14.12.2006 free
T.A.R. Puglia – (è possibile modificare la titolarità di una struttura accreditata?)
§ - A differenza
del previgente regime di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori delle strutture private, l'accreditamento non riguarda la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali) del titolare o del gestore della struttura, ma si riferisce esclusivamente a quest'ultima in quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari ad assicurare l'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati. In tale contesto deve ritenersi possibile e legittima la modifica della titolarità di struttura accreditata, atteso che l'accreditamento si riferisce alla struttura e alle qualità che la stessa deve possedere. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 09-11-2006, n. 3950
omissis
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
1.- Il dott. G.B., comproprietario e direttore tecnico della struttura ambulatoriale di analisi cliniche, branca di patologia clinica, sito in […], alla Via […] n.2, gestito, in accreditamento provvisorio ai sensi dell'art.6, co.6, l. 23 dicembre 1994, n.724, dalla dott.ssa A.S., coniuge del dott. B.G., deceduta il 5.6.2005, inoltrava domanda alla AUSL BA/5 per la conferma dell'autorizzazione sanitaria a proprio nome ai sensi dell'art.10, co.2, l. reg. 8/2004 anche ai fini dell'accreditamento transitorio della struttura. La AUSL BA/5, sulla scorta del parere dell'Assesorato regionale alla sanità, con nota del 24.10.2005, rigettava la domanda sul rilievo che "ai sensi dell'art.10, co.2, l. reg. n.8/2004 la S.S. può subentrare alla Dott.A.S. in qualità di erede esclusivamente per quanto attiene l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione. In materia di accreditamento, peraltro temporaneo, non è prevista l'autorizzazione a proseguire nell'attività accreditata che ha carattere personale".
2.- I ricorrenti sostengono la illegittimità del provvedimento della AUSL e del presupposto parere regionale per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.6, co.6, l. 23 dicembre 1994, n.724; violazione degli artt.20 e ss. L. reg. Puglia n.8/2004; eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento, in quanto l'accreditamento riguarderebbe la struttura e ben potrebbe essere trasferito per subentro a causa di morte dell'erede nella titolarità della struttura a nulla rilevando che trattasi di accreditamento provvisorio, in quanto tale modificazione soggettiva non ricadrebbe nel divieto di istituire dal 1.1.1993 nuovi rapporti di accreditamento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.25, l. reg. Puglia n.8/2004 come modificato dall'art.16, l. reg. Puglia, n.14/2004; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. anche con riferimento ai principi di uguaglianza e di libera iniziativa economica; eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, disparità di trattamento, travisamento, illogicità, sviamento.
3.- L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4.- Alla pubblica udienza del 26.10.2006, la causa è stata assegnata in decisione.
5.- Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia riguarda la possibilità di modificazioni nella titolarità dell'accreditamento provvisorio. Com'è noto, il sistema dell'accreditamento, introdotto per effetto dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 in sostituzione di quello fondato sul convenzionamento con le strutture private operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ha affermato il principio dell'equiparazione fra strutture pubbliche e private, purchè dotate di requisiti minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da realizzare un regime di concorrenzialità fra le stesse funzionale al conseguimento dell'efficicacia e dell'efficienza delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche. In tale contesto, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 416 del 28 luglio 1995, l'accreditamento consiste in "un'operazione da parte di un'autorità o istituzione (nella specie, regione) con la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d. standards di qualificazione) e si risolve in un'iscrizione in un elenco, da cui possono attingere per l'utilizzazione altri soggetti (assistiti - utenti delle prestazionisanitarie)". Il legislatore, poi, per consentire l'effettivo passaggio dal precedente sistema basato sul convenzionamento al nuovo sistema fondato sull'accreditamento, ha disposto la cessazione (ex lege) dei rapporti convenzionali in atto, prevedendendo con l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che "fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995 - 1996, l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. N. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe". In armonia con la delineata normativa e dei principi generali da essa desumibili è, quindi, la possibilità di conversione dei rapporti convenzionali in rapporto di accreditamento, nonché l'accreditamento provvisorio previa accettazione del sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle nuove tariffe e quindi previa presentazione di apposita richiesta.
A differenza del previgente regime di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori delle strutture private, l'accreditamento non riguarda la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali) del titolare o del gestore della struttura, ma si riferisce esclusivamente a quest'ultima in quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari ad assicurare l'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati (Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2002, n.6693).
