Misure di sicurezza e trasporto in ambulanza
Appare inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato, alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza.
Ciò potrebbe semmai ipotizzarsi nel caso in cui il rifiuto del trasportato e il conseguente rifiuto del personale sanitario ad effettuare il trasporto si risolvesse in un rischio ancora più elevato per la salute dell'infermo che, per esempio, deve essere trasportato con urgenza in ospedale per ricevere delle cure. Questo non vuol dire che non possa comunque ipotizzarsi un concorso di colpa del trasportato il quale è pur sempre tenuto a un dovere di cooperazione con il personale sanitario che gli impone di rispettare le disposizioni impartite e l'adozione delle misure di sicurezza predisposte e quindi, ad esempio, a non slacciare di sua iniziativa le cinture di sicurezza, durante il viaggio e all'insaputa del personale addetto all'ambulanza.( Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net )
Sez. III 18-09-2008, sentenza n. 23851
omissis
Svolgimento del processo
D.E., affetto da tetraplegia veniva accompagnato regolarmente con una autoambulanza dalla Associazione Croce Bianca da Merano a Innsbruck per eseguire controlli medici e terapie. Il 12 ottobre 1995, a causa di una brusca frenata effettuata dal conducente P.M.E. e a causa della mancata utilizzazione dei presidi esistenti all'interno dell'ambulanza per l'attenuazione del rischio da infortuni a carico dei pazienti trasportati, subiva gravi danni alla persona. Proponeva pertanto azione risarcitoria nei confronti del P. e della Associazione Croce Bianca che chiamava in causa la Lloyd Adriatico s.p.a..
Il Tribunale di Bolzano (sentenza n. 613/01) accertava la responsabilità al 50% della vittima e del conducente e condannava i convenuti al pagamento della somma di 41.879.074,00 Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di rimborso delle cure mediche e di indennizzo della invalidità temporanea.
La Corte di appello di Trento (sentenza n. 164/03) accoglieva parzialmente il gravame di D.E. riconoscendo la somma di 15.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.
Ricorre per cassazione D. affidandosi a tre articolati motivi di impugnazione.
Si difendono con controricorso P.M.E., la Associazione Croce Bianca e la Lloyd Adriatico s.p.a..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce:
a) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità di chi effettua professionalmente il trasporto infermi con ambulanza, con conseguente omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo: in particolare violazione degli artt. 1218, 1227, 1681, 2043, 2056, 1227 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);
b) violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria e illogica laddove la Corte di appello ha sostenuto che l'affermazione secondo cui, essendosi il D. rifiutato di allacciarsi, i due dipendenti della Croce Bianca avrebbero dovuto rifiutare il trasporto "non pare convincente ed un siffatto comportamento sarebbe stato del tutto impraticabile". Questione rilevante in quanto da ciò si farebbe conseguire il concorso di responsabilità del D..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver pronunciato oltre i limiti della domanda, violazione delle norme e dei principi in tema di adempimento dell'obbligazione tra cui l'art. 1681 c.c. e di esonero di responsabilità sull'assunta avvenuta delega di funzione. Il tutto anche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica.
Il tema di fondo che accomuna le censure mosse, con i predetti motivi, alla sentenza della Corte altoatesina, da parte del ricorrente, è infatti quello della irriconducibilità del trasporto oneroso di infermi per mezzo del servizio di autoambulanza al trasporto tout court e in particolare al trasporto di cortesia.
L'impostazione del ricorrente è in larga parte condivisibile.
Afferma la giurisprudenza in materia di danno al trasportato che qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza);
fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).
In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cassazione civile n. 4993 dell'11 marzo 2004).
