3 mesi, al di sotto dei 7 anni richiesti dalla citata normativa di settore”;
gli era stato quindi riconosciuto esclusivamente il periodo maturato «dal 04/04/2005 al 30/06/2011, presso il “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell'Università Cattolica Sacro Cuore – Sede di Campobasso», mentre non era stato in alcun modo considerato il periodo dal 1/07/2011 al 30/04/2013, in cui egli aveva svolto il proprio servizio con la qualifica di Dirigente Medico Cardiologo nell’ambito del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari presso la di Campobasso, in quanto -secondo llo stesso non sarebbe stato “reso presso istituti o cliniche universitarie ai sensi dell'art. 10 comma 1, del DPR n.484/97”;
del pari, non gli veniva riconosciuto, ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dall'Avviso pubblico, il periodo dal 1/11/2013 al 31/10/2019, nel quale il ricorrente aveva prestato servizio
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sempre presso la di Campobasso -accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 18/08 e s.m.i. e in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico con la qualifica di Dirigente Medico Cardiologo Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Cardiologia, Elettrofisiologia ed Aritmologia nell’ambito del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari (profilo professionale di Dirigente Medico, secondo le tipologie di incarico previste dall’art. 27 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 8.6.2000 e ss.mm.ii.);
inoltre, neppure gli era stata riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso la società Gemelli (con unico azionista la ), accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 18/08 e s.m.i. e in regime di convenzione con la Servizio Sanitario Pubblico, dal 1° novembre 2019 al 18 luglio 2023, né l'anzianità di servizio relativa periodo successivo prestata dal 19.07.2023 al 23.03.2024 presso il Responsible Research Hospital, struttura accreditata istituzionalmente ed operante in regime di convenzione con il Servizio Pubblico.
Tanto premesso, sosteneva che la lo aveva illegittimamente escluso dalla procedura pubblica in questione, non considerando l'anzianità maturata presso le Strutture Sanitarie innanzi indicate, ignorando del tutto le specifiche norme di settore -attualmente vigenti- tra cui il DPCM dell'8 marzo 2001, che stabilivano i criteri e l'anzianità di servizio da computarsi per poter accedere all'incarico di direttore di struttura complessa e che erano volte ad equiparare l'attività prestata dal dirigente medico nelle strutture accreditate e/o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico con quella prestata alle dipendenze del SSN.
Osservava che era del tutto riduttivo e, comunque, illegittimo, considerare esclusivamente quanto disposto dall'art. 10 del DPR 484/97, onde escludere il ricorrente dalla procedura in questione; riferiva che l'art. 12 del DPR n. 484/97 prevedeva che ?I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n 761? e che, a sua volta, il comma 12 dell'art. 4 del D.Lgs. 502/1992 faceva esplicito riferimento agli “istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833», rinviando all’applicazione degli artt. 40/43, comma 2°, Legge 833/78 relativamente agli istituti e agli enti esercitanti assistenza
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ospedaliera; osservava che l'art. 26 del DPR 761/79 prevedeva che ?il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza» e che l'art. 43, comma 2, della Legge istitutiva del SSN n. 833/1978 prevedeva, per il riconoscimento del servizio prestato, la stipula di convenzioni con le regioni, pure precisando che, secondo quanto previsto dall'art. 42 della L. 833/78 gli ?Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico? potevano essere anche enti di diritto privato.
Evidenziava che, precedentemente, nel 2022, egli aveva partecipato ad analoga procedura, in cui il servizio gli era stato riconosciuto, e si era infatti collocato al primo posto della graduatoria finale, per cui l gli aveva richiesto la disponibilità alla assunzione dell'incarico; inoltre, sosteneva che, pur applicando in via restrittiva quanto disposto dal secondo comma dell'art. 26 del DPR 761/1979, la avrebbe dovuto riconoscergli almeno il 25% del periodo maturato presso le strutture private accreditate indicate; richiamava quindi l’art. 22, comma 5, del CCNL, laddove stabiliva che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso:
- Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione);
- altre amministrazioni di comparti diversi;
- ospedali privati accreditati;
e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.
Rilevava, quindi, che pur applicando la tesi più restrittiva, egli aveva in ogni caso maturato una anzianità di servizio pari a 9 anni e quattro mesi, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura.
