19.01.2007 free
CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro – (sgravi contributivi per gli informatori medico scientifici addetti ad imprese del mezzogiorno che operano anche in zone diverse).
§ - Il beneficio contributivo non può essere negato per quei lavoratori esterni (quali: informatori medico - scientifici, piazzisti, commessi viaggiatori, montatori, manutentori, riparatori età), che - pur essendo addetti ad aziende che operano nei territori del mezzogiorno - svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative, anche al di fuori degli stessi territori, in tutte le località alle quali sono destinati i prodotti delle aziende medesime. Diversamente opinando, infatti, risulterebbe disattesa la lettera e frustrata la ratio della legge, in quanto la prospettata funzione promozionale del beneficio contributivo sarebbe limitata - in difetto, peraltro, di qualsiasi previsione in tal senso - alle sole quote di mercato, parimenti localizzate nei territori del mezzogiorno, dei prodotti di aziende che operano e svolgono la propria attività produttiva esclusivamente negli stessi territori. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Cassazione civile Sez. lavoro, 15-03-2006, n. 5636
Omissis
Svolgimento del processo
Con la sentenza ora denunciata, per quel che ancora interessa, il Tribunale di Catania - in parziale riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 25 maggio 1998 - negava il diritto della […] S.p.a. (nuova denominazione della […] Italia S.p.a.) agli sgravi contributivi in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno (previsti dall'ari. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni) per i propri dipendenti con qualifica e mansioni di informatore medico scientifico assunti in Catania (ove la società ha sede e stabilimento) ma residenti e operanti in territori diversi dal mezzogiorno essenzialmente in base ai rilievi seguenti: - pure essendo "le difese le difese dell'Istituto nel giudizio di primo grado (...) appuntate sulla circostanza che i dipendenti, interessati dagli sgravi contributivi, svolgessero attività propagandistica di prodotti realizzati in stabilimenti diversi da quello di Catania, ma è altrettanto vero che la questione della zona di svolgimento dell'attività propagandistica (non coincidente con quelli considerati dalla legislazione sugli sgravi contributivi) è stata specificamente posta in evidenza dal verbale di accertamento del 31.7.1993 (che appunto addebitava alla società appellata gli sgravi conguagliati per gli informatori medico - scientifici operanti nel nord) e dalle stesse difese dell'istutito (cfr. memoria difensiva del giudizio di primo grado) e siffatta questione costituiva certamente uno dei presupposti per l'affermazione, da parte dell'INPS, del carattere indebito degli sgravi fruiti dalla società opponente, il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo"; - tuttavia, "in ogni caso va rilevato che il nucleo della questione controversa tra le parti è stato quello concernente l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della […] (ora […] [….] S.p.a.) a beneficiare degli sgravi anche per i dipendenti, con mansioni di informatori medico scientifici, operanti e residenti nelle regioni del centro - nord";
- gli sgravi contributivi in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno (previsti dal D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 59, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni) non competono per i dipendenti operanti in territori diversi dal mezzogiorno in quanto è, bensì, vero che "non si traggono elementi testuali inoppugnabili, a sostegno della tesi del necessario radicamento nelle zone geografiche coinvolte da tali norme, è altrettanto vero che la funzione dello sgravio non è stata semplicemente quella di accelerare e favorire gli investimenti produttivi nelle zone meridionali, quanto piuttosto quella di incentivare il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle zone meridionali", "in tale prospettiva, non rileva", tra l'altro, un "indiretto vantaggio occupazionale, derivante dall'incremento delle vendite grazie alla attività promozionale" - svolta da personale operante in territori diversi dal mezzogiorno - in quanto, "se è vero che non può escludersi un effetto indiretto di tal genere, deve ribadirsi che lo scopo perseguito dalla legislazione sugli sgravi è stato quello di introdurre agevolazioni contributive, volte, in via immediata, ad assicurare il mantenimento dei posti di lavoro & esistenti oppure di crearne dei nuovi nelle zone economiche depresse";
"tenuto conto della oggettiva incertezza derivante sia dai contrasti giurisprudenziali che dalle stesse mutevoli vantazioni dell'INPS (...)", il computo delle sanzioni civili "va effettuato secondo il criterio di cui alla L. n. 48 del 1988, art. 4, comma 5, lettera b, (per il periodo ricadente sotto la vigenza di tale norma) e, quindi, a seguito dell'abrogazione di tale norma, a mente della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218". Avverso la sentenza d'appello, la […] S.p.a. (già […] Italia S.p.a.) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria. L'intimato INPS resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 24 e 111 Cost., art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 112 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) - la […]S.p.a. (già […] Italia S.p.a.) censura la sentenza impugnata per avere rigettato la propria eccezione di inammissibilità dell'appello, in dipendenza della novità delle questioni che ne risultano proposte, sebbene inducesse ad opposta conclusione il fatto che, nel giudizio di primo grado, diritto alle agevolazioni per informatori medico scientifici, assunti nel mezzogiorno ed operanti al centro - nord, è stato ritenuto presupposto di fatto e di diritto assolutamente incontestato e pacifico, sul quale è stato sovrapposto e argomentato l'unico motivo di contestazione e di richiesta e cioè, la circostanza che i detti informatori medico scientifici, nella fattispecie, non propagandassero esclusivamente prodotti fabbricati nello stabilimento di Catania della […] S.p.a..
