Induzione a compiere o subire atti sessuali - Inganno mediante falsa attribuzione di una qualifica professionale - Sostituzione di persona
Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona (art. 609 bis, comma secondo, n. 2, cod. pen.) è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609 bis cod. pen.. (Nella specie il ricorrente aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica "tantrica" qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso).
Sez. 3, Sentenza n. 20578 del 06/05/2010 Cc. (dep. 01/06/2010 )
omissis
Svolgimento del processo
Il Gip presso il Tribunale di Verona, con ordinanza del 30/9/09, ritenendo sussistere gravi indizi di colpevolezza, nonchè pericolo di reiterazione criminosa, aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico di F.R., indagato del reato di violenza sessuale in concorso, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima e con sostituzione di persona.
La difesa dell'indagato, con istanza del 9/10/09, avanzava istanza di riesame, che il Tribunale di Venezia ha rigettato con provvedimento del 23/10/09.
Propone ricorso per cassazione il difensore del F., con i seguenti motivi:
- erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 2, nella parte in cui il decidente ha ritenuto che la condotta consistente nel trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altri, risulti integrata anche dalla falsa attribuzione di uno status professionale; identico vizio si ravvisa nella parte in cui il Tribunale ritiene che la semplice rappresentazione dello stato di inferiorità della p.o. concretizzi l'ipotesi dell'art. 609 bis c.p., comma 27, n. 1,;
-omessa adeguata motivazione in relazione alla concreta sussistenza della ritenuta pericolosità sociale dell'indagato nonchè in ordine alla esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il discorso giustificativo, sviluppato dal Tribunale, si palesa logico e corretto.
Il decidente, a giusta ragione, richiama alcuni episodi verificatisi anteriormente al fatto che ci occupa, al fine di meglio comprendere gli sviluppi della vicenda: il F. entra in contatto con tale G.V. via Internet; i due concordano, una finta visita ginecologica (che in realtà deve concretizzarsi nello svolgimento di pratiche sessuali), qualificata come tantrica o alternativa, su una giovane ragazza, da tempo soggiogata dal G. che la induce ad ogni genere di prestazioni sessuali, approfittando delle condizioni di particolare fragilità psicologica della minore.
Il Tribunale evidenzia che all'indagato (medico e professionista apprezzato) si presenta, quindi, una coppia particolare, che registra una elevata differenza di età al suo interno; l'uomo ( G.) gli invia un dettagliato programma da seguire nel corso della visita medica a cui sottoporre la donna, in particolare, concorda la sceneggiatura della visita ginecologica tantrica per indurre la donna ad acconsentire.
L'indagato, quindi, pienamente partecipe all'inganno ordito ai danni della giovane, è ben consapevole, quale psichiatra e psicologo di età matura, della condizione di inferiorità psichica e di soggezione in cui essa oggettivamente versa, ma non desiste dal realizzare il programma prefissatosi, abusando dello stato mentale della vittima.
Lo stesso decidente richiama, di poi, quanto affermato dalla p.o. in ordine alla consapevolezza di doversi sottoporre ad una visita ginecologica per risolvere un problema sulla regolarità del ciclo e per assumere la pillola anticoncezionale, comprovante la convinzione in essa di doversi sottoporre a controllo da uno specialista in materia, al fine di evidenziare come nella specie si concretizzi la ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 2, visto che l'indagato si è presentato alla donna come medico ginecologo, qualifica della quale non era in possesso.
Sul punto il giudice di merito fa espresso richiamo al reato punito dall'art. 494 c.p., che punisce la condotta di chiunque induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria alla altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e rileva, a giusta ragione, come la falsa attribuzione di una qualifica professionale rientri nella nozione di sostituzione di persona, richiamata nell'art. 609 bis c.p..
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso anche in merito alle esigenze cautelari la motivazione si palesa logica e corretta: il Tribunale rileva che l'art. 275 c.p.p., comma 3 fissa, in relazione al reato per cui si procede, il principio di presunzione di esigenze cautelari; nella specie sussiste il concreto rischio di reiterazione, vista la particolare gravità del fatto e il grado di consapevolezza che il medico ha della illiceità di costringere una giovanissima a subire, da parte di due uomini maturi, atti sessuali, sotto le mentite spoglie di una visita ginecologica; in particolare la facilità con cui l'indagato ha ignorato e superato questo grado di consapevolezza rende positivamente dimostrata la necessità di impedire il ripetersi di simili episodi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa a cura della Cancelleria al Direttore dell'Istituto penitenziario competente, ex art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.