In sintesi:
§ - I criteri di cui al D.P.R. n. 41 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), dettati con riferimento al (sostituito) istituto delle quote mensili di caro-vita, determinate ai sensi della L. 26 gennaio 1986, n. 38 e del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, art. 16, recavano la limitazione della base di calcolo ad un massimo di 104 ore per gli addetti alla guardia medica e di 156 per i medici addetti all'emergenza territoriale. Nessuna consistenza è da riconoscere alla lettura riduttiva secondo cui dai "criteri" dovrebbe restare escluso quello concernente il tetto, non giustificata dalla formulazione letterale della disposizione.(www.dirittosanitario.net) Sentenza del 28-02-2006 n. 4434 omissis Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Azienda...
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