Deduceva, di conseguenza, che la era incorsa in plurime violazioni, escludendo il ricorrente dalla partecipazione alla procedura indetta con Deliberazione del D.G. n. 66 del 16/01/2024, in tal modo rendendo invalida la delibera n. 1570/2024, nella parte in cui aveva escluso il ricorrente dalla procedura in esame, ed ogni atto o provvedimento preordinato,
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presupposto, connesso o conseguente, compresa la deliberazione del Direttore Generale dell'n. 85 del 27.01.2025, avente oggetto “conferimento incarico-avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa cardiologia –plesso – Indizione di cui al provv. D.G. n. 66 del 16.01.2024”, con la quale era stato conferito l'incarico di cui all'avviso predetto a .
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa cardiologia – plesso ospedaliero di – indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 16.01.2024; di adottare ogni conseguente provvedimento necessario ed idoneo ad eliminare i pregiudizi subiti, eventualmente disapplicando e/o annullando il provvedimento di esclusione, ovvero la D.D.G. n. 1570 del 19.11.2024; di annullare e/o disapplicare anche la deliberazione del Direttore Generale dell' n. 85 del 27.01.2025, con cui l'incarico di cui all'avviso era stato conferito al e di dichiarare illegittima tutta la procedura di cui alla Delibera del D.G. n. 66 del 16.01.2024, disapplicandola e/o annullandola.
Chiedeva altresì il risarcimento dei danni per perdita di chances, riservandosi in proposito ogni relativo e conseguente diritto da far valere in altra sede.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che il ricorrente aveva già avanzato domanda cautelare volta a sostenere la sua illegittima esclusione dalla procedura e ad ottenere i provvedimenti urgenti necessari ad eliminare i pregiudizi subiti, chiedendo la disapplicazione del provvedimento di esclusione; ricordava che questo stesso Tribunale, con statuizione del 27.01.2025, emessa all’esito del giudizio cautelare R.G.L. n.1053/2024, aveva rigettato la domanda cautelare, con pronuncia confermata anche in sede di reclamo con ordinanza del 23.06.2025.
Rilevava che il ricorrente non era stato ammesso alla procedura concorsuale, non essendo in possesso del requisito di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), DPR 484/1997, che richiedeva “un'anzianità di servizio di 7 anni di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero un’anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina”; pertanto, il provvedimento di esclusione emesso dal Direttore Generale n. 1570 del 19.11.2024 era da valutarsi del tutto legittimo.
Infatti, come pure indicato nel provvedimento, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio di 6 anni e 3 mesi presso il “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle
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Scienze Biomediche dell' - Sede di Campobasso”, unico servizio valutabile ai fini della ammissione, mentre il servizio reso successivamente non poteva essere preso in considerazione, in quanto, con provvedimento deliberativo della Regione Molise -Presidenza della Regione Molise- Commissario ad Acta, n.21 del 30/06/2011, era stata decretata la trasformazione giuridica del “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell’ - Sede di Campobasso" in "; pertanto, la “ non rientrava più tra gli “istituti o cliniche universitarie” e, di conseguenza, la prestazione espletata dal dott. nel periodo 1.07.2011 – 30.04.2013 non poteva essere utilmente valutata ai fini della partecipazione alla selezione; anche l'anzianità di servizio maturata presso dal 1.11.2019 al 18.07.2023 e l’anzianità di servizio relativa al periodo successivo, prestata dal 19.07.2023 al 23.03.2024 presso il Responsible Research Hospital non era, quindi, valutabile.
Sosteneva la la inapplicabilità al caso di specie dell’art.26 del DPR n.761/1979, che regolava lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali prima della trasformazione del rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti Pubblici in rapporto di lavoro di natura privatistica e, quindi, prima dell'introduzione della normativa pattizia quale regolamentazione del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti pubblici, compresi quelli del Sistema Sanitario Nazionale.
In particolare, rilevava come l'art. 26 si riferiva alla valutazione del servizio presso case di cure convenzionate "come titolo da valutarsi nei concorsi di assunzione" a tempo indeterminato quale dirigente medico.
Nel caso di specie, invece, si verteva in materia di procedura selettiva per il conferimento d'incarico di Direttore di Struttura Complessa e non di concorso per la assunzione di dirigente medico, procedura che trovava disciplina nel DPR n. 484/97 che, all’art. 10, richiamava il DPR n.761/1979 per le sole modalità di valutazione dell’anzianità di servizio relativamente al triennio di formazione di cui all'art. 17 di detto DPR n.761.