In tale contesto deve ritenersi possibile e legittima la modifica della titolarità di struttura accreditata, atteso che l'accreditamento si riferisce alla struttura e alle qualità che la stessa deve possedere. Né può opinarsi diversamente ove trattasi di accreditamento provvisorio e non a regime. I principi giuridici esposti non sono compromessi dallo status di accreditamento temporaneo della struttura che, comunque, presuppone il sussistere dei requisiti e qualità per l'accreditamento e non implica istituzione di nuovo accreditamento (non consentito fino alla applicazione a regime dell'istituto e finalizzato ovviamente a mantenere inalterati i tetti di spesa). Non sussistono, quindi, i motivi sui quali si fonda il provvedimento di rigetto della istanza ricorrente di conferma dell'autorizzazione a proprio nome, in quanto erede, comproprietario e direttore tecnico della struttura anche ai fini dell'accreditamento provvisorio. Deve aggiungersi che la Regione Puglia (art.10, co.2, l. reg. 8/04) espressamente prevede la possibilità che l'erede subentri nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ambulatoriale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente (Nel caso la AUSL BA/5 ha avviato il procedimento di conferma e passaggio dell'autorizzazione sanitaria in capo al ricorrente, erede, del laboratorio di analisi sito in […]) e non vi è nell'ordinamento alcuna disposizione che vieti espressamente all'erede di subentrare nel rapporto di accreditamento.
Sotto altro profilo va considerato che la legge regionale n.8/2004 prevede, oltre all'accreditamento provvisorio per le strutture già convenzionate con il vecchio sistema, l'istituto dell'accreditamento temporaneo, la cui ratio è quella di consentire ai rapporti in essere (professionisti che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie ovvero all'esercizio di nuove attività all'interno di strutture preesistenti) di conservare la loro validità ed efficacia fino alla adozione del regolamento che stabilisce i requisiti per l'accreditamento definitivo, previsione che avrebbe ugualmente consentito al ricorrente di ottenere l'accreditamento a suo nome della struttura. In definitiva, in base alla normativa di settore sia nazionale che regionale, non risultano fondati i rilievi di rigetto della domanda di accreditamento presentata dal dott. B.. Il ricorso va, quindi, accolto e va annullato l'atto impugnato. 6.- La domanda di risarcimento danni va respinta mancando ogni elemento della fattispecie risarcitoria. 7.- In ordine alle spese di giudizio sussistono giusti motivi di dichiarare la irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e accertamento e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e riconosce il diritto del dott. G.B. alla prosecuzione del rapporto di accreditamento provvisorio del laboratorio di analisi de quo. Respinge la domanda di risarcimento danni. Spese irripetibili. Ordina all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26.10.2006, con l'intervento dei Magistrati, Pietro Morea - Presidente Doris Durante - Consigliere est. Giuseppina Adamo - Consigliere.
del previgente regime di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori delle strutture private, l'accreditamento non riguarda la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali) del titolare o del gestore della struttura, ma si riferisce esclusivamente a quest'ultima in quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari ad assicurare l'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati. In tale contesto deve ritenersi possibile e legittima la modifica della titolarità di struttura accreditata, atteso che l'accreditamento si riferisce alla struttura e alle qualità che la stessa deve possedere. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 09-11-2006, n. 3950
omissis
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
1.- Il dott. G.B., comproprietario e direttore tecnico della struttura ambulatoriale di analisi cliniche, branca di patologia clinica, sito in […], alla Via […] n.2, gestito, in accreditamento provvisorio ai sensi dell'art.6, co.6, l. 23 dicembre 1994, n.724, dalla dott.ssa A.S., coniuge del dott. B.G., deceduta il 5.6.2005, inoltrava domanda alla AUSL BA/5 per la conferma dell'autorizzazione sanitaria a proprio nome ai sensi dell'art.10, co.2, l. reg. 8/2004 anche ai fini dell'accreditamento transitorio della struttura. La AUSL BA/5, sulla scorta del parere dell'Assesorato regionale alla sanità, con nota del 24.10.2005, rigettava la domanda sul rilievo che "ai sensi dell'art.10, co.2, l. reg. n.8/2004 la S.S. può subentrare alla Dott.A.S. in qualità di erede esclusivamente per quanto attiene l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o conferma dell'autorizzazione. In materia di accreditamento, peraltro temporaneo, non è prevista l'autorizzazione a proseguire nell'attività accreditata che ha carattere personale".
2.- I ricorrenti sostengono la illegittimità del provvedimento della AUSL e del presupposto parere regionale per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.6, co.6, l. 23 dicembre 1994, n.724; violazione degli artt.20 e ss. L. reg. Puglia n.8/2004; eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento, in quanto l'accreditamento riguarderebbe la struttura e ben potrebbe essere trasferito per subentro a causa di morte dell'erede nella titolarità della struttura a nulla rilevando che trattasi di accreditamento provvisorio, in quanto tale modificazione soggettiva non ricadrebbe nel divieto di istituire dal 1.1.1993 nuovi rapporti di accreditamento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.25, l. reg. Puglia n.8/2004 come modificato dall'art.16, l. reg. Puglia, n.14/2004; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. anche con riferimento ai principi di uguaglianza e di libera iniziativa economica; eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria, disparità di trattamento, travisamento, illogicità, sviamento.
