22.05.2006 free
TAR LAZIO - (E' legittima la richiesta degli ex medici condotti - art. 110 D.P.R. 270/1987 - sul diritto al percepimento della RIA e conseguente condanna al pagamento di ogni differenza economica maturata?)
§ - Con riferimento alla ricostruzione della carriera di pubblici dipendenti sia ai fini giuridici che economici, la valutazione non integrale dell’anzianità di servizio maturata in posizioni diverse da quella di attuale inquadramento ovvero in figure professionali non più contemplate nei nuovi ordinamenti del personale non risulta di per sé illogica, trattandosi di scelte di competenza esclusiva del legislatore che determina la misura, i modi e i tempi del riconoscimento secondo il suo discrezionale apprezzamento.
Risulta, conseguentemente, destituita di fondamento la censura di disparità di trattamento tra il trattamento normativamente spettante ai ricorrenti e quello del restante personale medico del comparto, non essendo comparabili le differenti situazioni giuridiche, oggettivamente differenziate dalla diversa disciplina normativa ad esse rispettivamente applicabile.(avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sentenza n. 3183/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ bis
– ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8443/96, proposto da ......omissis .. contro l’AUSL n. 10 di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, l’USL n. 27 di Turianova in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, l’USL n. 26 di Gioia Tauro in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, l’USL n. 25 di Polistena in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio, nonchè contro la PRESIDENZA dl CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al percepimento integrale, a decorrere dalla data del 1/1/1988, e comunque, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. n. 270/87, del maturato economico per scatti e classi di anzianità, determinato ai sensi degli artt. 92 del D.P.R. n. 270/1987 e 108 e 113 del D.P.R. n. 384/1990 sull’importo di £. 8.640.000 annue lorde o come meglio, nonchè per l’accertamento
del diritto alla rivalutazione dello stipendio base di £. 8.640.000 annue lorde omnicomprensivo percepito ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 384/1990, ed al percepimento delle conseguenti maggiori somme dovute a tal titolo a decorrere dal 1/7/1988, per il parziale annullamento dell’art. 133 del contratto nazionale reso esecutivo con il D.P.R. 28/11/1990, n. 384, nonchè per l’annullamento della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa del D.P.R. n. 270/87, n. 10705/300.2.5 del 30.12.1987, e della successiva circolare n. 81354/6.2.31 del 30.11.1991, in parte qua, nonchè per l’annullamento degli atti di inquadramento economico – giuridici dei ricorrenti, in parte qua,
nonchè per la condanna
delle Amministrazioni intimate al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle maggiori somme dovute a far tempo dall’1.1.1987 e comunque dalla data di inquadramento ai sensi dell’art. 110, D.P.R. 270/87 e dell’art. 133, D.P.R. 384/90, a titolo di incrementi di stipendio base e di maturato economico per classi e scatti di anzianità, calcolato sull’intero stipendio base di £. 8.400.000 annue lorde, nonchè su ogni ulteriore incremento stipendiale dovuto e non ancora corrisposto, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 270/87 e degli artt. 108 e 113 del D.P.R. 384/90, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria al saldo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l'Amministrazione centrale intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2005 il Consigliere Donatella Scala; Uditi gli avv. ti Tinarelli e Arcuri per i ricorrenti e l’avv. dello Stato Bachetti per la resistente Amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe introducono i ricorrenti, medici ex condotti trasferiti dai comuni di originaria provenienza presso diverse unità sanitarie locali, azione di accertamento in ordine al vantato diritto dei compensi a titolo di maturato economico, in applicazione del disposto transitorio recato con l’art. 133, D.P.R. 28.11.1990, n. 384, lamentando tanto il comportamento omissivo delle rispettive Amministrazioni di appartenenza, quanto l’illegittimità delle circolari esplicative della Presidenza del Consiglio, richiamate in epigrafe.
Questi i motivi di censura: 1) Violazione dell’art. 48, legge 833/78, artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; artt. 4 e 17, legge n. 93/83; art. 92 del D.P.R. n. 270/87; artt. 108 e 113, D.P.R. n. 384/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta illogicità.