Di conseguenza, a giudizio della resistente, non era applicabile l’art.26 nelle procedure selettive per il conferimento d'incarico nella struttura complessa, né l’art.22 c.5 del CCNL 23.01.2024 (triennio 2019-2021) Area Sanità, che disciplinava una fattispecie diversa; più specificamente, tale norma era attinente al calcolo dell'anzianità di servizio utile per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti sanitari già titolari del rapporto di dipendenza e non poteva essere applicata in maniera estensiva e/o analogica ad altre ipotesi.
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Ribadiva che “… il mero accreditamento con il non poteva essere reputato alla stregua di una condizione sufficiente, di per sé, per annoverare una struttura privata tra quelle con riferimento alle quali può utilmente maturare l’anzianità di servizio di anni sette”.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. La causa, di natura documentale, è stata decisa all’esito della udienza cartolare fissata per la decisione.
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Il ricorso va rigettato, dovendosi ritenere conforme alla normativa di riferimento la decisione della di escludere il ricorrente dalla procedura per carenza del requisito della anzianità di servizio utile, richiamando in proposito le argomentazioni già spese da questo Tribunale nella ordinanza ex art.700 c.p.c. del 27.01.2025, emessa all’esito del giudizio cautelare R.G.L. n.1053/2024, nonché nella pronuncia resa in data 23.06.2025 dal Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, all’esito del giudizio di reclamo iscritto al n. R.G. 177/2025.
Si ricorda che con D.D.G. della n. 66 del 26.01.2024 era indetto avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Cardiologia- Plesso Ospedaliero di Termoli; nelle premesse era richiamata la normativa relativa al conferimento degli incarichi di struttura complessa di dirigenza sanitaria ed, in particolare, oltre all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, era richiamato il DPR n. 484/1997; era pure espressamente richiamata la Delibera del Commissario ad acta della Regione Molise n. 9/2017 che prevedeva le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Operativa Complessa dell’.
La materia del contendere attiene alla sussistenza, in capo all’odierno ricorrente, al momento della partecipazione alla selezione indetta dalla , del requisito dell'anzianità di servizio previsto dagli artt. 5 e 10 del D.P.R. n. 484/1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
L’art. 5 citato (“Requisiti”) prevede infatti che:
1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
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c) curriculum ai sensi dell'articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6;
d) attestato di formazione manageriale.
2. La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
Il successivo art. 10 (anzianità di servizio) prevede altresì che:
1. L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
2. Per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione.
3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.
4. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirugia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
5. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
Risulta pacifico che il sia stato escluso perché è stato computato come servizio utile ai fini della anzianità di servizio unicamente quello maturato nel periodo dal
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4/04/2005 al 30/06/2011 presso il “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell' – Sede di Campobasso”, con un'anzianità di servizio di 6 anni e 3 mesi, al di sotto -quindi- dei 7 anni richiesti dalla citata normativa di settore (b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina).
In particolare, è controversa l'utilità ai fini del servizio dell'attività prestata nel periodo dal 1/07/2011 al 30/04/2013, in cui, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, egli aveva svolto il proprio servizio con la qualifica di Dirigente Medico Cardiologo nell’ambito del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari presso di Campobasso, in quanto -secondo llo stesso non sarebbe stato “reso presso istituti o cliniche universitarie ai sensi dell'art. 10 comma 1, del DPR n.484/97”; del pari, non gli veniva riconosciuto il periodo dal 1/11/2013 al 31/10/2019 nel quale il ricorrente aveva prestato servizio sempre presso la -accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 18/08 e s.m.i. e in regime di convenzione con la Servizio Sanitario Pubblico con la qualifica di Dirigente Medico Cardiologo Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Cardiologia, Elettrofisiologia ed Aritmologia nell’ambito del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari; neppure gli era stata riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso la (con unico azionista la ), accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 18/08 e s.m.i. e in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico, dal 1.11.2019 al 18.07.2023, né l'anzianità di servizio relativa periodo successivo prestata dal 19.07.2023 al 23.03.2024 presso il Responsible Research Hospital, struttura accreditata istituzionalmente ed operante in regime di convenzione con il Servizio Pubblico.
