In sintesi:
La corresponsione del compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non può riguardare tutte le ore di attività mensile effettivamente svolte, giacché il richiamo operato dall'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 484 del 1996 all'art. 17, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 41 del 1991 riguarda proprio il mantenimento del tetto massimo di centoquattro ore mensili, elevato a centocinquantasei ore per i medici che svolgono le attività contemplate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n. 41 del 1991. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale il compenso aggiuntivo per tutte le ore di attività svolte mensilmente era stato riconosciuto ai sensi della disposizione derogatoria di miglior favore, contenuta nell'Accordo integrativo regionale, e,...
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