Il Tar Lazio, con decisone n. 640/1994, ha dichiarato l’illegittimità del primo comma, art. 133, nella parte in cui ha previsto la proroga del regime di cui all’art. 110, D.P.R. 270/87 ed al D.M. 503/87, senza prevedere alcun incremento della retribuzione in godimento fissata dall’art. 110 stesso nella somma di £. 8.400.000 annue lorde omnicomprensive, in contrasto con i principi di matrice costituzionale, ove si tenga conto sia dell’aumento del costo della vita, sia degli elevati incrementi del trattamento economico riconosciuto al restante personale medico. Illegittimamente non sarebbe stato riconosciuto ai ricorrenti il diritto al riconoscimento in misura perequata rispetto al restante personale dell’area contrattuale medica, dell’incremento contrattuale di competenza in relazione all’entrata in vigore del D.P.R. n. 384/1990, ed ad ogni successivo incremento.
2) Violazione dell’art. 48, legge 833/78, artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; artt. 4 e 17, legge n. 93/83; art. 52 del D.P.R. n. 348/83; art. 92 del D.P.R. n. 270/87; artt. 108 e 113, D.P.R. n. 384/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta illogicità. La discriminazione economica determinatasi nei confronti dei ricorrenti sarebbe ancora più evidente ove si consideri che l’art. 133, primo comma, non tiene conto nel prorogare il trattamento economico pregresso del diverso maturato economico già in godimento di ciascuno dei ricorrenti, con l’effetto di un illegittimo livellamento retributivo, mentre per il restante personale del comparto non è stata eliminata la progressione economica connessa all’anzianità.
Concludono i ricorrenti per il riconoscimento del diritto, ai sensi dell’art. 92, D.P.R. 270/1987, sesto comma, e dell’art. 108, D.P.R. 384/1990, alla corresponsione del maturato economico per classi e scatti di anzianità calcolato a far tempo dalla data di applicazione del regime economico di cui all’art. 110, sul trattamento di £. 8.400.000 lorde annue, e quindi a far tempo dall’applicazione ai fini economici del D.P.R. 384/1990, in conformità alla decisione del Tar Lazio, n. 640/1994. L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in difesa dell’intimata Presidenza del Consiglio, eccependo l’improcedibilità del ricorso per al parte in cui è impugnato l’art. 133, del D.P.R. 384/1990, siccome già annullato con decisione del TAR Lazio n. 640/1994, confermata in appello dal Consiglio di stato con la pronuncia n. 2537/2004; l’irricevibilità del gravame, quanto agli atti di inquadramento; il difetto di legittimazione passiva quanto alle azioni di condanna; l’intervenuta prescrizione del diritto a percepire i miglioramenti economici; in via gradata, l’infondatezza delle pretese attoree riferite al periodo temporale contemplato dall’accordo collettivo recepito con il D.P.R. 270/1987.
Non si sono invece costituite le intimate Amministrazioni sanitarie. Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2005, le difese delle parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame delle pregiudiziali eccezioni sollevate dalla difesa erariale, stante l’infondatezza del gravame. Introducono i ricorrenti, tutti ex medici condotti inquadrati presso diverse Unità Sanitarie Locali secondo la disciplina prevista dall’art. 110, D.P.R. 270/1987, azione di accertamento del diritto al percepimento della RIA, non previsto dal secondo comma dell’art. 133, D.P.R. 384/1990, o ivi computato in modo sperequato rispetto al restante personale del comparto sanitario, nonchè delle maggiori somme spettanti a titolo di differenze e di rivalutazione della retribuzione base, con conseguente condanna al pagamento delle differenze economiche maturate a tale titolo.
Fondano le proprie pretese sul già dichiarato annullamento dell’art. 133, citato D.P.R. 384/1990, di cui alla sentenza del Tar Lazio 640/1994, confermata dal giudice di appello; aggiungono pure che, nella parte in cui il secondo comma della norma in questione stabilisce che ai limitati effetti economici del riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa, agli ex medici condotti è applicato con decorrenza 31.12.1990 il meccanismo di ricostruzione economica già previsto dall’art. 54 del D.P.R. 348/1983, riferito ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di lavoro a tempo definito dall’art. 46 del succitato decreto, secondo la posizione funzionale d’inquadramento, il detto meccanismo comporterebbe un minore riconoscimento di anni di anzianità maturata medio tempore.