Questa ricostruzione giurisprudenziale, che pure evidenzia come non sia concepibile un consenso preventivo del trasportato alla possibile lesione derivante dalla circolazione in condizioni di insicurezza trattandosi di rinuncia a un diritto indisponibile, non è applicabile comunque, se non parzialmente, al caso in esame. E' proprio la ipotesi della formazione del consenso alla circolazione in condizioni di insicurezza, con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e l'accettazione dei relativi rischi che risulta, a giudizio di questa Corte, incompatibile con il trasporto in autoambulanza di un infermo. Vi è da considerare infatti che il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale. Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell'autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l'adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza. Ciò potrebbe semmai ipotizzarsi nel caso in cui il rifiuto del trasportato e il conseguente rifiuto del personale sanitario ad effettuare il trasporto si risolvesse in un rischio ancora più elevato per la salute dell'infermo che, per esempio, deve essere trasportato con urgenza in ospedale per ricevere delle cure. Questo non vuoi dire che non possa comunque ipotizzarsi un concorso di colpa del trasportato il quale è pur sempre tenuto a un dovere di cooperazione con il personale sanitario che gli impone di rispettare le disposizioni impartite e l'adozione delle misure di sicurezza predisposte e quindi, ad esempio, a non slacciare di sua iniziativa le cinture di sicurezza, durante il viaggio e all'insaputa del personale addetto all'ambulanza. Uguali considerazioni devono farsi per la persona che ha viaggiato accanto al D. e per la sua responsabilità derivante dalla posizione, scorretta, assunta all'interno dell'ambulanza. A tale proposito si presenta illogica la parte della motivazione secondo cui non è corretto "sostenere che la A. compagna del D.) avrebbe dovuto prendere posto nella cabina di guida e che il T. (ausiliario del P.) avrebbe dovuto stare assieme al D., poichè era evidente che quest'ultimo, nel noioso viaggio da (OMISSIS) a (OMISSIS), viaggio che tra andata e ritorno era di 300 km., pretendeva di essere assistito da una persona di famiglia anzichè da estranei". Di certo il personale sanitario non doveva organizzare la dislocazione a bordo in funzione della riduzione della noiosità del viaggio ma della sicurezza del D.. In questa prospettiva doveva quindi essere fornita e ricercata la prova che da parte del sanitario fosse stata rappresentato e imposto ai passeggeri il miglior assetto durante il viaggio ai fini della loro sicurezza. Se quindi la presenza della A., anzichè del T., accanto al D., poteva ritenersi compatibile con le condizioni di sicurezza, doveva però essere spiegato e imposto alla A. quale fosse il suo corretto posizionamento anche in funzione di un ipotetico intervento di soccorso instantaneo. Per quanto riguarda la prova del rifiuto del D. di effettuare il viaggio in condizioni di sicurezza e del comportamento negligente della A. la Corte di appello si è basata unicamente sulla deposizione del T. e ha escluso l'attendibilità della A. con una motivazione che si presenta anch'essa illogica e contraddittoria in quanto dall'affermazione per cui sia il T. che l' A. potrebbero essere qualificati come aventi un interesse nella causa e quindi ritenuti inattendibili, si contrappone una valorizzazione esclusiva della prima deposizione. Per altro verso non si è tenuto conto che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cassazione civile n. 4954 del 2 marzo 2007).
Anche quanto alla quantificazione percentuale della responsabilità la motivazione appare viziata perchè non considera la condotta imprudente del P. già accertata dalla sentenza resa in primo grado dal Tribunale secondo cui, specie nelle condizioni di insicurezza descritte, il P. avrebbe dovuto guidare con la massima cautela, particolarmente sul tratto di strada ordinaria e in condizione di visuale limitata, non potendosi permettere brusche frenate. Se il Tribunale ha quantificato nel 50% la responsabilità del guidatore esclusivamente per la sua condotta di guida, non si vede come la Corte di appello abbia potuto quantificare nella stessa misura la sua responsabilità pur ritenendo la rilevanza del comportamento negligente relativo alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Sotto questo profilo è comunque ineludibile il criterio di quantificazione percentuale della responsabilità concorsuale indicato dalla citata sentenza n. 4993/04.
In considerazione di quanto esposto sinora vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso e la causa rinviata al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio alla luce della predetta irriconducibilità della fattispecie del trasporto in ambulanza di un infermo rispetto a una ipotesi di trasporto ordinario di un passeggero a bordo di una autovettura e al fine di eliminare le illogicità e contraddizioni evidenziate nella motivazione della sentenza cassata.
Restano assorbite le censure relative alla liquidazione del danno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008