18.09.2006 free
TAR LAZIO - (al medico di base possono essere assegnate ore di specialistica ambulatoriale)
§ - L'art. 10 del DPR n. 500/96 non si riferisce solo ai medici specialisti ambulatoriali già titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, in quanto alla lettera d) sono esplicitamente previsti, per l'assegnazione dell'incarico in questione, anche gli specialisti che svolgano altra attività con rapporto convenzionale e che siano disposti a rinunciare a detta convenzione; tale disposizione inoltre non si pone in contrasto con la norma di rango superiore dettata nell'art. 8 del decreto legislativo n. 509/92 e successive modifiche, in quanto in essa non è prevista formalmente la qualificazione della figura del medico specialista ambulatoriale interno come "ad esaurimento". ( Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
Sez. III - sentenza n. 1998 20-03-2006
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 10 settembre 1998 e depositato il 10 ottobre successivo il dott. G.O., medico specialista in neurologia, con convenzione per la medicina di base, ha impugnato il diniego opposto dall'Amministrazione sanitaria alla sua richiesta di assegnazione di ore per l'attività specialistica ambulatoriale con rinuncia alla convenzione per la medicina di base.
Il diniego si è basato sull'assunto che l'incarico possa essere affidato solo a medici specialisti ambulatoriali con incarico a tempo indeterminato alla data del 30 dicembre 1993, e ciò ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 509/92. Deduce il ricorrente:
violazione dell'art. 8 del D.leg.vo n. 509/92, come modificato dal D.leg.vo n. 517/93, e degli artt. 8, 9 e 10 del DPR 29.7.96 n. 500: il DPR contiene norme che si pongono in rapporto di specialità con i contenuti generali del decreto legislativo e che consentono il trasferimento, e non la nuova assegnazione d'incarico, alla medicina specialistica ambulatoriale di medici già in convenzione per la medicina di base. Costituitasi l'ASL ha chiesto la reiezione dl ricorso affermando che il DPR n. 500/96 riguarda solo i medici specialisti ambulatoriali interni e che comunque le sue norme si pongono in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al decreto legislativo, il quale chiaramente limita gli incarichi in questione ai soli specialisti ambulatoriali già convenzionati al 30.12.93.
Con ordinanza collegiale n. 1511 del 1998 è stata accolta l'istanza cautelare. Con memoria predisposta per l'udienza di discussione il ricorrente ha insistito nelle sue tesi e ragioni. Alla pubblica udienza del 1 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe un medico specializzato in neurologia ha impugnato il provvedimento con il quale l'Amministrazione sanitaria gli ha negato l'incarico per attività ambulatoriale specialistica, richiesto con esplicita rinuncia della convenzione di medicina di base.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'Amministrazione basa il diniego sulla lettura dell'art. 8 del decreto legislativo n. 509/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 che limiterebbe gli incarichi in questione ai soli medici specialisti con incarico ambulatoriale specialistico alla data del 30.12.1993, e sulla circostanza che il DPR n. 500/96 riguarda solo i medici specialisti ambulatoriali e non quelli della medicina di base.
Su tale questione si è ormai formato presso questo tribunale un orientamento costante, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, in base al quale, dal combinato disposto delle norme qui in esame, si deduce la possibilità anche per i medici con convenzione per la medicina di base di ottenere l'incarico per "trasferimento", e cioè con rinuncia alla convenzione in essere, di svolgimento di attività ambulatoriale specialistica (cfr. TAR Lazio sez. III^ n. 7836/05 e sez. III^ bis n. 7084/02 e n. 7152/01).
In dette pronunzie si esclude che l'art. 10 del DPR n. 500/96 si riferisca solo ai medici specialisti ambulatoriali già titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, in quanto alla lettera d) sono esplicitamente previsti, per l'assegnazione dell'incarico in questione, anche gli specialisti che svolgano altra attività con rapporto convenzionale e che siano disposti a rinunciare a detta convenzione; inoltre si afferma che tale disposizione non si pone in contrasto con la norma di rango superiore dettata nell'art. 8 del decreto legislativo n. 509/92 e successive modifiche, in quanto in essa non è prevista formalmente la qualificazione della figura del medico specialista ambulatoriale interno come "ad esaurimento".
Considerato anche il costante orientamento giurisprudenziale, alle ragioni tutte del quale qui ci si richiama, le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez.III quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Azienda USL TA/1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 300 per spese ed Euro 1.200 per onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - nella camera di consiglio del 1 febbraio 2006 .