3.- L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4.- Alla pubblica udienza del 26.10.2006, la causa è stata assegnata in decisione.
5.- Il ricorso è fondato e va accolto.
La controversia riguarda la possibilità di modificazioni nella titolarità dell'accreditamento provvisorio. Com'è noto, il sistema dell'accreditamento, introdotto per effetto dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 in sostituzione di quello fondato sul convenzionamento con le strutture private operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ha affermato il principio dell'equiparazione fra strutture pubbliche e private, purchè dotate di requisiti minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo da realizzare un regime di concorrenzialità fra le stesse funzionale al conseguimento dell'efficicacia e dell'efficienza delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche. In tale contesto, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 416 del 28 luglio 1995, l'accreditamento consiste in "un'operazione da parte di un'autorità o istituzione (nella specie, regione) con la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti (c.d. standards di qualificazione) e si risolve in un'iscrizione in un elenco, da cui possono attingere per l'utilizzazione altri soggetti (assistiti - utenti delle prestazionisanitarie)". Il legislatore, poi, per consentire l'effettivo passaggio dal precedente sistema basato sul convenzionamento al nuovo sistema fondato sull'accreditamento, ha disposto la cessazione (ex lege) dei rapporti convenzionali in atto, prevedendendo con l'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che "fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995 - 1996, l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata dalle leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. N. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe". In armonia con la delineata normativa e dei principi generali da essa desumibili è, quindi, la possibilità di conversione dei rapporti convenzionali in rapporto di accreditamento, nonché l'accreditamento provvisorio previa accettazione del sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle nuove tariffe e quindi previa presentazione di apposita richiesta.
A differenza del previgente regime di convenzionamento che riguardava necessariamente i soggetti gestori delle strutture private, l'accreditamento non riguarda la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali) del titolare o del gestore della struttura, ma si riferisce esclusivamente a quest'ultima in quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari ad assicurare l'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati (Cons. Stato, IV, 9 dicembre 2002, n.6693).
In tale contesto deve ritenersi possibile e legittima la modifica della titolarità di struttura accreditata, atteso che l'accreditamento si riferisce alla struttura e alle qualità che la stessa deve possedere. Né può opinarsi diversamente ove trattasi di accreditamento provvisorio e non a regime. I principi giuridici esposti non sono compromessi dallo status di accreditamento temporaneo della struttura che, comunque, presuppone il sussistere dei requisiti e qualità per l'accreditamento e non implica istituzione di nuovo accreditamento (non consentito fino alla applicazione a regime dell'istituto e finalizzato ovviamente a mantenere inalterati i tetti di spesa). Non sussistono, quindi, i motivi sui quali si fonda il provvedimento di rigetto della istanza ricorrente di conferma dell'autorizzazione a proprio nome, in quanto erede, comproprietario e direttore tecnico della struttura anche ai fini dell'accreditamento provvisorio. Deve aggiungersi che la Regione Puglia (art.10, co.2, l. reg. 8/04) espressamente prevede la possibilità che l'erede subentri nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ambulatoriale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente (Nel caso la AUSL BA/5 ha avviato il procedimento di conferma e passaggio dell'autorizzazione sanitaria in capo al ricorrente, erede, del laboratorio di analisi sito in […]) e non vi è nell'ordinamento alcuna disposizione che vieti espressamente all'erede di subentrare nel rapporto di accreditamento.
Sotto altro profilo va considerato che la legge regionale n.8/2004 prevede, oltre all'accreditamento provvisorio per le strutture già convenzionate con il vecchio sistema, l'istituto dell'accreditamento temporaneo, la cui ratio è quella di consentire ai rapporti in essere (professionisti che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie ovvero all'esercizio di nuove attività all'interno di strutture preesistenti) di conservare la loro validità ed efficacia fino alla adozione del regolamento che stabilisce i requisiti per l'accreditamento definitivo, previsione che avrebbe ugualmente consentito al ricorrente di ottenere l'accreditamento a suo nome della struttura. In definitiva, in base alla normativa di settore sia nazionale che regionale, non risultano fondati i rilievi di rigetto della domanda di accreditamento presentata dal dott. B.. Il ricorso va, quindi, accolto e va annullato l'atto impugnato. 6.- La domanda di risarcimento danni va respinta mancando ogni elemento della fattispecie risarcitoria. 7.- In ordine alle spese di giudizio sussistono giusti motivi di dichiarare la irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e accertamento e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e riconosce il diritto del dott. G.B. alla prosecuzione del rapporto di accreditamento provvisorio del laboratorio di analisi de quo. Respinge la domanda di risarcimento danni. Spese irripetibili. Ordina all'Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26.10.2006, con l'intervento dei Magistrati, Pietro Morea - Presidente Doris Durante - Consigliere est. Giuseppina Adamo - Consigliere.