Ciò posto, si osserva che l’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997, sopra già richiamato, prevede espressamente quali siano gli enti presso i quali debba essere maturata l’anzianità di servizio utile che, per l’accesso al secondo livello dirigenziale, quale quello in analisi nella odierna fattispecie, deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, “salvo quanto previsto dai successivi articoli” (con la precisazione che -esclusivamente- per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, ipotesi che, tuttavia, non riguarda il caso in
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analisi, l'anzianità di servizio utile può essere maturata anche in altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande dimensione).
Agli articoli successivi e, nello specifico, agli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 484/97, il legislatore (cfr. art. 10 'salvo quanto previsto dai successivi articoli') individua le tipologie di servizio parimenti computabili ai fini della anzianità di servizio.
In particolare:
-l’art. 11 concerne i Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche;
-l’art. 12 concerne i Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari, ai sensi dell’ art. 4, comma 12 e comma 13, del d.lgs. n. 502/1992, tra cui figurano:
l’ospedale “Galliera” di Genova, l, gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera (art. 4 comma 12 d.lgs. 502/92);
l’ospedale “Bambino Gesù” e le strutture del Sovrano Miliare Ordine di Malta (art. 4 comma 13 d.lgs. 502/92);
-l’art. 13 concerne il Servizio prestato all'estero.
Tanto premesso, deve escludersi, sulla base del materiale istruttorio in atti, che la o la o Responsible Research Hospital rientrino nel novero delle amministrazioni pubbliche o degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o degli istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali indicati dalla normativa di riferimento, che stabilisce i requisiti per l’accesso alla selezione.
Invero, le indicate strutture, seppur accreditate o convenzionate, non hanno tuttavia natura di IRCCS, né di clinica universitaria come richiesto dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997, né sono riconducibili ad alcuna delle tipologie di enti e/o istituti e/o ospedali identificati dall'art. 12 del DPR n. 484/1997 e dalle norme dallo stesso (direttamente o indirettamente) richiamate;
la tipologia di servizio prestata dal ricorrente, quindi, non rientrava nelle ipotesi di cui agli artt. 11, 12 (servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari, nominativamente indicati, ospedali religiosi 'classificati' o parificati alle UUSL) o 13 (servizio prestato all’estero).
Non risulta quindi smentito quanto affermato dalla , secondo cui “il ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio di 6 anni e 3 mesi presso il “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell' - Sede di Campobasso”, unico servizio valutabile ai fini della ammissione, mentre il servizio reso successivamente non poteva essere preso in considerazione, in quanto, con provvedimento
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deliberativo della Commissario ad Acta, n.21 del 30/06/2011, era stata decretata la trasformazione giuridica del “Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell’Università Cattolica Sacro Cuore - Sede di Campobasso" in "; pertanto, la “ non rientrava più tra gli “istituti o cliniche universitarie”, trattandosi di fondazione con personalità giuridica di diritto privato e, di conseguenza, la prestazione espletata dal dott. nel periodo 01/07/2011 - 30/04/2013 non poteva essere utilmente valutata ai fini della partecipazione alla selezione;
neppure può essere computata l'anzianità di servizio maturata presso la dal 1.11. 2019 al 18.07.2023 e l’anzianità di servizio relativa al periodo successivo prestata dal 19.07.2023 al 23.03.2024 presso il Responsible Research Hospital, sebbene si trattasse di strutture accreditate o convenzionate con il SSN.
Peraltro, il fatto che la sia riconducibile all’unico azionista non ne muta la qualificazione in termini giuridici (ossia la non è un IRCCS, ma una società di capitali con personalità giuridica di diritto privato).
Non appare inoltre conferente il richiamo, operato dal ricorrente, all'art. 26 D.P.R. n. 761/1979 (DPR che regolamenta lo “stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”), dato che:
-si tratta di disciplina e norma che non è richiamata dal DPR n. 484/97 ai fini della valutazione del requisito della anzianità di servizio, se non all’art. 12, che si riferisce ad enti con ordinamenti particolari (cioè quelli di cui all'art. 4, comma 12 e 13 del d.lgs. n. 502/92, ovvero enti di ricerca/istituti e ospedali nominativamente indicati, tra cui non rientrano quelli presso cui ha lavorato il ricorrente) e all’art. 10, limitatamente alle modalità di valutazione dell’anzianità di servizio relativamente al triennio di formazione di cui all'art. 17 di cui al DPR n.761;
-si tratta di disciplina che concerne lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, per cui non risulta applicabile alla odierna fattispecie o all’odierno ricorrente;
-la previsione della norma (che si riporta per facilità di consultazione: art. 26, Servizi e titoli equiparabili: Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli
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esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735) non è quindi applicabile alla odierna vicenda, anche perché il secondo comma dell’art. 26, pure richiamato dal ricorrente, concerne una equiparazione per il 25% della durata del servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo ma solo quale titolo e solo nei concorsi di assunzione e, quindi, non ha attinenza con l’odierna fattispecie, che concerne la verifica dei requisiti di ammissione ad una selezione per l’accesso al secondo livello dirigenziale e, quindi, per il conferimento di incarico direttivo di struttura complessa.