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.2. Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice non può limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato emesso legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione dello stesso provvedimento, ma - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6663/2002, 15186/2003, 1657, 15186, 15702, 19126/2004) - deve accertare se la pretesa, fatta valere con il ricorso per ingiunzione, risulti giuridicamente fondata, mentre l'eventuale mancanza delle condizioni, che legittimano l'emanazione del decreto ingiuntivo, come l'esistenza di eventuali vizi della procedura monitoria, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese relative alla stessa procedura.
1.3. Nè il procedimento d'ingiunzione ( art. 633 c.p.c. e segg.) ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato nel giudizio di cognizione ordinaria instaurato mediante opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5045, 5340/99, 13445/2000, 3114/2001, 5526, 8502, 16386/2002, 7688/2004, 1458/2005) - la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda (di cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la "determinazione dell'oggetto della domanda" e "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (n. 4 e 5 dello stesso art. 414 c.p.c.) - fatta valere, tuttavia, con il ricorso per ingiunzione - e con la conseguenza ulteriore che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi - al fine, tra l'altro, di adeguare, al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria, la pretesa azionata in sede monitoria - nonchè modificare (ai sensi dell'art. 420 c.p.c.), nei termini della emendatio - e non della mutatio - libelli, la domanda proposta, appunto, in sede monitoria.
1.4. Comunque, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( art. 112 c.p.c.) - come il divieto di ius novorum in appello ( art. 437 c.p.c.) - risulta violato soltanto se la pronuncia si fonda su un titolo dell'azione (causa petendi), cioè su un fatto giuridico costitutivo della pretesa azionata - diverso, da quello dedotto con la domanda nei suoi elementi materiali, non già soltanto nella sua qualificazione giuridica (vedi, per tutte, Cass. n. 16753, 12693/2003, 11405/2004, 8845, 6891/2005), oppure abbia per oggetto un diverso petitum, inteso questo - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7448, 3911/01, 6476/87) - sia sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto (c.d. petitum immediato), sia sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita preteso (cd. petitum mediato). Infatti sia la causa petendi che il petitum - sotto entrambi i profili prospettati concorrono alla identificazione delle azioni (vedi, per tutte, Cass n. 919/99, 11199/2000, 5340/2002; nonchè Corte cost. n. 361/02) e, pertanto, ciascuno degli stessi elementi obbiettivi di identificazione consente, tra l'altro, di stabilirei di fronte a due domande giudiziali, se rappresentino l'esercizio della stessa azione oppure di azioni diverse. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure, che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
1.5. Infatti il verbale di accertamento ispettivo - che costituisce il fondamento giuridico del decreto ingiuntivo e che, peraltro, risulta fatto proprio dall'INPS nella memoria difensiva del giudizio di opposizione (laddove il verbale medesimo, contestualmente prodotto, esplicitamente "si intende riportato e trascritto") - addebita, all'attuale ricorrente, di avere "indebitamente conguagliato gli sgravi degli oneri sociali per il personale dipendente con la qualifica di informatore medico scientifico ed operante nel centro - nord, nel periodo 1/4/77 - 30/6/93" (come la stessa memoria dell'INPS testualmente, quanto fedelmente, sintetizza il verbale ispettivo). Pertanto il fatto della fruizione di sgravi - per dipendenti, con qualifica e mansioni di informatori medico scientifici, operanti e residenti nelle regioni del centro-nord - risulta ritualmente dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - se non proprio, addirittura, nel procedimento monitorio - e, comunque, costituisce "il nucleo della questione controversa tra le parti" siccome ritenuto, correttamente, dalla sentenza ora impugnata ancorchè il contenzioso si sia concentrato, nel giudizio (di opposizione) di primo grado, sulla circostanza che, fermo restando il presupposto prospettato, "dipendenti, interessati dagli sgravi contributivi, svolgessero attività propagandistica di prodotti realizzati in stabilimenti diversi da quello di Catania" (come la stessa sentenza impugnata riconosce).
Tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso. 2.1. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 12 preleggi, D.L. n. 918 del 1968, art. 18, convenuto in L. n. 1089 del 68, D.P.R. n. 218 del 1978, art. 38, L. n. 488 del 1999 art. 1, D.L. n. 15 del 1977, convenuti in L. n. 102 del 1977, art. 1, L. n. 782 del 1980, art. 1 L. n. 267 del 1982 e D.L. n. 548 del 1988, art. 10) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per averle negato le agevolazioni contributive, delle quali si discute, in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno per i propri dipendenti, con qualifica e mansioni di informatore medico scientifico, assunti in Catania (ove la società ha sede e stabilimento) ma residenti e operanti in territori diversi dal mezzogiorno. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 48 del 1988, art. 4, L. n. 662 del 1996, art. 1, L. n. 388 del 2000, art. 116) - la società ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata, per non averle applicato la più favorevole normativa sanzionatoria (di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, cit.).
Il secondo motivo di ricorso è fondato e l'accoglimento - che ne consegue. Assorbe all'evidenza il terzo motivo in quanto proposto in subordine.
2.2. Invero la disposizione (L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38, comma 5. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)) - che disciplina la dedotta fattispecie, in quanto (ai sensi del successivo comma 6) "si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1 gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data, (....) fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato" - sancisce testualmente: "A decorrere dal 5 gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dal D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 59, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori".
2.3. In funzione dello scopo di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e favorire lo sviluppo di quelle zone (ratio), ne risulta, quindi, stabilito (rectius: ribadito) che il diritto agli sgravi contributivi (previsti, da ultimo, dal D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 59) - mentre prescinde dalla residenza dei lavoratori occupati, disattendendo la contraria giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza 25 ottobre 1999, n. 753 delle sezioni unite) - è riconosciuto soltanto alle "aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo" (D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 59, come successivamente modificato e integrato) e per le attività (dai loro dipendenti) effettivamente svolte nei predetti territori" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 23, 18347/2003, 14129/2004, 27915/2005).
Pertanto gli stessi sgravi non competono, alle aziende che operano in detti territori; per le attività che i loro dipendenti svolgano al di fuori dei territori medesimi, senza che possano rilevare in contrario - atteso l'esplicito riferimento della legge (peraltro in coerenza con la ratio) al luogo della prestazione lavorativa, a prescindere dalla sua durata, e non già alla attività dell'impresa - nè la inesistenza di una unità produttiva, nè la durata (in ipotesi, non continuativa e breve) della prestazione lavorativa resa al di fuori dei territori del mezzogiorno.
2.4. Il beneficio contributivo non può essere negato, tuttavia, per quei lavoratori esterni (quali: informatori medico - scientifici, piazzisti, commessi viaggiatori, montatori, manutentori, riparatori età), che - pur essendo addetti ad "aziende che operano nei territori" del mezzogiorno - svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative, anche al di fuori degli stessi territori, in tutte le località alle quali sono destinati i prodotti delle aziende medesime (in tal senso, vedi Cass. 19 dicembre 2005, n. 27915, anche in motivazione).
Diversamente opinando, infatti, risulterebbe disattesa la lettera e frustrata la ratio della legge, in quanto la prospettata funzione promozionale del beneficio contributivo sarebbe limitata - in difetto, peraltro, di qualsiasi previsione in tal senso - alle sole quote di mercato, parimenti localizzate nei territori del mezzogiorno, dei prodotti di aziende che operano e svolgono la propria attività produttiva esclusivamente negli stessi territori (vedi Cass. n. 27915/2005, cit.). La conclusione raggiunta - che risulta conforme ad univoche indicazioni di circolari dell'INPS e del Ministero del lavoro, emanate nel periodo (dal 1 aprile 1977 al 30 giugno 1993) delle dedotte omissioni contributive (quali: la circolare n. 469 del 7 agosto 1978 e, rispettivamente, 12 giugno 1985) - assorbe, all'evidenza, le contestuali censure subordinate della stessa società ricorrente, che denunciano - in relazione, appunto, alla disattesa interpretazione (delle disposizioni applicate alla dedotta fattispecie) proposta dalla sentenza ora impugnata - la violazione della costituzione e di principi generali del diritto comunitario, quali i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del cittadino, fondato su comportamenti (quali, appunto, le ricordate circolari) dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.
2.5. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha negato il diritto dell'attuale ricorrente alle agevolazioni contributive di cui si discute - merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso. Tanto basta per accogliere lo stesso motivo e per dichiarare assorbito - come pure è stato anticipato - il terzo motivo, in quanto proposto in subordine.
3. Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, "mentre deve essere accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima ipotesi) in relazione al motivo accolto, potendo la causa essere decisa nel merito, senza che siano necessari all'uopo accertamenti di fatto ulteriori, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla […] Italia S.p.a. (ora […] S.p.a.) contro l'INPS - e revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto - e compensando integralmente tra le parti le spese dell'intero processo ( art. 385 c.p.c., comma 2).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, Decidendo nel merito, accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo - proposta dalla […] Italia S.p.a. (ora […] S.p.a.) contro l'INPS - e revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006 dep