In sostanza lamentano una illegittima discriminazione, basata su quanto previsto dall’art. 133 circa l’applicazione del combinato disposto degli artt. 46 e 54 del D.P.R. n. 348 del 1983 nell’ambito delle diverse previsioni stipendiali dell’art. 108 del D.P.R. n. 348 del 1990, con conseguente decurtazione del trattamento economico globale. Va intanto rilevato che i ricorrenti omettono di specificare con quali provvedimenti sarebbe stata data applicazione alla suddetta disposizione regolamentare, al fine della ricostruzione economica della carriera, con il riconoscimento non integrale della pregressa anzianità di servizio. Osserva il Collegio che l’instaurazione del giudizio in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti deve essere necessariamente veicolata dall’esercizio di un’azione impugnatoria – non potendosi ammettere, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, un’azione di mero accertamento svincolata dalla sottoposizione all’adito organo di giustizia del provvedimento con il quale l’Amministrazione si sia determinata in materia.
Anche l’atto applicativo della più volte richiamata normativa regolamentare, è correlato, in quanto appartenente al genus dei provvedimenti che definiscono lo status del pubblico dipendente, ad una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Tale natura ha ovviamente anche la determinazione (che può essere contenuta nello stesso provvedimento di inquadramento ovvero in atto separato che, in ogni caso, conserva un rapporto di inscindibile connessione col provvedimento di inquadramento) con cui l’Amministrazione determina la nuova posizione retributiva del dipendente, con l’atto di inquadramento nella nuova qualifica funzionale, l’altrettanto nuova posizione giuridico-economica del dipendente stesso.
In forza della connotazione provvedimentale di tale determinazione, colui che pretende un trattamento diverso, assumendosi leso dai criteri utilizzati dall’Amministrazione in sede di inquadramento, è tenuto ad impugnare siffatta determinazione che lo riguarda nel termine di decadenza decorrente dalla notificazione della stessa, ovvero dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (giurisprudenza costante; cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 286 del 2002). I ricorrenti si sono limitati, invece, ad introdurre mera azione di accertamento del diritto, che in se e per se non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, in quanto disgiunta dall’esame tempestivo delle relative determinazioni amministrative. Il ricorso è comunque infondato, nella parte in cui è lamentata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 133 del D.P.R. n. 384 del 1990.
Ritiene il Collegio, con riferimento alla ricostruzione della carriera di pubblici dipendenti sia ai fini giuridici che economici, che la valutazione non integrale dell’anzianità di servizio maturata in posizioni diverse da quella di attuale inquadramento ovvero in figure professionali non più contemplate nei nuovi ordinamenti del personale non risulta di per sé illogica trattandosi di scelte di competenza esclusiva del legislatore che determina la misura, i modi e i tempi del riconoscimento secondo il suo discrezionale apprezzamento. Risulta, conseguentemente, destituita di fondamento la censura di disparità di trattamento tra il trattamento normativamente spettante ai ricorrenti e quello del restante personale medico del comparto, non essendo comparabili le differenti situazioni giuridiche, oggettivamente differenziate dalla diversa disciplina normativa ad esse rispettivamente applicabile. Neppure giova ai ricorrenti la riferita circostanza del già intervenuto annullamento della norma di cui lamentano parimenti l’illegittimità, in quanto la sentenza del T.A.R. Lazio n. 640 del 1994 ha annullato unicamente il primo comma dell’art. 133 del D.P.R. n. 384 del 1990, non rilevante riguardo alla fattispecie in esame, e non il secondo comma del decreto.
Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a respingere il ricorso in epigrafe. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente Amministrazione della Difesa, liquidate nella somma di € 8.000,00 (ottomila/00); nulla per le spese nei confronti delle intimate Amministrazioni sanitarie, non costituitesi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2005, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente Dott. Pietro Morabito - Consigliere Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.