Infine, il fatto che le strutture presso le quali ha lavorato il ricorrente siano accreditate istituzionalmente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 L.R. 18/08 e s.m.i. e in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Pubblico, non rileva ai fini del computo della anzianità di servizio.
Si richiama, a conforto della interpretazione resa, la giurisprudenza già segnalata nella ordinanza emessa in sede di reclamo, ossia la pronuncia della Corte di appello di Milano, Sezione lavoro (sentenza n. 411 del 09/04/2021) che, nell’affrontare una fattispecie simile a quella in esame, richiamava un parere espresso dal Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico amministrativa, nel quale veniva affrontata la questione dell’equiparabilità, ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per l’accesso alla dirigenza di secondo livello in ambito sanitario, del servizio prestato presso le strutture convenzionate al servizio prestato presso le strutture pubbliche.
Nel menzionato parere, il Consiglio di Stato, dopo una compiuta disamina e ricostruzione del quadro normativo applicabile, era giunto a concludere, con argomentazioni che si condividono, che l’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 “impedisce che il servizio prestato presso pagina 13 di 14
una struttura privata, anche se convenzionata con il possa essere utile ai fini dell’ammissione alle selezioni per titoli ed esami per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario”, in quanto “diversamente opinando, ogni istituto privato diventerebbe soggetto pubblico in quanto sia chiamato ad espletare prestazioni di tutela della salute a carico del con la conseguenza che in, tale modo, verrebbe a riconoscersi, ai fini della presente questione, anche il servizio prestato presso qualsiasi Clinica privata o, al limite, da un libero professionista” (così: Cons. Stato, parere n. 3164/2003).
Peraltro, oltre alla considerazione, già operata in sede di ordinanza di reclamo, circa il fatto che il parere n. 3164/2003 è stato emesso successivamente rispetto al D.P.C.M. dell’8/03/2001 e che il D.P.C.M. costituisce, in ogni caso, un atto amministrativo che non ha forza di legge, si osserva, ulteriormente, che il menzionato D.P.C.M.- in materia di “Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale”- concerne, a mente dell’art. 1, “Anzianità di servizio”, il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non sembra avere specifica attinenza con le questioni dibattute nel presente processo (che, come ampiamente rilevato, attengono alla verifica del requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).
Non risulta, del pari, applicabile/conferente il richiamato art. 22 comma 5 del CCNL 23.01.2024, dato che tale contratto concerne i dirigenti delle amministrazioni del comparto Sanità del SSN (quindi, non si comprende in che termini debba o possa essere applicato al ricorrente); inoltre, l’art. 22 (che concerne le “tipologie d’incarico conferibili ai dirigenti della area negoziale come definiti all’art. 1, comma 1 (Campo di applicazione)”, al comma 5 -richiamato dal prevede che “Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso: - Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione); - altre amministrazioni di comparti diversi; - ospedali privati accreditati; -
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ospedali, o altre strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea.
Vi è quindi -in ogni caso- un espresso riferimento al fatto che restano fermi i requisiti previsti dalla normativa in materia, quale è il DPR 484/97.
Del resto, anche il successivo art. 24 del CCNL, che concerne proprio gli incarichi di direzione di struttura complessa, prevede che detti incarichi sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti.
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La domanda va, in definitiva, rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 e s.m., con applicazione tuttavia dei parametri minimi e delle riduzioni ivi previste, dato che nella presente sede sono state analizzate le stesse questioni in fatto e in diritto già affrontate nella fase cautelare, con conseguente ripetitività delle argomentazioni difensive spiegate.
PQM
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 19 marzo 2026
IL GIUDICE
Barbara PREVIATI
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